CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 34360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 275-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 00275 sez. ML -ud. 21-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 2078/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2020e notificata il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 13 ottobre 2020 (notificata il 27 ottobre 2020), la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (già dipendente della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della [OSCURATO:PERSONA], istituto posto in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 29 marzo 2013 e poi dichiarato fallito il 29 maggio 2013), delle somme di € 45.160,51 a titolo di T.f.r. e di € 8.387,36, a titolo di ultime tre mensilità (dal 1° gennaio al 31 marzo 2013), per cui era stato ammesso allo stato passivo del Fallimento; 2. per quanto ancora rileva, essa ha in particolare ritenuto l’inammissibilità del secondo motivo di appello, relativo ad erronea determinazione del credito per le ultime tre mensilità per eccedenza del massimale di legge, in assenza di deduzione nel giudizio di primo grado; 3. con atto notificato il 17 dicembre 2020, l’Inpsha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., in relazione all’art. 2, secondo comma d.lgs. 80/1992 in riferimento agli artt. 1 l. 427/1980 come mod. dagli artt. 1, quinto comma l. 451/1994 e Ric. 2021 n. 00275 sez. ML -ud. 21-06-2022 -3- 1 ventisettesimocomma l. 247/2007, per condanna al pagamento, in favore del lavoratore, dell’intero ammontare delle ultime tre retribuzioni (pari complessivamente a € 8.387,36), oltre il “massimale” mensile di legge, superiore al triplo della misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (per l’anno di riferimento: € 1.099,70), nonostante la formulazione di specifico motivo d’appello, erroneamente ritenuto inammissibile per essere stata la questione per la prima volta dedotta in appello, non costituendo pertanto domanda o eccezione nuova in appello (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. secondo principio consolidato, questa Corte ritiene non costituire domanda o eccezione nuova il motivo di appello con il quale la parte deduca l'erronea determinazione del limite massimo che il giudice di primo grado abbia operato, ai sensi dell'art 2, secondo comma d.lgs. 80/1992, del pagamento dovuto dal Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S., in quanto questione attinente alla esatta determinazione del quantumdel diritto posto dal lavoratore a fondamento della pretesa e che deve essere contenuto, secondo la previsione della legge istitutiva, nei limiti di un "massimale" direttamente conoscibile dal giudice (Cass. 8 agosto 2003, n. 12028; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2230; Cass. 1 dicembre 2021, n. 37700); 3.1. nel caso di specie, la determinazione della prestazione in oggetto è stata fissata nella misura suindicata, superiore al limite di legge in violazione dell’art. 2, secondo comma d.lg. 80/1992); 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione; Ric. 2021 n. 00275 sez. ML -ud. 21-06-2022 -4- P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Cor