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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 07288/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cqrssazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la 1.4 quale la Corte di appello, in parziale'/della sentenza del giudice di primo grado,Vnon doversi procedere per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui al capo A), limitatamente alle annualità 2010, 2011 e 2012, essendo tali fatti estinti per prescrizione, e rideterminato la pena in anni uno e mesi 10 di reclusione, in relazione all'affermazione della responsabilità per le residue condotte delittuose relative ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs.74/2000.

Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e con il secondo, difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'imputato non aveva presentato alcuna documentazione contabile commerciale e fiscale e solo successivamente aveva esibito una denuncia di smarrimento dell'intero compendio documentale.

Tale dichiarazione di smarrimento era stata presentata posteriormente all'avvio della verifica fiscale, Pertanto il giudice a quo ha ritenuto che la tempistica della denuncia, unitamente alla sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, costituissero un ingenuo stratagemma per cercare di schermare l'evasione fiscale.

Attraverso la documentazione bancaria acquisita presso gli istituti di credito era stato possibile ricostruire una pluralità di operazioni commerciali e accertare il te superamento delle soglie di punibilità.

Nè'iricorrente ha fornito giustificazioni e documentazioni inerenti ai destinatari dei bonifici.

In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis'i; disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento tAlla condotta del ricorrente, tutt'altro che occasionale anzi espressione di una vera e propria strategia di impresa noneavvisando elementi positivi al riguardo.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cqrssazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la 1.4 quale la Corte di appello, in parziale'/della sentenza del giudice di primo grado,Vnon doversi procedere per i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui al capo A), limitatamente alle annualità 2010, 2011 e 2012, essendo tali fatti estinti per prescrizione, e rideterminato la pena in anni uno e mesi 10 di reclusione, in relazione all'affermazione della responsabilità per le residue condotte delittuose relative ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs.74/2000. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e con il secondo, difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'imputato non aveva presentato alcuna documentazione contabile commerciale e fiscale e solo successivamente aveva esibito una denuncia di smarrimento dell'intero compendio documentale. Tale dichiarazione di smarrimento era stata presentata posteriormente all'avvio della verifica fiscale, Pertanto il giudice a quo ha ritenuto che la tempistica della denuncia, unitamente alla sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, costituissero un ingenuo stratagemma per cercare di schermare l'evasione fiscale. Attraverso la documentazione bancaria acquisita presso gli istituti di credito era stato possibile ricostruire una pluralità di operazioni commerciali e accertare il te superamento delle soglie di punibilità. Nè'iricorrente ha fornito giustificazioni e documentazioni inerenti ai destinatari dei bonifici. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis'i; disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento tAlla condotta del ricorrente, tutt'altro che occasionale anzi espressione di una vera e propria strategia di impresa noneavvisando elementi positivi al riguardo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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