CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DI ROVIGOnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Rovigoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Rovigo, quale giudicedell’esecuzione, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la continuazione tra undici diversesentenze di condanna per più truffe commesse attraverso alcune piattaforme divendita online.2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovigo,affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge inrelazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81, comma secondo, cod. pen. e 125cod. proc. pen. con relativo vizio motivazionale e travisamento dei fatti.In particolare, critica la decisione impugnata perché non avrebbeconsiderato il lungo periodo temporale (tra il 2012 e il 2020) le diverse modalitàdi realizzazione, le diverse persone offese, gli ambiti territoriali diversi (inrelazione alle persone offese).3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ritienecorretta la decisione impugnata, chiedendo il rigetto del ricorso.4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, haconcluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è fondato.2. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella suarequisitoria, il Procuratore della Repubblica ricorrente censura la decisioneimpugnata per essere stato ritenuto sussistente il medesimo disegno criminososulla base del solo rilievo che il condannato aveva deliberatamente intrapresouna sistematica attività delittuosa caratterizzata dalla commissione di reati dellastessa specie. Si deduce, pertanto, che il giudice dell’esecuzione abbia omesso divalutare adeguatamente plurimi elementi ostativi al riconoscimento dellacontinuazione, costituiti dalla collocazione dei fatti in contesti spazio-temporalidifferenti, dalla loro distribuzione nell’arco di circa sette anni, dalla diversità dellepersone offese e dall’assenza di elementi dimostrativi di una preventiva eunitaria programmazione criminosa. Secondo il consolidato insegnamento delleSezioni Unite, ai fini dell’accertamento del vincolo della continuazione assumonorilievo una serie di indicatori sintomatici, quali l’omogeneità delle violazioni, lacontiguità spazio-temporale delle condotte, l’identità del bene giuridico leso, lemodalità esecutive, le causali dell’azione, nonché la sistematicità deicomportamenti e le abitudini di vita dell’agente (Sez. U, n. 28659 del18/5/2017). Tali elementi, tuttavia, non possono essere considerati in modoisolato con attribuzione di carattere, di per sé, decisivo, poiché molti di essirisultano comuni anche agli istituti della recidiva, dell’abitualità e dellaprofessionalità nel reato, i quali si fondano su presupposti dogmaticiradicalmente diversi e producono conseguenze sanzionatorie di segno opposto.L’istituto della continuazione, infatti, trova la propria giustificazione nelriconoscimento di un’originaria e unitaria deliberazione criminosa, dalla qualediscende il trattamento di favore previsto dall’art. 81 cod. pen.; esso presupponeche le diverse violazioni costituiscano espressione di un programma unitarioelaborato sin dall’origine. Diversamente, gli istituti della recidiva, dell’abitualità edella professionalità nel reato presuppongono una più accentuata capacitàcriminale e una persistente inclinazione al delitto, desumibile dalla reiterazionedelle condotte illecite nonostante l’intervento repressivo dell’ordinamento.In tale prospettiva, ciò che assume rilievo decisivo non è la meraomogeneità dei reati ovvero la loro reiterazione, bensì la verifica che, almomento della commissione del primo fatto, quelli successivi fossero già statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali. La giurisprudenza di legittimitàha, infatti, chiarito che il riconoscimento della continuazione richiedel’accertamento di un unico programma criminoso finalizzato al conseguimento diuno specifico obiettivo, con originaria progettazione di una serie determinata diilleciti già concepiti nelle loro caratteristiche fondamentali (Sez. U, n. 28659 del18/5/2017; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Rv. 255156).Parimenti consolidato è il principio secondo cui il programma criminosonon può essere confuso con una generale scelta di vita improntata all’illegalità.Invero, quando la reiterazione delle condotte rappresenta l’espressione di unastabile propensione a vivere dei proventi dell’attività delittuosa, viene in rilievonon già il fenomeno della continuazione, bensì quello dell’abitualità o dellaprofessionalità nel reato, che costituiscono l’antitesi concettuale dell’istitutodisciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/ 2012, Rv.252950).3. Alla luce di tali principi, la motivazione dell’ordinanza impugnata nonappare conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in temasopra riportati. 3.1. Nel caso in esame, infatti, rispetto alle condottecriminose oggetto delle diverse sentenze di condanna, pur accomunate dallanatura patrimoniale delle violazioni e dalla sostanziale omogeneità delle modalitàesecutive, il giudice di merito ha omesso di considerare che esse risultanodistribuite in un esteso arco temporale di circa sette anni, poste in essere inluoghi differenti, ai danni di una pluralità di soggetti e in assenza di qualsiasielemento concretamente indicativo dell’esistenza di un’originaria deliberazioneunitaria.3.2. Il comune movente costituito dall’intento di procurarsi risorseeconomiche mediante attività illecite non consente, di per sé, di riteneredimostrato il medesimo disegno criminoso. Esso appare piuttosto espressivo diuna più generale opzione esistenziale orientata alla commissione di reati contro ilpatrimonio quale mezzo di sostentamento, situazione che integra unamanifestazione di abitualità criminosa incompatibile con la ratio dell’istituto dellacontinuazione.3.3. Ne consegue che la decisione impugnata ha erroneamente valorizzatoelementi suscettibili di comprovare una stabile inclinazione al delitto, senzaaccertare il requisito fondamentale dell’originaria programmazione unitaria dellecondotte, richiesta dall’art. 81 cod. pen. per il riconoscimento della continuazionein executivis.3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del motivo diricorso e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Rovigo. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale dirovigo.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente