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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10457/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici, ha rilevato che il fatto fu commesso non solo di notte, ma anche nel periodo dell'emergenza da Covid - 19, durante il "coprifuoco" notturno, il che rende ragione del concreto ostacolo esistente per la difesa del bene.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente alla doglianza relativa all'applicazione della recidiva, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto, lungi dal circoscrivere il proprio apprezzamento ai precedenti dell'imputato, la sentenza impugnata ha congruamente dato conto che il reato per il quale si procede - alla luce della tipologia e dell'epoca di commissione di quelli per i quali è intervenuta condanna (plurimi episodi di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale) - risulta espressivo di una maggiore pericolosità e di una maggiore riprovevolezza della condotta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esente da vizi logici, ha rilevato che il fatto fu commesso non solo di notte, ma anche nel periodo dell'emergenza da Covid - 19, durante il "coprifuoco" notturno, il che rende ragione del concreto ostacolo esistente per la difesa del bene. Considerato che il secondo motivo di ricorso, afferente alla doglianza relativa all'applicazione della recidiva, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto, lungi dal circoscrivere il proprio apprezzamento ai precedenti dell'imputato, la sentenza impugnata ha congruamente dato conto che il reato per il quale si procede - alla luce della tipologia e dell'epoca di commissione di quelli per i quali è intervenuta condanna (plurimi episodi di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale) - risulta espressivo di una maggiore pericolosità e di una maggiore riprovevolezza della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 10457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris