CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16273/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06TBV5G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa menzione e valorizzazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente quanto ad attendibilità della vittima e invocate attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, visto che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado (anche in relazione al dedotto mancato utilizzo da parte del ricorrente di un cellulare non idoneo a scattare foto) ha assegnato prevalenza alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, confortata da quelle del marito di costei, nonché corroborata, quanto a modalità di condotta persecutrice che ricorrente era solito porre in essere, dalle osservazioni dei militari intervenuti e dalle condotte già in passato poste in essere nei confronti della medesima parte offesa; rilevato che la generica censura in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti generiche, che la difesa assume si fonderebbe sulla credibilità, invero smentita, del ricorrente, risulta adeguatamente confutata attraverso la valorizzata assenza di elementi favorevoli allegati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il