CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E! IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Latina, in data 3 luglio 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre di reclusione, in relazione al reato di lesioni personali aggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite der difensore, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento agli artt. 52, 55, 590 cod. pen. e vizio di motivazione, con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 582, 583 cod. pen. e art. 192 cod. proc. pen., in relazione alle testimonianze richiamate, nonché con il terzo motivo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen. con mancanza di motivazione. 3.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, in sostanza, richiede una rivalutazione di prove dichiarative (testimonianza dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché del teste della pubblica accusa [OSCURATO:PERSONA]) non consentita a questa Corte in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione„ la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Circa la richiesta formulata in via gradata, di riqualificazione del reato in quello di lesioni colpose, ricorrendo l'eccesso colposo di legittima difesa, si evidenzia che l'intervento dell'imputato è descritto nei convergenti provvedimenti di merito, in modo diverso da quello prospettato, relativo ad una condotta di mera tutela dell'incolumità dei presenti, ma quale condotta attiva (aver sferrato un pugno alla persona offesa) rimasta senza alternativa giustificazione se non quella della colluttazione. 3.1.11 secondo motivo è generico e, comunque, versato in fatto, dunque inammissibile in questa sede di legittimità. 3.2. Il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato l'entità della pena in ragione, non solo, di una negativa valutazione del comportamento processuale dell'imputato, ma anche in relazione alla qualità della condotta posta in essere e all'entità del danno arrecato. Ragionamento che, del pari, può considerarsi adeguata valutazione dei criteri di riferimento anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tanto in linea con il pacifico orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Rv. 2606109) secondo cui, in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. Deve, inoltre, rilevarsi che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche va considerata disattesa, con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057, in una fattispecie in cui la sentenza d'appello, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta). 4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]