CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 10 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 15 gennaio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di corrente elettrica, fatto accertato 1'11 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: a) in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e ritenuta sussistente; b) in relazione all'esito del giudizio di bilanciamento con esito di equivalenza anziché, come auspicato, di prevalenza delle attenuanti generiche su quelle di segno contrario. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare il complessivo trattamento punitivo benché sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, senza puntualmente confrontarsi con la motivazione che si rinviene all'ultima pagina della sentenza impugnata. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nefla misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firm... o, per impedimento del Presidente, dal Consigl