CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 26740/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Colte di Cassazione, già rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 978/2018 della CORTE d'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La questione di merito, sulla quale verte il ricorso in questa sede di legittimità, concerne un mutuo fondiario, agrario, concesso ad [OSCURATO:PERSONA] da un gruppo di istituti di credito e segnatamente da: [OSCURATO:SOCIETA]., dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Banano e Cologno al [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e, nell'ambito del rapporto di mutuo, le censure del ricorrente si incentrano sugli interessi convenzionali di mora, il tasso soglia rilevante ai fini dell'eventuale usura e i suoi criteri di determinazione. [OSCURATO:PERSONA], mutuatario, propose opposizione, dinanzi al Tribunale di Bergamo, avverso il precetto, per oltre sei milioni di euro, notificatogli dal detto gruppo bancario in forza del contratto di mutuo. L'opposizione venne rigettata dal Tribunale adito. L'appello, proposto dal Verdi, è stato rigettato dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 978 del 06/06/2018, qui impugnata. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con unico controricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la prima quale successore della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Banano e Cologno al [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Il P.G. non ha preso conclusioni per l'adunanza camerale del 2 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 26740/2018, estensore: C. Valle /14,:tfis 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. [OSCURATO:PERSONA] La causa, proposta quale opposizione a precetto, nelle fasi di merito è stata trattata e qualificata come di opposizione all'esecuzione, in quanto relativa allo stesso diritto a procedere ad esecuzione forzata. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato il il 04/09/2018 avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia pubblicata il 06/06/2018 e notificata al Verdi lo stesso giorno (ossia il 06/06/2018), come dichiarato in sede di ricorso, alla prima pagina, dalla stessa difesa del Verdi. Il ricorso è stato, pertanto, proposto in violazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione del Verdi è, pertanto, inammissibile per tardività, non operando la sospensione feriale dei termini, di cui alla legge n. 742 del 07/10/1969 in quanto si controverte di un'opposizione all'esecuzione (da ultimo, e con riferimento anche all'ipotesi di causa connessa a quella di opposizione, si veda, quale espressione di un orientamento oramai costante: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01). La tardività del ricorso è stata eccepita espressamente con il controricorso dalla difesa delle banche e sarebbe stata, peraltro, rilevabile d'ufficio. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. La conclusione non sarebbe diversa se l'opposizione fosse stata di mero rito, in quanto la legge n. 742 del 1969 esclude dalla sospensione dei termini feriali anche le opposizioni agli atti esecutivi.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 26740/2018, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 25.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 2 luglio 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] DEPOS![OSCURATO:PERSONA] 11 -FEEt-g22.7. A-