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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2022

Cassazione n. 33156/2022

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la seguente SENTENZA- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 7 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede del 25 novembre 2021 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Romito-[OSCURATO:PERSONA] e per il reato di cui agli artt. 378 e 416bis.1 cod. pen. per avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], collaborando attivamente alla cura dei suoi interessi.

2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria.

L'ordinanza avrebbe erroneamente fatto riferimento al solo fumus e fonderebbe solo sull'asserita partecipazione del ricorrente ad un singolo episodio di rapina, sulla detenzione di un'arma, sul favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e sull'ausilio prestato a quest'ultimo nel suo tentativo di evasione del dicembre 2017.

La motivazione, inoltre, sarebbe contraddittoria laddove il Tribunale del riesame ha indicato il ricorrente quale soggetto organico dell'articolazione di Manfredonia.

L'ausilio alla latitanza di Quitadamo non sarebbe significativo, non essendo, quest'ultimo, un personaggio di vertice ma un mero partecipe della cosca.

Osserva altresì il ricorrente che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] si sono limitate a ribadire il favoreggiamento della latitanza di Quitadamo, che esse sono inutilizzabili perché non indicano la fonte della conoscenza dell'appartenenza associativa del ricorrente e che sono estremamente generiche.

Quanto alla rapina, quest'ultima non era stata perpetrata nell'interesse del clan e [OSCURATO:PERSONA] era stato semplicemente rinviato a giudizio, ma non colpito da ordinanza cautelare.

Il sequestro dell'arma due anni dopo la rapina -- prosegue il ricorrente — andrebbe ritenuta al più sintomatica di una condotta favoreggiatrice ovvero di partecipazione al reato predatorio, ma non di associazione per delinquere.

Comunque le condotte in tesi indicative dell'appartenenza associativa sono concentrate negli anni 2016-2017 ed è illogico ritenerle sintomatiche della stabilità della sua partecipazione associativa, quali indici dell'attività "continua e duratura" di cui hanno detto le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 36958 del 2021.

Il trasferimento del ricorrente in Friuli e la dedizione al lavoro presso la Fincantieri rendono evidente l'occasionalità delle condotte a lui ascritte e la non stabilità del contributo; mancherebbe, inoltre, la motivazione sull'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo la Corte osserva che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profi o la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

2. Venendo al versante contenutistico, il giudizio di inammissibilità è confermato.

Il ricorso, infatti, si compone di una serie di osservazioni sparse, che mancano di affrontare il complesso del ragionamento indiziario del Tribunale del riesame, ragionamento che, componendo i dati emersi dalle attività investigative attuate, ha delineato il quadro di gravità indiziaria che connota la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua partecipazione associativa.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, infatti, con motivazione congrua ed immune da vizi di sorta, ha valorizzato in malam partem il contributo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], organico alla cosca Romito-Ricucci-Lombardi, che ha indicato il ricorrente come un soggetto organico al clan, amico di [OSCURATO:PERSONA] ed aduso a girare armato.

Quanto all'osservazione censoria secondo cui il collaboratore di giustizia non avrebbe indicato la fonte della sua conoscenza, va ricordato che egli apparteneva al medesimo sodalizio la cui partecipazione ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA], sicché trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa, le quali possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli e altro, Rv. 273344; Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata e altri, Rv. 256065; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta e altri, Rv. 243425).

Nel caso di specie, il collaboratore di giustizia ha indicato gli elementi da cui ha tratto tale convinzione, scaturente dalla condotta favoreggiatrice della latitanza di un personaggio di rilievo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], e dall'abitudine di [OSCURATO:PERSONA] di girare armato.

Quanto al riscontro della chiamata in correità, il Collegio del riesame ha individuato proprio l'episodio del favoreggiamento della latitanza di Quitadamo (emerso dalle intercettazioni e neanche contestato dalla difesa) come significativo dell'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], smentendone la rilevanza solo "amicale" rispetto al favorito, ma evidenziandone — con una proposizione non priva di razionalità — la significatività mafiosa siccome attuato insieme ad altri soggetti appartenenti al clan (il Della Malva e [OSCURATO:PERSONA]), segno di un'azione funzionale non solo a proteggere il singolo ma anche, indirettamente, gli interessi del sodalizio.

Peraltro, proprio in relazione all'utilizzo del termine "amico" (adoperato dal collaboratore di giustizia per indicare il rapporto che legava [OSCURATO:PERSONA] a Quitadamo) e "compagno" il Tribunale, alla luce dei contesti in cui essi sono stati adoperati dai soggetti escussi o monitorati, ha evidenziato trattarsi di termini in un certo senso abusati e sintomatici più che di un rapporto personale, di una comune appartenenza; si pensi all'utilizzo, da parte dell'indagato, del termine "compagno" in riferimento ad un altro accolito della cosca, [OSCURATO:PERSONA] ed alla definizione di "amico nostro" che Quitadamo attribuisce a due affiliati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Un altro tema sviluppato dal Collegio della cautela che pure il ricorrente non affronta nella sua impugnativa è quello dell'eloquenza dell'essersi avvalso, da parte di Quitadamo, proprio di [OSCURATO:PERSONA] per intrattenere i rapporti con familiari e avvocato, incarico che il latitante non avrebbe di certo conferito ad un soggetto non affidabile siccome estraneo alle logiche malavitose che lo animavano.

In questo senso, contribuisce ulteriormente a conferire solidità logico- argomentativa al provvedimento impugnato la valorizzazione in malam partem — non contrastata da alcuna proposizione censoria specifica — dell'atteggiamento tenuto dal ricorrente in occasione della perquisizione eseguita presso la sua abitazione durante le ricerche del latitante, quando [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che mostrare sorpresa per l'atto investigativo che lo aveva riguardato, manifesta un atteggiamento "esperto" in ordine ai pericoli cui la sua attività lo esponeva, preoccupandosi che la sorella fosse sempre stata presente, allo scopo di accorgersi dell'eventuale collocazione di microspie.2.2.

Altro dato di conforto che costella il quadro indiziario a carico del ricorrente e che riscontra il narrato del collaboratore di giustizia — la cui portata accusatoria il ricorso pare non aver colto — è la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'assalto al furgone portavalori di Bollate, reato fine del sodalizio in quanto fonte di finanziamento per il medesimo, nell'ambito del quale, come si è tratto dalle intercettazioni delle conversazioni di Quitadamo, il ricorrente rivestì un ruolo centrale e strategico — che il Collegio del riesame ha escluso potesse essere affidato dalla cosca a chiunque --- sia perché a conoscenza della collocazione della refurtiva, sia perché in possesso dell'arma sottratta alla guardia particolare giurata, sia perché destinato a ricevere una parte del bottino.

A questo riguardo, non si comprende come la circostanza che il ricorrente non sia stato colpito da misura cautelare, ma 'solo" rinviato a giudizio per detto episodio — argomento critico agitato nel ricorso — smentisca la portata contra reum dell'episodio, tanto più che il Tribunale del riesame ha chiarito che la non contestualità dell'iniziativa assunta nei suoi confronti rispetto a quella concernente gli altri soggetti coinvolti era legata al fatto che gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano emersi dalle indagini di questo procedimento.

2.3. Non ultimo, va rimarcato il ruolo assolutamente centrale, cui il ricorso dedica solo un fugace accenno (nonostante si tratti di un ulteriore riscontro alla chiamata di correo proveniente da [OSCURATO:PERSONA]), che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito rispetto alla tentata evasione dal carcere, contestata in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro sodale, [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Ebbene, il complesso di questi elementi smentisce quanto asserito dal ricorrente a proposito del fatto che il trasferimento in Friuli e lo svolgimento ivi di regolare attività lavorativa abbia un significato in bonam partem che sarebbe stato trascurato dal Collegio della cautela, dal momento che Quitadamo ha tenuto condotte significative di partecipazione associativa anche una volta trasferitosi.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).4.

Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 7 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede del 25 novembre 2021 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Romito-[OSCURATO:PERSONA] e per il reato di cui agli artt. 378 e 416bis.1 cod. pen. per avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], collaborando attivamente alla cura dei suoi interessi. 2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria. L'ordinanza avrebbe erroneamente fatto riferimento al solo fumus e fonderebbe solo sull'asserita partecipazione del ricorrente ad un singolo episodio di rapina, sulla detenzione di un'arma, sul favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e sull'ausilio prestato a quest'ultimo nel suo tentativo di evasione del dicembre 2017. La motivazione, inoltre, sarebbe contraddittoria laddove il Tribunale del riesame ha indicato il ricorrente quale soggetto organico dell'articolazione di Manfredonia. L'ausilio alla latitanza di Quitadamo non sarebbe significativo, non essendo, quest'ultimo, un personaggio di vertice ma un mero partecipe della cosca. Osserva altresì il ricorrente che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] si sono limitate a ribadire il favoreggiamento della latitanza di Quitadamo, che esse sono inutilizzabili perché non indicano la fonte della conoscenza dell'appartenenza associativa del ricorrente e che sono estremamente generiche. Quanto alla rapina, quest'ultima non era stata perpetrata nell'interesse del clan e [OSCURATO:PERSONA] era stato semplicemente rinviato a giudizio, ma non colpito da ordinanza cautelare. Il sequestro dell'arma due anni dopo la rapina -- prosegue il ricorrente — andrebbe ritenuta al più sintomatica di una condotta favoreggiatrice ovvero di partecipazione al reato predatorio, ma non di associazione per delinquere. Comunque le condotte in tesi indicative dell'appartenenza associativa sono concentrate negli anni 2016-2017 ed è illogico ritenerle sintomatiche della stabilità della sua partecipazione associativa, quali indici dell'attività "continua e duratura" di cui hanno detto le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 36958 del 2021. Il trasferimento del ricorrente in Friuli e la dedizione al lavoro presso la Fincantieri rendono evidente l'occasionalità delle condotte a lui ascritte e la non stabilità del contributo; mancherebbe, inoltre, la motivazione sull'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In primo luogo la Corte osserva che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profi o la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. Venendo al versante contenutistico, il giudizio di inammissibilità è confermato. Il ricorso, infatti, si compone di una serie di osservazioni sparse, che mancano di affrontare il complesso del ragionamento indiziario del Tribunale del riesame, ragionamento che, componendo i dati emersi dalle attività investigative attuate, ha delineato il quadro di gravità indiziaria che connota la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua partecipazione associativa. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, infatti, con motivazione congrua ed immune da vizi di sorta, ha valorizzato in malam partem il contributo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], organico alla cosca Romito-Ricucci-Lombardi, che ha indicato il ricorrente come un soggetto organico al clan, amico di [OSCURATO:PERSONA] ed aduso a girare armato. Quanto all'osservazione censoria secondo cui il collaboratore di giustizia non avrebbe indicato la fonte della sua conoscenza, va ricordato che egli apparteneva al medesimo sodalizio la cui partecipazione ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA], sicché trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa, le quali possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli e altro, Rv. 273344; Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata e altri, Rv. 256065; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta e altri, Rv. 243425). Nel caso di specie, il collaboratore di giustizia ha indicato gli elementi da cui ha tratto tale convinzione, scaturente dalla condotta favoreggiatrice della latitanza di un personaggio di rilievo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], e dall'abitudine di [OSCURATO:PERSONA] di girare armato. Quanto al riscontro della chiamata in correità, il Collegio del riesame ha individuato proprio l'episodio del favoreggiamento della latitanza di Quitadamo (emerso dalle intercettazioni e neanche contestato dalla difesa) come significativo dell'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], smentendone la rilevanza solo "amicale" rispetto al favorito, ma evidenziandone — con una proposizione non priva di razionalità — la significatività mafiosa siccome attuato insieme ad altri soggetti appartenenti al clan (il Della Malva e [OSCURATO:PERSONA]), segno di un'azione funzionale non solo a proteggere il singolo ma anche, indirettamente, gli interessi del sodalizio. Peraltro, proprio in relazione all'utilizzo del termine "amico" (adoperato dal collaboratore di giustizia per indicare il rapporto che legava [OSCURATO:PERSONA] a Quitadamo) e "compagno" il Tribunale, alla luce dei contesti in cui essi sono stati adoperati dai soggetti escussi o monitorati, ha evidenziato trattarsi di termini in un certo senso abusati e sintomatici più che di un rapporto personale, di una comune appartenenza; si pensi all'utilizzo, da parte dell'indagato, del termine "compagno" in riferimento ad un altro accolito della cosca, [OSCURATO:PERSONA] ed alla definizione di "amico nostro" che Quitadamo attribuisce a due affiliati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Un altro tema sviluppato dal Collegio della cautela che pure il ricorrente non affronta nella sua impugnativa è quello dell'eloquenza dell'essersi avvalso, da parte di Quitadamo, proprio di [OSCURATO:PERSONA] per intrattenere i rapporti con familiari e avvocato, incarico che il latitante non avrebbe di certo conferito ad un soggetto non affidabile siccome estraneo alle logiche malavitose che lo animavano. In questo senso, contribuisce ulteriormente a conferire solidità logico- argomentativa al provvedimento impugnato la valorizzazione in malam partem — non contrastata da alcuna proposizione censoria specifica — dell'atteggiamento tenuto dal ricorrente in occasione della perquisizione eseguita presso la sua abitazione durante le ricerche del latitante, quando [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che mostrare sorpresa per l'atto investigativo che lo aveva riguardato, manifesta un atteggiamento "esperto" in ordine ai pericoli cui la sua attività lo esponeva, preoccupandosi che la sorella fosse sempre stata presente, allo scopo di accorgersi dell'eventuale collocazione di microspie.2.2. Altro dato di conforto che costella il quadro indiziario a carico del ricorrente e che riscontra il narrato del collaboratore di giustizia — la cui portata accusatoria il ricorso pare non aver colto — è la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'assalto al furgone portavalori di Bollate, reato fine del sodalizio in quanto fonte di finanziamento per il medesimo, nell'ambito del quale, come si è tratto dalle intercettazioni delle conversazioni di Quitadamo, il ricorrente rivestì un ruolo centrale e strategico — che il Collegio del riesame ha escluso potesse essere affidato dalla cosca a chiunque --- sia perché a conoscenza della collocazione della refurtiva, sia perché in possesso dell'arma sottratta alla guardia particolare giurata, sia perché destinato a ricevere una parte del bottino. A questo riguardo, non si comprende come la circostanza che il ricorrente non sia stato colpito da misura cautelare, ma 'solo" rinviato a giudizio per detto episodio — argomento critico agitato nel ricorso — smentisca la portata contra reum dell'episodio, tanto più che il Tribunale del riesame ha chiarito che la non contestualità dell'iniziativa assunta nei suoi confronti rispetto a quella concernente gli altri soggetti coinvolti era legata al fatto che gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] erano emersi dalle indagini di questo procedimento. 2.3. Non ultimo, va rimarcato il ruolo assolutamente centrale, cui il ricorso dedica solo un fugace accenno (nonostante si tratti di un ulteriore riscontro alla chiamata di correo proveniente da [OSCURATO:PERSONA]), che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito rispetto alla tentata evasione dal carcere, contestata in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro sodale, [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Ebbene, il complesso di questi elementi smentisce quanto asserito dal ricorrente a proposito del fatto che il trasferimento in Friuli e lo svolgimento ivi di regolare attività lavorativa abbia un significato in bonam partem che sarebbe stato trascurato dal Collegio della cautela, dal momento che Quitadamo ha tenuto condotte significative di partecipazione associativa anche una volta trasferitosi. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).4. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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