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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 27506/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9720/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Intimati - avverso la sentenza n. 1005/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 09.03.2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.03.2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che chiede l’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso con assorbimento dell’ultimo motivo; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricato, con annesso orto, sito in Alvignano, hanno proposto ricorso, articolato in cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, che riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda da loro proposta nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fabbricato confinante, tendente alla declaratoria di illegittimità delle opere edili da costoro realizzate, all'eliminazione dei manufatti edificati in violazione del regime delle distanze legali ed al risarcimento dei danni.

Il ricorso è stato indirizzato, oltre che all’originario convenuto [OSCURATO:PERSONA], anche agli eredi dell’altra originaria convenuta, [OSCURATO:PERSONA], deceduta durante la pendenza del giudizio di appello, sig.ri Antonio, Bruno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Amelia e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in rappresentazione del loro genitore [OSCURATO:PERSONA], premorto).

Carmine e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso.

La notifica del ricorso ad Amelia e [OSCURATO:PERSONA] risulta regolare e così pure quella effettuata (nelle forme dell'articolo 143 c.p.c.) a [OSCURATO:PERSONA] risulta in atti, per contro, prova della effettuazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e del perfezionamento della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA].

Deve pertanto assegnarsi termine ai ricorrenti per produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte assegna ai ricorrenti termine di gg. 60 dalla comuncazione della presente ordinanza per produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9720/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Intimati - avverso la sentenza n. 1005/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 09.03.2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.03.2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che chiede l’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso con assorbimento dell’ultimo motivo; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fabbricato, con annesso orto, sito in Alvignano, hanno proposto ricorso, articolato in cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, che riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda da loro proposta nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari del fabbricato confinante, tendente alla declaratoria di illegittimità delle opere edili da costoro realizzate, all'eliminazione dei manufatti edificati in violazione del regime delle distanze legali ed al risarcimento dei danni. Il ricorso è stato indirizzato, oltre che all’originario convenuto [OSCURATO:PERSONA], anche agli eredi dell’altra originaria convenuta, [OSCURATO:PERSONA], deceduta durante la pendenza del giudizio di appello, sig.ri Antonio, Bruno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Amelia e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] in rappresentazione del loro genitore [OSCURATO:PERSONA], premorto). Carmine e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. La notifica del ricorso ad Amelia e [OSCURATO:PERSONA] risulta regolare e così pure quella effettuata (nelle forme dell'articolo 143 c.p.c.) a [OSCURATO:PERSONA] risulta in atti, per contro, prova della effettuazione della notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] e del perfezionamento della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA]. Deve pertanto assegnarsi termine ai ricorrenti per produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.. P.Q.M. La Corte assegna ai ricorrenti termine di gg. 60 dalla comuncazione della presente ordinanza per produrre la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA] o, in alternativa, per integrare il contraddittorio nei loro confronti ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di c
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