CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30146/25 Dell'[OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non essendovi stata consapevolezza della qualità rivestita dal pubblico ufficiale che aveva fermato il ricorrente, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come il pubblico ufficiale si fosse qualificato per ben due volte quale Carabiniere, risultando irrilevante la mancata esibizione del tesserino (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 5 O 7 - ? F [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3809/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30146/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30146/25 Dell'[OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non essendovi stata consapevolezza della qualità rivestita dal pubblico ufficiale che aveva fermato il ricorrente, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato atto di come il pubblico ufficiale si fosse qualificato per ben due volte quale Carabiniere, risultando irrilevante la mancata esibizione del tesserino (si veda p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M