CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 16954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35457/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 227/2018 d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOdepositata il 28/05/2018 , R.G.N. 193/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 35457/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 28.5.2018 n. 227, la Corte d’appello di Salerno accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo il quale, già dipendente di MPS fino al 31.12.1989 e successivamente della [OSCURATO:SOCIETA], per effetto della cessazione della gestione del servizio di riscossione tributi da parte del suddetto istituto bancario, premesso di essere stato collocato in quiescenza a partire dal 1° luglio 2009, si doleva che, pur avendo maturato i requisiti prescritti, non gli era stata erogata la integrazione aziendale del trattamento pensionistico introdotto dalla Convenzione del 5.9.1985 in favore degli ex dipendenti di MPS addetti alla gestione esattoriale; chiedeva, quindi, la condanna dell’istituto bancario convenuto al pagamento dei ratei del suddetto trattamento con decorrenza 1.2.12. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo, attraverso una interpretazione letterale dell’accordo, che le parti avessero inteso limitare il beneficio della integrazione pensionistica ai soli “dipendenti”, con esclusione di quelli che erano transitati alle dipendenze del soggetto subentrato nella gestione del servizio di esattoria, pertanto, il beneficio non poteva che riguardare quelli che all’epoca del pensionamento erano dipendenti della Banca. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame del pensionato, ha ritenuto che alla luce degli artt. 1 e 3 del regolamento convenzionale e soprattutto del successivo art. 7, il requisito anagrafico per godere dell’integrazione della pensione era disancorato dal requisito della posizione di dipendente della Banca, cosìcché era ragionevole desumere che l’intenzione delle parti contrattuali fosse quella di riconoscere il diritto al trattamento integrativo in presenza di una determinata anzianità contributiva e al raggiungimento del sessantesimo anno di età (55 per le donne), a prescindere dalla circostanza che tale ultimo requisito fosse venuto a maturazione durante lo stesso rapporto lavorativo alle dipendenze della banca ovvero al di fuori di esso. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva interpretato la convenzione aziendale del 5.9.1985 sul trattamento integrativo della pensione, nel senso che fosse stata stipulata anche a favore dei dipendenti esattoriali che prima di cessare dal servizio fossero transitati alle dipendenze di altro datore di lavoro, fermo restando il requisito di anzianità di servizio e anagrafico. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1363 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., censurando, ancora una volta, l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla convenzione aziendale del 5.9.1985, perché anche attraverso una interpretazione complessiva della clausole delle stessa, si sarebbe dovuto pervenire a un risultato per il quale era previstoil riconoscimento del requisito pensionistico oggetto di controversia solo per i lavoratori ancora dipendenti della Banca al momento della cessazione del rapporto,. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1362 c.c., con riferimento all’art. 1 comma 2 della legge n. 247/07, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il Sig. Eco fruisse di una pensione di vecchiaia, solo perché aveva 30 anni di contribuzione, quando, invece, dalle allegazioni dello stesso, poteva evincersi che lo stesso fosse percettore di pensione di anzianità contributiva (alla luce delle finestre di accesso alla pensione di cui alla legge n. 247/07), circostanza che portava pacificamente all’esclusione del beneficio pensionistico, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alle clausole concernenti il calcolo del trattamento rivendicato dal Sig. Eco, che incontrasto con le risultanze della CTU sarebbero dovute essere pari a zero, dato che la pensione Inps di cui beneficiava era già in grado di garantire il trattamento pensionistico, così come individuato nella convenzione del 5.9.1985 tra [OSCURATO:SOCIETA] e le OO.SS. I primi due motivi che possono essere oggetto di un esame congiunto sono da respingere. Infatti, premesso che è indiscusso il dovere del giudice di adeguarsi ai canoni ermeneutici fissati dalla legge, tuttavia, il risultato del procedimento ermeneutico costituisce accertamento di fatto ed è pertanto insindacabile in Cassazione, quando sia immune da vizi logici la relativa motivazione (Cass. 1914/2016; Cass. 2465/2015; Cass. 25585/2014; Cass. 2396/2002; Cass. 2074/2002; Cass.15410/2000; Cass. 2519/2000; Cass. 1092/1995). I predetti motivi, in particolare, come già statuito da questa Corte in analoghe fattispecie (Cass. nn. 29389/22, 29628/21, ed altre) sono inammissibili, perché si limitano ad una critica del risultato interpretativo del giudice di merito e propongono solo una interpretazione alternativa a quella giudiziale. Infatti, la banca non denuncia la violazione di alcun canone di ermeneutica contrattuale, ma contrappone la propria interpretazione a quella dei giudici di merito. Al fine di riscontrare l'esistenza di errori di diritto o di vizi del ragionamento, non è poi sufficiente l'astratto riferimento alle regole degli artt. 1362 ss., ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito si sia da quei canoni discostato (Cass. n. 6311 del 2018, Cass.n. 15253 del 2016; Cass. n. 10896 del 2016). In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o lamigliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 31122 del 29/12/2017; Cass.03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass.07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178). Nel merito, la Corte d'appello ha ritenuto che il requisito anagrafico previsto per il diritto all'integrazione dall'art. 6 del regolamento possa essere conseguito anche alle dipendenze di altro datore di lavoro, quando i 15 anni di anzianità utile ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo siano stati maturati nel rapporto di lavoro alle dipendenze del MPS. Nel fare ciò, ha interpretato l'inciso "dipendenti " (di per sè equivoco, non specificandosi se in attualità di dipendenza dal MPS) nella nozione emergente da una lettura complessiva delle previsioni dell'accordo e del regolamento attuativo(cfr. Cass. n. 35995/21, in termini). Il terzo motivo è inammissibile per carenza di specificità:infatti, sulla circostanza che il ricorrente fosse percettore di pensione di anzianità e non di vecchiaia, la banca non allega dove, come e quando tale fatto fu oggetto di discussione tra le parti (sul punto, v. Cass. sez. un. n. 8053/14, Cass. 19987/17) né allega se e in quali atti del giudizio di merito, il fatto dell’eventuale percepimento di una pensione di anzianità (e non di vecchiaia) fu discusso tra le parti stesse e ciò in inammissibile contrasto con quanto invece accertato dalla Corte del merito secondo cui il ricorrente era percettore di pensione di vecchiaia (cfr. punto c) foglio 7 della sentenza impugnata). Il quarto motivo è inammissibile, perché censura il merito delle valutazioni tecniche del consulente d’ufficio, chiedendone la revisione perché non condivise, ma in maniera non consentita nel presente giudizio di legittimità. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già corrisposto a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a