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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10872/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, sulla responsabilità per il reato ascritto all'imputata, sulla denegata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e sul trattamento sanzionatorio, non son consentiti in questa sede poiché mirano ad una rivalutazione delle fonti probatorie e/o ad un'alternativa ricostruzione dei fatti, ovvero, ancora, alla rivalutazione dei presupposti per l'esercizio della discrezionalità sanzionatoria, che sono - tutte - operazioni estranee al sindacato di Cassazione; in tal senso, è noto che in relazione al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (cfr. Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); considerato che, per come formulato, con confuso riferimento alle categorie del ricorso in cassazione e con rielaborazione del materiale probatorio, il ricorso si presenta piuttosto con le caratteristiche dell'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, sulla responsabilità per il reato ascritto all'imputata, sulla denegata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e sul trattamento sanzionatorio, non son consentiti in questa sede poiché mirano ad una rivalutazione delle fonti probatorie e/o ad un'alternativa ricostruzione dei fatti, ovvero, ancora, alla rivalutazione dei presupposti per l'esercizio della discrezionalità sanzionatoria, che sono - tutte - operazioni estranee al sindacato di Cassazione; in tal senso, è noto che in relazione al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); considerato che, per come formulato, con confuso riferimento alle categorie del ricorso in cassazione e con rielaborazione del materiale probatorio, il ricorso si presenta piuttosto con le caratteristiche dell'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 marzo
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