CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 18305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1536-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1536/2017 Cron. Rep. Ud.18/05/2023 CC -resistente con mandato - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 4467/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 7554/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 30 giugno 2016, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Avellino, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dell’istituto [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di Avellino avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del provvedimento datoriale di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età in data 19.2.2009, l’ordine di reintegra nel posto di lavoro sino al 31.8.2011 e la condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della differenza tra il trattamento retributivo e quello pensionistico per il periodo 19.2.2009/31.8.2011; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, semplicemente irrilevante, in quanto insuscettibile di qualificazione in termini di silenzio assenso, l’assenza di unadeterminazione formale in ordine alla formulata istanza di trattenimento in servizio, da configurarsi, alla stregua della disciplina vigente ratione temporis, come soggetta alla valutazione discrezionale dell’amministrazione datrice e, così pienamente valido il provvedimento di collocamento a riposo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Coppola, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Ministero si è limitato a costituirsi ai fini della difesa in udienza mentre l’Istituto scolastico non ha svolto difesa alcuna; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 509, commi 2, 3 e 5, D.P.R. n. 297/1994 in combinato disposto con l’art. 72 d.l. n. 112/2008, conv. con modif. dalla legge n. 1372008, degli artt . 2 e 3 legge n. 241/1990 e della Direttiva 2000/78/CE, lamenta il contrasto della pronunzia della Corte territoriale con i principi che impongono all’amministrazione l’obbligo di provvedere motivatamente in ordine alle istanze degli interessati; - che con il secondo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione di quanto dedotto in ordine alla ricorrenza di circostanze fondanti l’opportunità di trattenere in servizio il ricorrente; - che con il terzo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di diritto accolto da questa Corte circa la necessaria motivazione del provvedimento di recesso; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto tutti intesi a sostenere l’obbligatorietà dell’assunzione di un provvedimento motivato in ordine alla risoluzione del rapporto con il ricorrente in luogo del richiesto trattenimento in servizio, risultano strettamente connessi e possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non misurandosi con la ratio decidendi sottesa alla decisione della Corte territoriale per cui la natura puramente facoltativa e perciò rimessa alla mera discrezionalità dell’amministrazione datrice della determinazione circa l’accettazione dell’istanza di trattenimento in servizio avanzata dal dipendente esclude l’obbligatorietà dell’assunzione a riguardo di un formale provvedimento motivato da escludersi anche con riferimento alla disposta cessazione dal servizio derivante in via automatica dal raggiungimento dei limiti di età; - che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver le Amministrazioni intimate svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1