CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 29230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25507/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e Ricerca; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2225/2017 del 26 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: avevano stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatrice dell'apposizione del termine; i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stato prestato per un periodo superiore a tre anni. I ricorrenti hanno dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 699 del 2011, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittimi i contratti a termine stipulati dopo il 24 ottobre 2001, con condanna di parte resistente a risarcire i danni. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti.La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2225/2017, ha accolto l'appello del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando la loro originaria domanda, mentre lo ha respinto nei confronti di altri soggetti non coinvolti nel giudizio di legittimità. A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assunti in ruolo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia prima della celebrazione dell'udienza che, però, non risulta sia stato notificato alla controparte o comunicato al suo difensore. Ne consegue che il loro ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019). 2) Deve essere esaminato, invece, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell'art. 2 della Direttiva CE 70/99/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1., lett. B), della clausola 2, punto 1, della clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge n. 124 del 1999. Egli sostiene che il diritto al risarcimento del danno lamentato non viene meno in conseguenza dell'immissione in ruolo perché, altrimenti, non sarebbe risarcito il danno subito in passato, in violazione del diritto UE e della sentenza Mascolo. - 4) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio Ce 1990/70/CE del 28 giugno 1999 nonché dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva 1999/70/CE nonché dell'obbligo internazionale derivante per l'Italia dall'art. 6/1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. Egli assume che, una volta accertata la illegittimità della reiterazione e l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore, è necessaria la liquidazione del danno patito, la quale assumerebbe anche una funzione preventiva e sanzionatoria degli abusi. 5) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio Ce 1999/70 del 28 giugno 1999 nonché dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art.2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] contesta che la corte territoriale abbia posto a suo carico l'onere di dimostrare di avere subito un danno in conseguenza della condotta illecita di controparte. 6) Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe dovuto compensare le spese di lite, ma condannare la controparte a pagarle applicando il principio della soccombenza virtuale. 7) Infine, il ricorrente chiede di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'interpretazione della clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE, in rapporto alla idoneità dell'art. 1, commi 331 e 332, e dell'art. 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015, a costituire misure con carattere proporzionato, sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia dell'Accordo quadro clausola 5, punto 1, in relazione alla violazione dello stesso per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello nel quale le misure di cui alle norme indicate sono destinate a produrre effetti. In particolare, richiama l'ordinanza della Corte di Appello di Trento del 13 luglio 2017 di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo con la quale è stata posta identica questione interpretativa. 8) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Infatti, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., il ricorso è inammissibile "quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa". t St6 Nella specie, Sezione IV di questa Suprema Corte, con alcune sentenze pronunciate all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2016 (dalla n. 22552 alla n. 22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato compiutamente le questioni concernenti i primi tre motivi di ricorso. In particolare, la sentenza della Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016 (punti da 118 a 125), dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C- 63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20 luglio 2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016), ha affermato, per quel che qui rileva, i principi di diritto che seguono: "Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015; nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali; nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza".[OSCURATO:PERSONA] non ravvisa ragioni per discostarsi dai menzionati precedenti, la motivazione dei quali è da intendersi qui integralmente richiamata. Considerato che il citato indirizzo di legittimità si è formato nel 2016 e, quindi, prima della proposizione del ricorso per cassazione (avvenuta nel 2017), trova applicazione l'art. 360 bis c.p.c. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, attinente alle spese di lite, se ne sottolinea l'inammissibilità poiché la corte territoriale ha fatto applicazione dei consolidati principi in tema di soccombenza desumibili dagli artt. 91 e 92 c.p.c., non potendo, comunque, manifestamente trovare applicazione la regola della soccombenza virtuale in una vicenda nella quale la domanda di [OSCURATO:PERSONA] è stata integralmente respinta con una pronuncia di merito. 9) Quanto alla richiesta di adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea, si rileva che le questioni in esame sono già state oggetto di considerazione da parte del giudice di Lussemburgo. Da ultimo, la Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza dell'8 maggio 2019, Causa C- 494/17, Rossato, ha statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato - qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare". Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi" (Corte Giust. UE„ Gr. Sez., 6 ottobre 2021, C- 561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, la richiesta di rimessione va respinta. 10) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato inammissibilef-,eZ- - Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, stante la condotta processuale dell'amministrazione intimata. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 in quanto, secondo il prevalente orientamento di questa S.C., condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13, comma 1 quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammiissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella sopravvenuta (Cass., Sez. 6-3, n. 2226 del 31 gennaio 2014). Al contrario, va dato atto della sussistenza dei presupposti per versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza d'interesse; - dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - nulla sulle spese; - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a