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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 38648/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] DEBORAnata a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da l Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Esposito che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l ’ordinanza impugnata i l G iudice per le indagini preliminari del T ribunale di Roma,decidendo all'esito dell'udienza in camera di consiglio ove nessuna parte era comparsa, ha respinto l ’ opposizione proposta dall'indagata [OSCURATO:PERSONA] D e L andro alla richiesta di archiviazione del procedimento per truffa iscritto a suo carico,avanzata dal pubblico ministero per tenuità del fatto ex art. 131 - bis cod. pen. , e ha disposto l’archiviazione in conformità alla richiestadel pubblico ministero.

2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso l’indagata , tramite atto sottoscritto dal difensore,deducendo, quale unico motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione e violazione delle norme processuali che disciplinano il procedimento di archiviazione,in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento privo di motivazione.

Nell'atto di opposizione la difesa aveva evidenziato che la De L andro risultava essere stata vittima di un vero e proprio furto di identità, comedocumentato dalle denunce presentate il 9 settembre 2020 al Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] e l'1 luglio 2021 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dopo avere appreso di essere intestataria di due utenze telefoniche da lei mai attivate.

Queste denunce risultavano agli atti ed era quindi evidente l'interesse della D e [OSCURATO:PERSONA] a d ottenereuna pronuncia di archiviazione per estraneità ai fatti contestati piuttosto che per tenuità del fatto, trattandosi di provvedimento che va iscritto nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché la difesa non ha al legato idoneo interesse ad impugnare l’ordinanza di archiviazione de qua.

Invero, la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale, nonché della responsabilità dell’indagato per la sua commissione (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590- 01 ).

Nel caso in esame, sull’opposizione dell’indagata, il G iudice per le indagini preliminariaveva fissato udienza alla quale né la ricorrente nè il suo difensore di fiducia avevanopartecipato.

Il G iudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza , a veva ritenuto di condividere le considerazioni rese dal pubblico ministeroa sostegno della sua richiesta di ordinanza ex art. 131-bis cod. pen.

Nella descritta situazione processuale, l’unico rimedio che l’indagata poteva proporre per denunciare il vulnus arrecato dalla decisione di archiviazione per tenuità del fatto era l’esperito ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., atteso che l’ordinanza censurata, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, anche considerato il fatto che non è previsto alcun altro rimedio impugnatorio (Sez. 5, n. 24704 del 11/06/2025, Rossetti, Rv. 288352 -02; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076- 01 ).

Tuttavia, il C ollegio ritiene che , nel rispetto dei principi generali in tema di impugnazioni,ed in uniformità dell’indirizzo giurisprudenzialeconsolidato, sia necessario allegare un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 -01).

Ed invero, risolvendo il contrasto profilatosi sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte(Sez.

U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463 - 01 ) hanno accolto la tesi della iscrizione del provvedimento diarchiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nel casellario giudiziario, ma, al contempo, hanno affermato che detta iscrizione nonpuò, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare , in quanto assolve esclusivamente ad esplicare i suoi effetti ai fini della valutazione dell’abitualità nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131 - bis cod. pen . ed all'interno del circuito giudiziario (Sez.

U, cit. in motivazione).

Tale iscrizione,infatti, non è più prevista né per il certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, TestoUnico del casellario giudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25-bisT.U. cit. ); né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U. cit. ), a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. del 2ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, e tali esclusioni riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all'iscrizione delprovvedimento di archiviazione pronunciato ex art.131-bis cod.pen. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione.

Occorre, pertanto, che sia almeno allegato un interesse concreto ed attualealla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concretopregiudizio subìto dall'indagata, che,nella specie, non è stato dedotto se non in termini estremamente generici e astratti (nella fattispecie è stato garantito il contraddittorio e consentito all’indagata di contestare e di opporsi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto), considerato che le conseguenze negative dell’iscrizione del provvedimento impugnato hanno efficacia endoprocessuale e sono collegate al futuro compimento di altro reato.

La genericità della prospettazione dell’interesse ad impugnare destina il ricorso all'inammissibilità.

A ciò si aggiunga che il ricorso deduce esplicitamente un vizio della motivazione, che non rientra nell’ambito dei motivi azionabili con il ricorso de quo.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,ma si ritiene di non pronunziare condanna al pagamento di somma a favore della Cassa delle ammende,ricorrendo giustificatimotivi.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] DEBORAnata a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da l Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAldo Esposito che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l ’ordinanza impugnata i l G iudice per le indagini preliminari del T ribunale di Roma,decidendo all'esito dell'udienza in camera di consiglio ove nessuna parte era comparsa, ha respinto l ’ opposizione proposta dall'indagata [OSCURATO:PERSONA] D e L andro alla richiesta di archiviazione del procedimento per truffa iscritto a suo carico,avanzata dal pubblico ministero per tenuità del fatto ex art. 131 - bis cod. pen. , e ha disposto l’archiviazione in conformità alla richiestadel pubblico ministero. 2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso l’indagata , tramite atto sottoscritto dal difensore,deducendo, quale unico motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione e violazione delle norme processuali che disciplinano il procedimento di archiviazione,in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento privo di motivazione. Nell'atto di opposizione la difesa aveva evidenziato che la De L andro risultava essere stata vittima di un vero e proprio furto di identità, comedocumentato dalle denunce presentate il 9 settembre 2020 al Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] e l'1 luglio 2021 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dopo avere appreso di essere intestataria di due utenze telefoniche da lei mai attivate. Queste denunce risultavano agli atti ed era quindi evidente l'interesse della D e [OSCURATO:PERSONA] a d ottenereuna pronuncia di archiviazione per estraneità ai fatti contestati piuttosto che per tenuità del fatto, trattandosi di provvedimento che va iscritto nel certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché la difesa non ha al legato idoneo interesse ad impugnare l’ordinanza di archiviazione de qua. Invero, la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale, nonché della responsabilità dell’indagato per la sua commissione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590- 01 ). Nel caso in esame, sull’opposizione dell’indagata, il G iudice per le indagini preliminariaveva fissato udienza alla quale né la ricorrente nè il suo difensore di fiducia avevanopartecipato. Il G iudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza , a veva ritenuto di condividere le considerazioni rese dal pubblico ministeroa sostegno della sua richiesta di ordinanza ex art. 131-bis cod. pen. Nella descritta situazione processuale, l’unico rimedio che l’indagata poteva proporre per denunciare il vulnus arrecato dalla decisione di archiviazione per tenuità del fatto era l’esperito ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., atteso che l’ordinanza censurata, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, anche considerato il fatto che non è previsto alcun altro rimedio impugnatorio (Sez. 5, n. 24704 del 11/06/2025, Rossetti, Rv. 288352 -02; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076- 01 ). Tuttavia, il C ollegio ritiene che , nel rispetto dei principi generali in tema di impugnazioni,ed in uniformità dell’indirizzo giurisprudenzialeconsolidato, sia necessario allegare un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, Conforti, Rv. 285604 -01). Ed invero, risolvendo il contrasto profilatosi sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte(Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463 - 01 ) hanno accolto la tesi della iscrizione del provvedimento diarchiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nel casellario giudiziario, ma, al contempo, hanno affermato che detta iscrizione nonpuò, in sé considerata, essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare , in quanto assolve esclusivamente ad esplicare i suoi effetti ai fini della valutazione dell’abitualità nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131 - bis cod. pen . ed all'interno del circuito giudiziario (Sez. U, cit. in motivazione). Tale iscrizione,infatti, non è più prevista né per il certificato richiesto dal privato (art. 24 d.P.R. del 14/11/2002 n. 313, TestoUnico del casellario giudiziale) né per quello richiesto dal datore di lavoro (art. 25-bisT.U. cit. ); né per il certificato destinato alle pubbliche amministrazioni (art. 28, comma 7, lett. c), T.U. cit. ), a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. del 2ottobre 2018, n. 122, avente ad oggetto la revisione della disciplina del casellario giudiziario, e tali esclusioni riducono notevolmente il pregiudizio correlabile all'iscrizione delprovvedimento di archiviazione pronunciato ex art.131-bis cod.pen. e, in misura corrispondente, i margini di ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione. Occorre, pertanto, che sia almeno allegato un interesse concreto ed attualealla rimozione del provvedimento di archiviazione, indicando il concretopregiudizio subìto dall'indagata, che,nella specie, non è stato dedotto se non in termini estremamente generici e astratti (nella fattispecie è stato garantito il contraddittorio e consentito all’indagata di contestare e di opporsi alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto), considerato che le conseguenze negative dell’iscrizione del provvedimento impugnato hanno efficacia endoprocessuale e sono collegate al futuro compimento di altro reato. La genericità della prospettazione dell’interesse ad impugnare destina il ricorso all'inammissibilità. A ciò si aggiunga che il ricorso deduce esplicitamente un vizio della motivazione, che non rientra nell’ambito dei motivi azionabili con il ricorso de quo. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento,ma si ritiene di non pronunziare condanna al pagamento di somma a favore della Cassa delle ammende,ricorrendo giustificatimotivi. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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