CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31468/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen., lamentando, in particolare, la mancata identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del reato, non è consentito poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 13-14 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale relativamente all'omessa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art.624 cod. pen., è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di doglianze già sottoposte all'esame del giudice del gravame e da questo disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 9-13 della sentenza impugnata, ove la Corte ha correttamente applicato i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in tema di consumazione di rapina impropria); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto — con superamento di quanto contenuto nella memoria depositata e nelle conclusioni - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec