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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 27248/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73 SC B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1465/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 24.6.2019, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, resa il 12.12.2013, e, in parziale riforma della stessa, ha condannato la società al pagamento, in favore del Girone, della somma di Euro 20.511,60 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario espletato alle dipendenze della medesima dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ed altresì a versare i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'appellante, nei limiti della prescrizione maturata.

In primo grado la domanda era stata accolta limitatamente alla remunerazione della festività del [OSCURATO:PERSONA] del 2003, nella misura di Euro 58,52, oltre accessori e regolarizzazione contributiva.

2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «sulla scorta di una valutazione complessiva e non atomistica delle numerose deposizioni raccolte sia stata raggiunta la prova piena e soddisfacente dell'osservanza, da parte dell'appellante, degli orari di lavoro da questo dedotti sin dall'atto introduttivo della lite...», e che «nella specie il datore di lavoro non ha fornito la prova che l'orario di lavoro era realmente connotato da flessibilità».3.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria; il Girone e l'[OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva (l'Istituto ha depositato esclusivamente una procura speciale).

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura: «art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c..

Nullità della sentenza » per errata valutazione della prova e carenza di motivazione, poiché «la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni di accoglimento della domanda».

6. Con il secondo motivo, testualmente, si deduce: «art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia»; questo motivo è stato articolato «in via subordinata rispetto alle deduzioni di cui al precedente motivo di ricorso» (v. pag. 10 del ricorso) e censura la valutazione della prova in ordine allo straordinario, perché «La Corte territoriale, trincerandosi dietro l'affermazione secondo cui "avendo parte appellante dato prova di aver osservato gli orari di lavoro da esso allegati", ha sostanzialmente omesso di esaminare un punto assolutamente decisivo ai fini del giudizio, che aveva formato oggetto di ampia discussione tra le parti, tanto nel primo grado quanto in grado di appello: ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere del lavoratore -che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti al superamento del normale orario di lavoro, al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso- fornire la prova, seria, specifica e rigorosa della sussistenza di tutti gli elementi necessari diretti ad ottenere le maggiorazioni retributive rivendicate».

7. Il primo motivo è inammissibile, poiché, nella sostanza, si censura la valutazione delle prove effettuata dalla Corte di Appello.

In ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l'omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l'attribuzione di una differente valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass.nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009).

Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione dei testi addotti da entrambe le parti, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass.nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

8. Egualmente inammissibile è il secondo motivo per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella

I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 24.6.2019.

9. Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poiché il Girone e l'[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati (quest'ultimo, come riferito in narrativa, ha depositato esclusivamente una procura speciale senza svolgere difese).

11. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 607-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73 SC B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1465/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 24.6.2019, ha accolto parzialmente il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, resa il 12.12.2013, e, in parziale riforma della stessa, ha condannato la società al pagamento, in favore del Girone, della somma di Euro 20.511,60 a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario espletato alle dipendenze della medesima dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.6.2004, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ed altresì a versare i contributi previdenziali ed assistenziali in favore dell'appellante, nei limiti della prescrizione maturata. In primo grado la domanda era stata accolta limitatamente alla remunerazione della festività del [OSCURATO:PERSONA] del 2003, nella misura di Euro 58,52, oltre accessori e regolarizzazione contributiva. 2. I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «sulla scorta di una valutazione complessiva e non atomistica delle numerose deposizioni raccolte sia stata raggiunta la prova piena e soddisfacente dell'osservanza, da parte dell'appellante, degli orari di lavoro da questo dedotti sin dall'atto introduttivo della lite...», e che «nella specie il datore di lavoro non ha fornito la prova che l'orario di lavoro era realmente connotato da flessibilità».3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria; il Girone e l'[OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva (l'Istituto ha depositato esclusivamente una procura speciale). 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso, testualmente, si censura: «art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza » per errata valutazione della prova e carenza di motivazione, poiché «la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni di accoglimento della domanda». 6. Con il secondo motivo, testualmente, si deduce: «art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia»; questo motivo è stato articolato «in via subordinata rispetto alle deduzioni di cui al precedente motivo di ricorso» (v. pag. 10 del ricorso) e censura la valutazione della prova in ordine allo straordinario, perché «La Corte territoriale, trincerandosi dietro l'affermazione secondo cui "avendo parte appellante dato prova di aver osservato gli orari di lavoro da esso allegati", ha sostanzialmente omesso di esaminare un punto assolutamente decisivo ai fini del giudizio, che aveva formato oggetto di ampia discussione tra le parti, tanto nel primo grado quanto in grado di appello: ai sensi dell'art. 2697 c.c., è onere del lavoratore -che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti al superamento del normale orario di lavoro, al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso- fornire la prova, seria, specifica e rigorosa della sussistenza di tutti gli elementi necessari diretti ad ottenere le maggiorazioni retributive rivendicate». 7. Il primo motivo è inammissibile, poiché, nella sostanza, si censura la valutazione delle prove effettuata dalla Corte di Appello. In ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l'omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l'attribuzione di una differente valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass.nn. 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009). Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla pretesa errata valutazione dei testi addotti da entrambe le parti, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass.nn. 24958/2016; 4056/2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). 8. Egualmente inammissibile è il secondo motivo per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 24.6.2019. 9. Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 10. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poiché il Girone e l'[OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati (quest'ultimo, come riferito in narrativa, ha depositato esclusivamente una procura speciale senza svolgere difese). 11. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto
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