CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18940/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle pa-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale palermitano che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla riduzione di pena per il tentativo - è manifestamente infondato. Il motivo che contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Come più volte affermato da questa Corte, ai fini dell'esimente dello stato di necessità occorre che l'azione delittuosa sia commessa per evitare un pericolo che abbia i! carattere dell'attualità. Questo requisito postula anzitutto che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce e che sia imminente il danno che ne possa derivare, ma appunto perciò implica anche che si tratti di un pericolo che nel momento in cui il fatto venga compiuto sia già individuato e circoscritto, e cioè precisamente delineato nel suo contenuto e oggetto, nonché nei suoi effetti. Di conseguenza non è sufficiente che l'azionedelittuosa venga attuata nell'aspettativa che possano essere evitati pericoli che non abbiano i suddetti connotati e che siano invece meramente eventuali e futuri, possibili o anche probabili. Al contrario, al f ne dell'applicazione della causa di giustificazione, occorre un preciso e indefettibile collegamento causale tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo e l'agente dunque può andare esente da pena soltanto quando il suo comportamento, che altrimenti costituirebbe un'offesa criminosa, sia stato causato dalla necessità urgente di evitare un pericolo del genere indicato e con esso un danno grave alla persona già ben individuato all'atto stesso in cui si agisce (Sez. 5, n. 4554 del 14/01/1987, Amore, Rv. 175657 - 01). Nel caso di specie, come correttamente indicato dai Giudici di appello, manca la prova non solo della cogenza del pericolo, ma anche dell'impossibilità di evitarlo con un'azione alternativa, come anche difetta l'allegazione da parte dell'imputato delle indicazioni e degli elementi necessari all'accertameni:o di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l'onere della "prova negativa", con la conseguenza che, nel dubbio sull'esistenza dell'esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 35024 dei 09/10/2020, Maifitano, Rv. 280304 - 01; conf. N. 20171 del 2013 Rv. 255916 - 01). Il motivo, inoltre, chiede la riqualificazione della fattispecie nella forma tentata: sul punto è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo ai giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; per altro la dogiianza, che implica una valutazione di merito non consentita in questa sede, risulta sui punto inedita, in quanto non formulata con l'atto di appello per come riportato - e non contestato specificamente - dalla sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante della recidiva - è anche manifestamente infondato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua sui punto, ancorando la propria decisione alla pericolosità sociale del ricorrente e non basandosi sulla mera esistenza di precedenti penali. La Corte ha valorizzato la natura dei reati, il livello di offensività manifestato e il breve lasso temporale intercorrente tra le fattispecie delittuose realizzate dall'imputato, così rendendo una motivazione congrua ed esente dai vizi prospettati dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deile ammende. 2 P.Q.M