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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 25752/2026

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l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Progetti [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcedura [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.571/2025 depositatail 28/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 10626/2025Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 25752/2026Data pubblicazione 24/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, il 23/09/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Progetti [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcedura [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.571/2025 depositatail 28/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 10626/2025Numero sezionale 560/2026Numero di raccolta generale 25752/2026Data pubblicazione 24/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, il 23/09/2026Massimo Ferro
Sentenza Cassazione n. 25752/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris