CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 27899/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5666/24 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati, nonché la memoria integrativa per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] in data 6 giugno 2024; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che i primi tre motivi di ricorso, con cui si denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la sussistenza della responsabilità (con particolare riguardo all'aspetto concorsuale), attengono a censure vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, relativo alla aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. è meramente ripropositivo di censure svolte nell'atto di appello, né si confronta con le valutazioni effettuate dalla Corte, all'esito di esame sviluppato con argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 60-67); Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che il primo motivo, relativo alla sussistenza della responsabilità (ribadito con la citata memoria), è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Ritenuto, quanto al secondo motivo relativo alla aggravante "mafiosa" (pure ribadito nella memoria di cui sopra) che valgono le medesime considerazioni svolte supra a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (anch'esso ulteriormente illustrato nella memoria) relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di appello - che hanno peraltro escluso la rilevanza della recidiva - con riguardo alla dosimetria della pena (v. in particolare pagg. 70-72);Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.