CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10192/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 31004-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti anche n.q. di eredi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I I, [OSCURATO:PERSONA] 1 I, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 80425650589, MINISTERO DELLE INFRASTRUI I URE E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 10033/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31004 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che: 1. Diego, Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], Nerino, Patrizia, Donatella e [OSCURATO:PERSONA], Maddalena, Antonina e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono che venga disposta la correzione materiale, nell'osservanza dell'art. 380bis c.p.c., della ordinanza n. 10033/2020, in quanto la Corte C4111444("-tueerrore materiale nell'omettere di indicare nel dispositivo 'con distrazione, in favore del loro procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta ex art. 93 .p.c.. Considerato che: 2. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere la proposta del relatore. 3. Il ricorso va dunque accolto disponendo la correzione della sentenza di ce~-~ questa Corte n. 10033/2020, in quanto la Cortei un errore materiale nell'omettere di indicare nel dispositivo «con distrazione, in favore del loro procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta ex art. 93 .p.c!. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U., Ordinanza 9438/2002); P.Q.M. La Corte dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 10033/2020 provvedendo quindi ad inserire a pagina 4 nel dispositivo dopo le parole '[OSCURATO:PERSONA] parole 'con distrazione, in favore del loro procuratore costituito avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta ex art. 93 .p.c.'. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 7 dicembre 2021.