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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21857/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza n. 890/2025 SIUS, che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Potenza in data 6 novembre 2025 che dichiarava non scemata la pericolosità sociale del condannato - come desunta dalla gravità dei reati commessi e dall'assenza di revisione critica, desumibili dagli esiti dell'osservazione intramuraria - e ordinava darsi esecuzione alla misura di sicurezza della libertà vigilata disposta con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12 aprile 2018 (irrevocabile il 27 giugno 2018); che l'appello proposto deduceva la non attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], desumibile dall'assenza di carichi pendenti, dalla risalenza nel tempo dei reati commessi, dall'assenza di elementi attualizzanti i legami con il contesto criminale di provenienza e dalla regolarità della condotta tenuta nel lungo lasso di tempo di detezione, culminata con il riconoscimento della liberazione anticipata; 1Che i motivi di ricorso, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 203 cod. pen. e difetto di motivazione (per avere il Tribunale rigettato il reclamo con motivazione apparente in relazione al percorso rieducativo e all'incidenza dello stesso sulla valutazione attuale di soggetto socialmente pericoloso), reiterano le medesime censure, peraltro declinate per lo più in fatto - come tali in ogni caso non consentite in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) - già adeguatamente vagliate e motivatamente disattese dal Tribunale senza deficit logici e con corretti argomenti giuridici; Che il Tribunale ha, infatti, puntualmente fondato il giudizio di attuale pericolosità sociale sull'indubbia gravità dei reati di associazione di tipo mafioso, di plurime estorsioni, anche aggravate anche dal metodo mafioso, di detenzione di stupefacenti, commessi dal 2012 al 2014, in relazione ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha espiato la pena e successivamente ai quali non ha realizzato un percorso idoneo ad escludere, all'attualità, la cessazione della pericolosità (pagg. 1-2 ord. imp.), avuto riguardo, altresì, all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata dal Tribunale di Palermo (decreto definitivo il 27/2/2019) e a quanto riferito dalla DDA di Palermo (nota del 26/3/2025), dalla Questura di Palermo (note del 20/3/2025 e 21/3/2025), dal Commissariato P.S. [OSCURATO:PERSONA] (nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo (nota [OSCURATO:DATA_NASCITA]), da cui risulta che: il prevenuto è persona intranea e "uomo d'onore" della famiglia mafiosa "Arenella", appartenente al mandamento mafioso "Resuttana", pertanto riconducibile a "cosa nostra"; che è figura di spessore criminale con notevoli capacità organizzative e decisionali nel consesso criminoso di riferimento; che non risultano elementi indicativi della cessazione dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al contesto criminale di provenienza, quali collaborazioni con l'Autorità o manifestazioni di volontà riparatorie nei confronti delle vittime dei reati commessi; Che il Tribunale, a fronte della ritenuta pericolosità sociale come sopra desunta dai precedenti di cui ha dato puntualmente conto, suggellata peraltro dai rapporti di parentela del condannato con altro esponente di clan mafioso ormai defunto, ha motivatamente escluso, con argomentazioni non apparenti e prive di manifeste illogicità, che il percorso trattamentale inframurario svolto in questo lasso di tempo possa dirsi indicativo della rielaborazione delle scelte devianti svolte (pag. ord. imp.), dovendo la revisione critica necessariamente trovare riscontro non in una semplice condotta carceraria nella norma, ovvero nella regolarità di comportamento all'esterno, ma in un particolare impegno che segnali il distacco anche psicologico dal crimine, suffragando un sicuro giudizio di cessazione, ovvero di riduzione della pericolosità sociale (pag. 3 ord. imp.); 2Che in definitiva laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argonnentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze meramente contestative (pag. 7 ricorso), fattuali o comunque rivalutative; Che, pertanto, il ricorso non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispongono gli artt. 606, comma 3, e 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., sicché va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza n. 890/2025 SIUS, che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Potenza in data 6 novembre 2025 che dichiarava non scemata la pericolosità sociale del condannato - come desunta dalla gravità dei reati commessi e dall'assenza di revisione critica, desumibili dagli esiti dell'osservazione intramuraria - e ordinava darsi esecuzione alla misura di sicurezza della libertà vigilata disposta con sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12 aprile 2018 (irrevocabile il 27 giugno 2018); che l'appello proposto deduceva la non attualità della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], desumibile dall'assenza di carichi pendenti, dalla risalenza nel tempo dei reati commessi, dall'assenza di elementi attualizzanti i legami con il contesto criminale di provenienza e dalla regolarità della condotta tenuta nel lungo lasso di tempo di detezione, culminata con il riconoscimento della liberazione anticipata; 1Che i motivi di ricorso, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 203 cod. pen. e difetto di motivazione (per avere il Tribunale rigettato il reclamo con motivazione apparente in relazione al percorso rieducativo e all'incidenza dello stesso sulla valutazione attuale di soggetto socialmente pericoloso), reiterano le medesime censure, peraltro declinate per lo più in fatto - come tali in ogni caso non consentite in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) - già adeguatamente vagliate e motivatamente disattese dal Tribunale senza deficit logici e con corretti argomenti giuridici; Che il Tribunale ha, infatti, puntualmente fondato il giudizio di attuale pericolosità sociale sull'indubbia gravità dei reati di associazione di tipo mafioso, di plurime estorsioni, anche aggravate anche dal metodo mafioso, di detenzione di stupefacenti, commessi dal 2012 al 2014, in relazione ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha espiato la pena e successivamente ai quali non ha realizzato un percorso idoneo ad escludere, all'attualità, la cessazione della pericolosità (pagg. 1-2 ord. imp.), avuto riguardo, altresì, all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata dal Tribunale di Palermo (decreto definitivo il 27/2/2019) e a quanto riferito dalla DDA di Palermo (nota del 26/3/2025), dalla Questura di Palermo (note del 20/3/2025 e 21/3/2025), dal Commissariato P.S. [OSCURATO:PERSONA] (nota dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e dai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Palermo (nota [OSCURATO:DATA_NASCITA]), da cui risulta che: il prevenuto è persona intranea e "uomo d'onore" della famiglia mafiosa "Arenella", appartenente al mandamento mafioso "Resuttana", pertanto riconducibile a "cosa nostra"; che è figura di spessore criminale con notevoli capacità organizzative e decisionali nel consesso criminoso di riferimento; che non risultano elementi indicativi della cessazione dell'appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al contesto criminale di provenienza, quali collaborazioni con l'Autorità o manifestazioni di volontà riparatorie nei confronti delle vittime dei reati commessi; Che il Tribunale, a fronte della ritenuta pericolosità sociale come sopra desunta dai precedenti di cui ha dato puntualmente conto, suggellata peraltro dai rapporti di parentela del condannato con altro esponente di clan mafioso ormai defunto, ha motivatamente escluso, con argomentazioni non apparenti e prive di manifeste illogicità, che il percorso trattamentale inframurario svolto in questo lasso di tempo possa dirsi indicativo della rielaborazione delle scelte devianti svolte (pag. ord. imp.), dovendo la revisione critica necessariamente trovare riscontro non in una semplice condotta carceraria nella norma, ovvero nella regolarità di comportamento all'esterno, ma in un particolare impegno che segnali il distacco anche psicologico dal crimine, suffragando un sicuro giudizio di cessazione, ovvero di riduzione della pericolosità sociale (pag. 3 ord. imp.); 2Che in definitiva laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argonnentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze meramente contestative (pag. 7 ricorso), fattuali o comunque rivalutative; Che, pertanto, il ricorso non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispongono gli artt. 606, comma 3, e 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., sicché va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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