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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2013

ECLI:EU:C:2013:752
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012CJ0063 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 19 novembre 2013 ( *1 ) «Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea — [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari — Articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] — Metodo di adeguamento — Articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] — Clausola di eccezione — Articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] — Deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale — Adeguamento dei coefficienti correttori — Articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA] — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della [OSCURATO:PERSONA]» Nella causa C‑63/12, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto 3 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da J. Currall, D. Martin e J.-P.

Keppenne, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, sostenuta da: [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da A. Neergaard e S. Seyr, in qualità di agenti, interveniente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e J. Herrmann, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da: Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, in qualità di agenti; [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, rappresentato da

V. [OSCURATO:PERSONA] e C. Thorning, in qualità di agenti; Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato da N. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da C. Wissels e M. Bulterman, in qualità di agenti; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato da E. Jenkinson e J. Beeko, in qualità di agenti, assistite da R. Palmer, barrister, intervenienti, LA CORTE (Grande Sezione), composta da

V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz (relatore), E. Juhász, M. Safjan, C.G.

Fernlund e J.L. da [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, A. Rosas, G. Arestis, J.-C.

Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader e C. Vajda, giudici, avvocato generale: Y. Bot cancelliere:

V. Tourrès, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2013, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2013, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte l’annullamento della decisione 2011/866/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1 o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni ( GU L 341, pag. 54 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto tale decisione costituisce una violazione, in particolare, dell’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 56, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ( GU L 311, pag. 1 ), nella sua versione risultante da una rettifica pubblicata il 5 giugno 2012 ( GU L 144, pag. 48 ; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché degli articoli 1, 3 e 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

Contesto normativo 2 L’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «Alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

Detti coefficienti sono fissati dal Consiglio che delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA], alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5 [TUE]». 3 L’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] stabilisce quanto segue: «1.

Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione.

Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese dell’Unione, di un indice comune calcolato dall’Istituto statistico dell’Unione europea d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.

Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni.

Si tiene conto in particolare dell’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.

2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA], alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5 [TUE]». 4 Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], quando il Consiglio, in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], decide un adeguamento delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni. 5 Ai sensi dell’articolo 65 bis dello [OSCURATO:PERSONA], le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 di quest’ultimo sono definite nell’allegato XI dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 6 Tale allegato XI, intitolato «Modalità d’applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto», comprende vari capitoli, tra i quali il capitolo 1, costituito dagli articoli da 1 a 3, intitolato «Esame annuale del livello delle retribuzioni (articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA])», e il capitolo 4, intitolato «Istituzione e soppressione di coefficienti correttori (articolo 64 dello statuto)». 7 L’articolo 1 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], che fa parte della sezione 1 del capitolo 1 di tale allegato, prevede che, ai fini dell’esame previsto all’articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compili ogni anno prima della fine di ottobre una relazione sull’evoluzione del costo della vita a Bruxelles (Belgio) (indice internazionale di Bruxelles), sull’evoluzione del costo della vita fuori da Bruxelles (parità economiche e indici impliciti), nonché sull’evoluzione del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali di otto Stati membri (indicatori specifici).

Lo stesso articolo 1 contiene altresì talune precisazioni sul procedimento da seguire da parte di Eurostat, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di calcolare tali evoluzioni. 8 Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], che compone la sezione 2 del capitolo 1 di tale allegato, intitolata «Modalità dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni»: «1.

In conformità all’articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e basato sugli elementi previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1 o luglio.

2. Il valore dell’adeguamento è pari al prodotto dell’indicatore specifico e dell’indice internazionale di Bruxelles. L’adeguamento è fissato in termini netti in percentuale uguale per tutti.

3. Il valore dell’adeguamento così fissato è incorporato, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nella tabella degli stipendi base figurante all’articolo 66 dello statuto (...) (...)

5. Alle retribuzioni non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

I coefficienti correttori applicabili: a) alle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell’Unione europea in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio, b) (...) alle pensioni dell’Unione corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1 o maggio 2004, sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all’articolo 1 del presente allegato ed i tassi di cambio previsti all’articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.

Sono applicabili le modalità previste all’articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione. (...)». 9 L’articolo 8 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] fissa le date di efficacia degli adeguamenti annuali e intermedi del coefficiente correttore per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita. 10 Il capitolo 5 di tale allegato è intitolato «Clausola di eccezione».

Esso è composto dal solo articolo 10, che recita: «Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all’articolo 336 [TFUE]». 11 A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto allegato, le sue disposizioni sono applicabili per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 31 dicembre 2012.

Fatti e decisione impugnata 12 Nel dicembre 2010 il Consiglio ha dichiarato che «la recente crisi economica e finanziaria verificatasi nell’[Unione], che ha comportato necessari adeguamenti di bilancio sostanziali, nonché una maggiore incertezza in materia di occupazione in vari Stati membri, ha dato luogo a un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione».

Esso ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare, sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], nonché alla luce dei dati obiettivi forniti al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA], adeguate proposte in tempo debito perché potessero essere esaminate e adottate dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio entro la fine del 2011 (v. documento del Consiglio n. 17946/10 ADD 1 del 17 dicembre 2010). 13 Il 13 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Consiglio una relazione sulla clausola di eccezione (articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]) [COM(2011) 440 def.; in prosieguo: la «relazione del 13 luglio 2011»].

Al fine di valutare la necessità di ricorrere per il 2011 alla clausola di eccezione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «clausola di eccezione»), essa ha considerato quindici indicatori, ossia la crescita del prodotto interno lordo (PIL), la domanda interna, le scorte, le esportazioni nette, il consumo privato, il consumo pubblico, l’investimento totale e l’inflazione nell’Unione, il bilancio delle pubbliche amministrazioni e l’indebitamento pubblico nell’Unione, l’occupazione complessiva, il tasso di disoccupazione e la retribuzione dei lavoratori nell’Unione, l’indicatore del clima economico e le aspettative occupazionali nell’Unione.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle previsioni economiche europee pubblicate il 13 maggio 2011 dalla Direzione generale «Affari economici e finanziari». 14 Secondo la relazione del 13 luglio 2011, gli indicatori mostravano che nell’Unione la ripresa economica continuava a progredire.

Tale relazione concludeva che non vi era un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione nel periodo di riferimento tra il 1 o luglio 2010, data di effetto dell’ultimo adeguamento annuale delle retribuzioni, e la metà di maggio 2011, momento in cui sono stati resi disponibili i dati più aggiornati, e che non occorreva presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 15 L’esame della relazione del 13 luglio 2011 ha dato luogo a discussioni all’interno del Consiglio, che hanno condotto ad una nuova richiesta da parte di quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse applicato il suddetto articolo 10 e fosse presentata una proposta appropriata di adeguamento delle retribuzioni in tempo utile per consentire al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di esaminarla e di adottarla entro la fine del 2011 (v. documento del Consiglio n. 16281/11 del 31 ottobre 2011). 16 In risposta a tale richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la comunicazione COM(2011) 829 def., del 24 novembre 2011, che fornisce informazioni supplementari in merito alla relazione del 13 luglio 2011 (in prosieguo: le «informazioni supplementari»), fondata segnatamente sulle previsioni economiche europee comunicate dalla Direzione generale «Affari economici e finanziari» della [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2011.

In tali informazioni supplementari la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che le previsioni «evidenziano un peggioramento per il 2011 rispetto alle previsioni pubblicate in primavera, sia per quanto riguarda gli indicatori economici e sociali sia per le turbolenze che stanno interessando l’economia europea».

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, considerati diversi elementi, l’Unione non si trovava in una situazione straordinaria ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] che giustificasse l’adozione di misure tali da superare la perdita del potere di acquisto derivante dal metodo «normale» previsto all’articolo 3 di tale allegato.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di attivare la clausola di eccezione senza violare il suddetto articolo

10. 17 Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1 o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni [COM(2011) 820 def.; in prosieguo: la «proposta di regolamento»], accompagnata da una relazione.

L’adeguamento delle retribuzioni proposta sul fondamento del metodo «normale» previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] era dell’1,7%. 18 Con la decisione impugnata, il Consiglio ha deciso «di non adottare la proposta di [regolamento]», segnatamente per le seguenti ragioni: «(6) Il Consiglio ritiene che nessuno dei documenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la “relazione [del 13 luglio 2011]” e le “informazioni supplementari”, rispecchi in modo accurato e complessivo l’attuale situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. (7) Inoltre, ad avviso del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nel definire in maniera troppo ristretta il periodo di tempo che deve essere coperto dalla sua analisi.

Tale errore ha impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una valutazione corretta della situazione e ha pertanto distorto in maniera significativa le conclusioni tratte da entrambi i documenti, ossia che non si è verificato un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. (8) Il Consiglio non condivide queste conclusioni.

Il Consiglio è convinto che la crisi finanziaria ed economica attualmente in corso all’interno dell’Unione, che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali, tra l’altro adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari in un gran numero di Stati membri, costituisca un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. (...) (10) Con riferimento alla situazione economica, le previsioni di crescita nell’Unione sono state ridotte in modo sostanziale per il 2012 dal + 1,9% al + 0,6%.

La crescita trimestrale nell’Unione è calata dal + 0,7% nel primo trimestre del 2011 al + 0,2% nel secondo e nel terzo trimestre dello stesso anno.

Per quanto riguarda il quarto trimestre del 2011 e il primo del 2012, non è prevista alcuna crescita del PIL. (11) Nella valutazione dell’attuale situazione economica e sociale, si sarebbe dovuto dare maggior rilievo alla situazione dei mercati finanziari, in particolare alle distorsioni sull’offerta di credito e al calo dei prezzi delle attività, che costituiscono i principali determinanti dello sviluppo economico. (12) Con riferimento alla situazione sociale, la creazione di posti di lavoro non è stata sufficiente per ridurre in modo sostanziale il tasso di disoccupazione.

Il tasso di disoccupazione nell’Unione nel 2010 e 2011 è oscillato raggiungendo il 9,8% a ottobre 2011 e dovrebbe rimanere costantemente elevato. (13) Considerato quanto precede, il Consiglio ritiene che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale e il suo rifiuto di presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto si fondi[no] su motivi palesemente insufficienti ed erronei. (14) Dal momento che la Corte (...) nella causa [all’origine della sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C-40/10, Racc. pag.

I-12043 )] ha affermato che, nella vigenza dell’allegato XI dello statuto, il procedimento previsto al suo l’articolo 10 costituisce l’unica possibilità di tenere conto di una crisi economica nell’ambito dell’adeguamento delle retribuzioni, il Consiglio dipendeva da una proposta della [OSCURATO:PERSONA] per applicare detto articolo in situazioni di crisi. (15) Il Consiglio è persuaso che, alla luce del testo dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto e secondo il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni sancito nella seconda frase dell’articolo 13, paragrafo 2, [TUE], la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a presentare una proposta appropriata al Consiglio.

Le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e la mancata presentazione da parte di quest’ultima di tale proposta costituiscono pertanto una violazione di detto obbligo. (16) Dal momento che il Consiglio può agire soltanto su proposta della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mancato di trarre dai dati le corrette conclusioni e di presentare una proposta a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto ha impedito al Consiglio di reagire correttamente al deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale mediante l’adozione di un atto a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto».

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la decisione impugnata e condannare il Consiglio alle spese. 20 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: — dichiarare irricevibile il ricorso; — in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 Con ordinanza del 29 marzo 2012 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 22 Con ordinanza del 6 luglio 2012 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento della Repubblica ceca, del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] nonché del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Sulla ricevibilità del ricorso Argomenti delle parti 23 Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto la decisione impugnata non costituisce un atto che produce effetti giuridici autonomi e non è quindi un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 24 Adottando tale decisione, il Consiglio non avrebbe né modificato né respinto definitivamente la proposta di regolamento, bensì si sarebbe limitato, per motivi di trasparenza, ad esporre le ragioni per cui esso non era in grado di adottarla.

La decisione impugnata non avrebbe alcun effetto sull’esistenza giuridica della proposta di regolamento. 25 Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Consiglio ha effettivamente adottato una «decisione» ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie L. Il Consiglio avrebbe inteso agire sulla proposta di regolamento, atteso che esso vi ha fatto espresso riferimento al terzo ‘visto’ ed al considerando 5 della decisione impugnata. 26 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale decisione produce effetti giuridici autonomi.

Infatti, essa avrebbe come risultato di impedire l’adeguamento annuale previsto agli articoli 64 e 65 dello [OSCURATO:PERSONA] ed emergerebbe chiaramente dalla sua motivazione che la posizione adottata dal Consiglio è definitiva, di modo che il rifiuto di adottare la proposta di regolamento equivarrebbe ad un rigetto di tale proposta. 27 Inoltre, il rifiuto di un’istituzione di adottare una decisione costituirebbe un provvedimento idoneo a formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, atteso che l’atto che l’istituzione si rifiuta di adottare avrebbe potuto essere impugnato in forza di tale disposizione.

Orbene, l’atto che il Consiglio si è rifiutato di adottare, vale a dire un regolamento, sarebbe, in quanto tale, un atto impugnabile.

Giudizio della Corte 28 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (v., in particolare, sentenze del 31 marzo 1971, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, c.d.

«AETR», 22/70, Racc. pag. 263 , punto 42; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-521/06 P, Racc. pag.

I-5829 , punto 29; del 18 novembre 2010, NDSHT/[OSCURATO:PERSONA], C-322/09 P, Racc. pag.

I-11911 , punto 45, nonché del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Planet, C‑314/11 P, punto 94). 29 Nel caso in esame si tratta di uno specifico procedimento in cui le istituzioni sono tenute a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, procedendo all’adeguamento «matematico» secondo il metodo previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] oppure evitando tale calcolo matematico conformemente all’articolo 10 di tale allegato. 30 A tale riguardo occorre considerare che, nell’ambito del procedimento «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta di regolamento sulla quale il Consiglio avrebbe dovuto decidere prima della fine del 2011. 31 Nei considerando della decisione impugnata, il Consiglio ha tuttavia rilevato che la crisi finanziaria ed economica attualmente in corso all’interno dell’Unione costituisce un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione e che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a presentare una proposta adeguata ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 32 Ne discende che, con la decisione impugnata, il Consiglio non ha rinviato la propria decisione sulla proposta di regolamento presentata sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, ha respinto tale proposta, ponendo così fine al procedimento avviato in forza di tale articolo

3. 33 Risulta da quanto precede che la decisione impugnata è intesa a produrre effetti giuridici vincolanti. 34 Ne consegue che il ricorso di annullamento di tale decisione è ricevibile.

Nel merito 35 A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] fa valere due addebiti attinenti, da un lato, al rifiuto del Consiglio di adeguare le retribuzioni e le pensioni e, dall’altro, al rifiuto del Consiglio di adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni in funzione delle diverse sedi di servizio o di residenza.

Sul primo addebito, relativo al rifiuto del Consiglio di adeguare le retribuzioni e le pensioni Argomenti delle parti 36 Con il suo primo addebito la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via principale, che il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere ed ha violato l’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché gli articoli 3 e 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 37 In realtà, il Consiglio avrebbe applicato tale articolo 10, congelando, mediante la decisione impugnata, gli stipendi dell’Unione, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non avesse presentato una proposta fondata su tale articolo.

Orbene, in assenza di una proposta siffatta, non sarebbero state soddisfatte le condizioni necessarie per l’applicazione del suddetto articolo 10 ed il Consiglio sarebbe stato tenuto ad adottare la proposta di regolamento fondata sull’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], il quale non lascerebbe al Consiglio alcun margine discrezionale.

Solo la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe abilitata ad analizzare i criteri dell’articolo 10 di tale allegato e a stabilire se occorra o meno proporre determinate misure, nonché la natura di tali misure. 38 Al contempo, il Consiglio avrebbe usurpato i poteri del [OSCURATO:PERSONA], avendo esso stesso considerato che erano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], sebbene tale articolo rinvii all’articolo 336 TFUE e quindi alla procedura legislativa ordinaria. 39 Il solo strumento di cui disporrebbe il Consiglio per ottenere l’applicazione della clausola di eccezione sarebbe una contestazione dinanzi alla Corte, per errore manifesto di valutazione, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere la sua domanda di attivare tale clausola, ovvero dell’omessa presentazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una proposta adeguata ai sensi di tale articolo 10, eventualmente chiedendo allo stesso tempo l’adozione di provvedimenti provvisori per il periodo in questione fino alla pronuncia della sentenza nel merito. 40 In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche supponendo che il Consiglio fosse stato competente per adottare la decisione impugnata, esso ha commesso un errore di diritto violando le condizioni di applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

Essa considera che la decisione impugnata è viziata da una motivazione «insufficiente ed erronea», poiché le suddette condizioni di applicazione non erano soddisfatte nel 2011. 41 Ricordando che, secondo la giurisprudenza, essa dispone di un ampio potere discrezionale nelle materie che richiedono una valutazione economica e/o sociale complessa, la [OSCURATO:PERSONA] osserva di aver analizzato 15 indicatori relativi tanto alla situazione economica quanto a quella sociale, che non erano stati criticati dagli Stati membri durante la discussione sulla relazione del 13 luglio 2011 e sulle informazioni supplementari.

I motivi sviluppati dal Consiglio ai considerando 7, 8 e da 10 a 12 della decisione impugnata non potrebbero rimettere in discussione la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale relazione e nelle informazioni supplementari. 42 [OSCURATO:PERSONA] concorda con gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e aggiunge che, se il Consiglio, per ragioni politiche dovute alla crisi finanziaria, avesse voluto modificare il metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni stabilito nello [OSCURATO:PERSONA], esso avrebbe dovuto seguire la procedura legislativa ordinaria, in cui la scelta politica è operata dai due colegislatori, ossia il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio. 43 Il Consiglio sostiene che la decisione impugnata non è fondata sull’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

In assenza di una proposta della [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento di tale disposizione, esso non avrebbe potuto applicarla e non l’avrebbe fatto. 44 Secondo il Consiglio, la valutazione della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione nonché la constatazione di un eventuale deterioramento grave e improvviso di quest’ultima ai sensi di tale articolo 10 non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] in via esclusiva; il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] dispongono al riguardo di un proprio potere discrezionale.

In forza del suddetto articolo 10 e dell’obbligo di leale cooperazione previsto all’articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fornire dati obiettivi al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, al fine di metterli in condizione di procedere alla loro valutazione della situazione. 45 Qualora, nell’esercizio del suddetto potere discrezionale, il Consiglio giungesse, al contrario della [OSCURATO:PERSONA], alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni di applicazione della clausola di eccezione, esso avrebbe avuto come unica opzione quella di non adottare la proposta della [OSCURATO:PERSONA] fondata sul metodo «normale» previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e di proporre allo tempo stesso un ricorso dinanzi alla Corte diretto a far constatare che la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] non è fondata.

In ogni caso, anche se la valutazione delle condizioni per l’attivazione della clausola di eccezione rientrasse in via esclusiva nella competenza della [OSCURATO:PERSONA], tale istituzione non potrebbe avvalersi di una prerogativa siffatta senza che quest’ultima sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale.

Il Consiglio dovrebbe procedere in tal modo qualora ritenga l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] viziata da un errore manifesto di valutazione. 46 Sarebbe questo il caso che ricorre nella fattispecie.

La decisione impugnata avrebbe l’unico effetto di preservare la posizione giuridica del Consiglio nell’attesa di una sentenza della Corte sul problema se, nel caso di specie, fossero soddisfatte le condizioni di applicazione della clausola di eccezione, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligata a presentare una proposta su tale fondamento.

Una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte per il periodo in questione fino alla pronuncia della sentenza nel merito non sarebbe appropriata in tale situazione. 47 Inoltre, la motivazione di tale decisione non sarebbe né insufficiente, atteso che i suoi 16 considerando sono tali da suffragare la posizione del Consiglio, né manifestamente erronea. 48 A tale riguardo, il Consiglio afferma di disporre di un proprio potere discrezionale per quanto riguarda la valutazione della situazione economica e sociale e che l’esame giurisdizionale dell’esercizio di tale potere deve essere sottoposto agli stessi limiti previsti per quello esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto dimostrare che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione. 49 Inoltre, quanto alla nozione di «deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale» ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio condivide, in linea di principio, il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il termine «deterioramento» descrive un aggravamento della situazione economica e sociale, il carattere «grave» deve essere valutato alla luce della portata, ma anche della durata, dell’impatto economico e sociale constatato ed il carattere «improvviso» deve essere valutato alla luce della rapidità e della prevedibilità del suddetto impatto.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato tali criteri in modo manifestamente erroneo e la sua analisi presenterebbe numerose lacune ed errori metodologici e di valutazione che ne avrebbero falsato l’esito. 50 La Repubblica ceca sostiene che, sul piano del procedimento, il Consiglio non ha avuto altra possibilità di agire per giungere ad un efficace controllo di legittimità per quanto riguarda l’esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle sue competenze derivanti dall’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, la regolarità di tale procedimento sarebbe subordinata alla circostanza della corretta applicazione da parte del Consiglio del rispetto delle condizioni di applicazione di tale articolo, il che costituirebbe il problema essenziale. 51 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fa valere taluni elementi della situazione economica in Danimarca e, segnatamente, un calo rilevante ed improvviso dell’evoluzione delle retribuzioni reali dei funzionari danesi nel 2011 al fine di illustrare che, nel periodo in questione, si è effettivamente verificato un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. 52 La Repubblica federale di Germania considera errate le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella relazione del 13 luglio 2011 e nelle informazioni supplementari.

Essa rileva diversi elementi i quali, a suo avviso, dimostrano che la situazione economica e sociale si è improvvisamente deteriorata nel 2011: tra questi, la necessità per tre Stati membri di ricorrere ad aiuti finanziari, nonché la riduzione del PIL e delle esportazioni nell’Unione durante il quarto trimestre del 2011.

Inoltre, tale Stato membro ritiene inconferenti nell’ambito dell’esame delle condizioni di applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] i chiarimenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua relazione del 13 luglio 2011 sul «principio del parallelismo» tra l’evoluzione del potere di acquisto dei funzionari degli otto Stati membri di riferimento e quella del potere di acquisto dei funzionari dell’Unione, atteso che il metodo «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto nello [OSCURATO:PERSONA] non riflette tutti gli elementi che incidono sul potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali. 53 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna considera altresì che, nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua proposta di regolamento, esistevano sufficienti dati che attestavano l’esistenza di una crisi grave ed eccezionale che rendevano indispensabile l’applicazione del suddetto articolo 10, come risultava, in particolare, dalle previsioni economiche dell’autunno 2011, pubblicate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2011, e dalle misure relative ai dipendenti del settore pubblico adottate in Spagna durante il 2010 e il 2011. 54 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], sebbene fornisca i dati obiettivi relativi alla situazione economica e sociale, non ha una competenza esclusiva per procedere alla valutazione di tale situazione.

Il Consiglio, nell’ambito della clausola di eccezione, avrebbe una competenza discrezionale per valutare la situazione economica e sociale all’interno dell’Unione.

Tale Stato membro aggiunge che il presidente della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], nel novembre 2011, in occasione della presentazione dell’esame annuale della crescita per il 2012, ha evocato l’esistenza di una crisi attuale che deve essere affrontata con misure urgenti.

Peraltro, la terminologia dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non stabilirebbe che soltanto un deterioramento economico e sociale causato da eventi esterni giustificherebbe l’applicazione della clausola di eccezione. 55 Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio può constatare, alla luce dei dati obiettivi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], che si è verificato un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale e, in tal caso, decidere di non accettare la proposta della [OSCURATO:PERSONA] presentata in applicazione dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la propria analisi del problema se dovesse essere applicato l’articolo 10 di tale allegato sulla premessa erronea del mantenimento del «principio del parallelismo» come espresso al suddetto articolo

3. Tuttavia, né la lettera né lo spirito di tale articolo 10 suggerirebbero che l’unico modo rilevante per accertare un deterioramento economico o sociale consiste nell’esaminare se si sia verificato un evento che ha modificato il potere d’acquisto dei funzionari nazionali in misura tale che non avrebbe potuto, o non potrebbe, essere presa in considerazione con il metodo previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 56 Il primo addebito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], attinente ad uno sviamento di potere commesso dal Consiglio e ad una violazione dell’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché degli articoli 3 e 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], riguarda sostanzialmente la ripartizione dei ruoli delle istituzioni dell’Unione nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni. 57 In primo luogo, per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale articolo 65 menzionato nell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che l’articolo 3 di tale allegato, che definisce il procedimento «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni, prevede tanto un calcolo matematico dell’adeguamento quanto la data di efficacia di tale adeguamento e non concede pertanto, né alla [OSCURATO:PERSONA] né al Consiglio, alcun margine discrezionale relativo al contenuto della proposta e dell’atto da adottare. 58 Quanto alla clausola di eccezione contenuta all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], essa riconosce alle istituzioni un ampio margine discrezionale relativo al contenuto delle misure da adottare e dispone che il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio congiuntamente deliberino secondo la procedura prevista all’articolo 336 TFUE, vale a dire secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 294 TFUE. 59 A tale riguardo, occorre aggiungere che, nella vigenza dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], il procedimento previsto all’articolo 10 di tale allegato costituisce l’unica possibilità di tenere conto di una crisi economica nell’ambito dell’adeguamento delle retribuzioni e di evitare, di conseguenza, l’applicazione dei criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, di tale allegato (sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 77). 60 Ne deriva che le istituzioni sono obbligate a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, sia procedendo all’adeguamento «matematico» secondo il metodo previsto all’articolo 3, sia evitando tale calcolo matematico in applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 61 Inoltre, a causa delle fondamentali differenze esistenti fra tali due procedimenti quanto al loro svolgimento, con particolare riferimento alla determinazione del contenuto della decisione da adottare, nonché alle istituzioni coinvolte, un procedimento avviato da una proposta della [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non può essere trasformato dal Consiglio, sulla base di tale proposta, in un procedimento fondato sull’articolo 10 di tale allegato (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 83).

Atteso che una proposta presentata sul fondamento di tale articolo 3 non è sottoposta al [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto avviene nel caso di una proposta fondata sull’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], una trasformazione siffatta non potrebbe aver luogo neanche qualora il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio si accordassero su un tale modo di procedere. 62 L’impossibilità in cui si trovano il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio di modificare il fondamento giuridico sul quale la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta costituisce una differenza essenziale tra, da un lato, i procedimenti di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsti dall’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, le norme del Trattato FUE che disciplinano l’attività legislativa delle istituzioni dell’Unione.

Infatti, in base a tali norme, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, agendo congiuntamente, hanno la facoltà, segnatamente in forza dell’articolo 294, paragrafi 7, lettera a), e 13, TFUE, di modificare, nel corso del procedimento legislativo, la base giuridica scelta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 63 Di conseguenza, la ripartizione dei ruoli delle istituzioni nella fase dell’avvio del procedimento in base al quale va effettuato l’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni deve essere valutata in funzione delle specificità che caratterizzano i procedimenti previsti dall’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 64 In secondo luogo, occorre rilevare che la nozione di «deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione» ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] costituisce una nozione obiettiva. 65 Sebbene il suddetto articolo 10 preveda diverse fasi del procedimento e prescriva espressamente che solo la [OSCURATO:PERSONA] fornisce i dati obiettivi e presenta adeguate proposte al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, che deliberano su tali proposte, esso non precisa tuttavia a quale/i istituzione/i spetti la valutazione dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di constatare se si sia verificato o meno un deterioramento ai sensi di tale disposizione, in particolare qualora la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio difendano conclusioni opposte. 66 Per determinare, in circostanze siffatte, l’istituzione o le istituzioni competenti a tale riguardo occorre prendere in considerazione il contesto in cui è collocato l’articolo 10 dell’allegato

XI. Esso fa parte di un allegato dello [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la definizione delle modalità di applicazione dell’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA]. 67 Orbene, il suddetto articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] dispone che spetta al Consiglio procedere ogni anno all’esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione e valutare se, nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni.

Risulta dal tenore letterale di tale disposizione che essa conferisce un potere discrezionale al Consiglio nell’ambito dell’esame annuale del livello delle retribuzioni (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 81/72, Racc. pag. 575 , punti 7 e 11; del 6 ottobre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 59/81, Racc. pag. 3329 , punti da 20 a 22 e 32, nonché del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 55). 68 Alla luce del suddetto ruolo riconosciuto al Consiglio dall’articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], l’economia dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] esige un’interpretazione in base alla quale la constatazione del verificarsi di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale ai sensi di tale articolo 10, ai fini dell’avvio del procedimento previsto dal suddetto articolo, spetta in tale fase del procedimento al Consiglio. 69 Inoltre, tenuto conto delle specificità dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], rilevati ai punti da 60 a 62 della presente sentenza, la finalità di tale articolo 10, segnatamente il ruolo da esso riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA], richiede che il procedimento previsto dal suddetto articolo 10 possa altresì essere avviato allorché la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dissentono sulla sussistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione e, pertanto, sulle necessità di attivare il procedimento previsto dall’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

In una siffatta situazione di dissenso, solo l’avvio di quest’ultimo procedimento consente di associare il [OSCURATO:PERSONA] al processo decisionale. 70 Orbene, tale avvio non sarebbe assicurato, e l’effetto utile del suddetto articolo 10 potrebbe risultare indebolito, qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse l’unica titolare del potere di decidere sulla sussistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. 71 A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che, alla luce del chiaro tenore letterale dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che l’esercizio della competenza a presentare adeguate proposte conferita alla [OSCURATO:PERSONA] dal suddetto articolo costituisca una semplice facoltà per tale istituzione (sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 79). 72 Infatti, spetta al Consiglio valutare i dati obiettivi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di constatare se sussista o meno un siffatto deterioramento grave e improvviso che consenta di evitare il metodo «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e di avviare il procedimento previsto dall’articolo 10 di tale allegato, affinché il Consiglio possa deliberare insieme al [OSCURATO:PERSONA] sulle misure adeguate proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] in una siffatta situazione di crisi. 73 Una siffatta interpretazione, peraltro, non può inficiare, contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], né il principio dell’equilibrio istituzionale né la ripartizione delle competenze in materia tra le istituzioni dell’Unione, atteso che la suddetta constatazione del Consiglio rappresenta solo una fase intermedia del procedimento previsto dall’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 74 Occorre infatti sottolineare che, allorché il Consiglio constata, sulla base dei dati obiettivi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], che sussiste un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione ai sensi di tale articolo 10, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a presentare al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio proposte adeguate sul fondamento del suddetto articolo.

In tale situazione, essa dispone tuttavia di un proprio margine discrezionale per quanto riguarda il contenuto di tali proposte, ossia l’individuazione delle misure che le sembrino adeguate, tenuto conto della situazione economica e sociale data nonché, eventualmente, di altri fattori da prendere in considerazione, come quelli che attengono alla gestione delle risorse umane e, in particolare, delle necessità di assunzione. 75 Nel caso di specie, il Consiglio ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a fornirgli dati obiettivi per procedere alla valutazione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito al Consiglio siffatti dati, accompagnati dalla sua valutazione. 76 Orbene, la valutazione effettuata dalle due rispettive istituzioni ha condotto a conclusioni opposte, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia presentato proposte sulla base della valutazione del Consiglio che consentissero al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di deliberare secondo il procedimento previsto all’articolo 294 TFUE, in forza dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], sulle misure adeguate alla luce della situazione economica e sociale esistente all’interno dell’Unione. 77 In tale situazione il Consiglio non era obbligato ad adottare la proposta di regolamento presentata sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], ossia del metodo «normale» di adeguamento delle retribuzioni, atteso che, in tale fase del procedimento, spetta al Consiglio constatare il verificarsi di un deterioramento grave e improvviso ai sensi dell’articolo 10 di tale allegato, che consenta di avviare il procedimento previsto da tale articolo. 78 Di conseguenza, adottando la decisione impugnata, il Consiglio non ha commesso uno sviamento di potere e non ha violato né l’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] né gli articoli 3 e 10 dell’allegato XI di quest’ultimo. 79 Quanto all’argomento fatto valere in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il Consiglio ha violato le condizioni di applicazione della clausola di eccezione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto esse non erano soddisfatte nel 2011, occorre ricordare che, con tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di godere di un ampio potere discrezionale nelle materie che richiedono una valutazione economica e/o sociale complessa e che la motivazione della decisione impugnata non può rimettere in discussione la conclusione cui è giunta la [OSCURATO:PERSONA] nella relazione del 13 luglio 2011 e nelle informazioni supplementari. 80 Orbene, alla luce della conclusione riportata al punto 77 della presente sentenza, secondo la quale in tale fase spetta al Consiglio la constatazione del verificarsi di un deterioramento ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], che consenta di avviare il procedimento previsto da tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi di un potere discrezionale relativo a tale constatazione che spetta al Consiglio. 81 Ne consegue che è inconferente l’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata. 82 Alla luce delle considerazioni esposte occorre respingere il primo addebito.

Sul secondo addebito, relativo al rifiuto del Consiglio di adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni in funzione delle sedi di servizio o di residenza Argomenti delle parti 83 Con tale addebito la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio ha violato l’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA] e gli articoli 1 e 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] rifiutandosi di adottare la proposta di regolamento nei limiti in cui quest’ultima riguardava l’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni.

Tali articoli 1 e 3 sarebbero vincolanti per il Consiglio in materia di coefficienti come lo sono per l’adeguamento degli stipendi.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia agli argomenti da essa sviluppati nell’ambito del primo addebito, aggiungendo che, secondo il tenore letterale e l’economia degli articoli 3 e 8 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], l’adeguamento dei coefficienti correttori deve aver luogo prima della fine di ciascun anno, allo stesso titolo dell’adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni. 84 Il Consiglio avrebbe altresì violato il principio di parità di trattamento, in quanto l’adeguamento dei coefficienti correttori è diretto a mantenere la parità di trattamento sostanziale tra i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio nell’Unione.

Tale parità economica tra Bruxelles e le altre sedi di servizio dovrebbe essere garantita a prescindere dall’adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni. 85 Infine, il Consiglio avrebbe violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE omettendo di motivare la propria decisione per quanto riguarda i coefficienti correttori.

La decisione impugnata non menzionerebbe neanche l’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, la valutazione della proposta di regolamento relativa ai coefficienti correttori sarebbe separabile da quella che riguarda l’adeguamento delle retribuzioni.

Infatti, tali coefficienti mirerebbero ad attuare il principio di parità di trattamento indipendentemente dal livello generale delle retribuzioni e quindi non sarebbero collegati alla generale evoluzione economica e sociale nell’Unione.

Pertanto, l’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto giustificare un rifiuto di adottare i coefficienti correttori proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 86 Ad avviso del Consiglio, il secondo addebito, come il primo, è fondato sull’ipotesi erronea secondo cui esso avrebbe definitivamente respinto la proposta di regolamento.

Inoltre, contrariamente all’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA], né l’articolo 64 di quest’ultimo né nessun’altra disposizione dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] prevederebbero che il Consiglio ha l’obbligo di adottare una decisione sull’adeguamento dei coefficienti correttori prima della fine dell’anno, anche se tali coefficienti sono, per ragioni di ordine pratico, regolarmente adeguati simultaneamente al livello delle retribuzioni.

In particolare, l’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non farebbe riferimento al suddetto articolo

64. 87 Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di parità di trattamento, il Consiglio ritiene che le differenze esistenti tra i coefficienti correttori applicabili dal 1 o luglio 2010 e quelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2011 restino globalmente entro un margine che garantisce una corrispondenza sostanziale e razionale di trattamento ai sensi della giurisprudenza.

Infatti, contrariamente all’adeguamento del livello generale delle retribuzioni, l’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non prevede un metodo matematico vincolante che consenta di determinare in cosa consista una siffatta corrispondenza. 88 Quanto all’asserito difetto di motivazione, il Consiglio ribadisce il proprio argomento secondo il quale la decisione impugnata non costituisce un «atto giuridico» ai sensi dell’articolo 296 TFUE e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di motivazione previsto da tale articolo.

In ogni caso, l’oggetto principale della decisione impugnata era l’adeguamento annuale del livello delle retribuzioni e delle pensioni e l’applicazione della clausola di eccezione a tale adeguamento.

Poiché l’adeguamento dei coefficienti correttori costituiva solo un aspetto accessorio, segnatamente in ragione della sua incidenza sul bilancio, esso non dovrebbe formare oggetto di una motivazione specifica, considerata la giurisprudenza relativa al suddetto articolo 296 TFUE. 89 Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il problema del carattere appropriato di un qualsiasi adeguamento dei coefficienti correttori dipende direttamente da un’eventuale decisione relativa all’adeguamento annuale del livello delle retribuzioni e delle pensioni.

In assenza di una siffatta decisione, il Consiglio non era tenuto a indicare separatamente i motivi della sua decisione di non adottare la proposta di regolamento per quanto riguardava i coefficienti correttori.

Giudizio della Corte 90 Per giudicare la fondatezza del secondo addebito occorre esaminare se la clausola di eccezione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] sia unicamente applicabile all’adeguamento annuale del livello generale delle retribuzioni o se essa comprenda anche l’adeguamento annuale dei coefficienti correttori. 91 A tal fine, da un lato, va preso in considerazione il tenore letterale del suddetto articolo 10, redatto in termini generali senza fare espresso riferimento a talune disposizioni particolari dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], all’adeguamento del livello generale delle retribuzioni o ai coefficienti correttori. 92 Dall’altro, occorre tener conto dell’economia dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 93 A tale riguardo, va ricordato che l’articolo 10 di tale allegato è contenuto in un capitolo autonomo di quest’ultimo, il quale segue i capitoli contenenti regole relative all’adeguamento annuale e intermedio delle retribuzioni nonché all’istituzione e alla soppressione di coefficienti correttori. 94 Inoltre, definendo le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello [OSCURATO:PERSONA], l’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non traccia una distinzione chiara tra le regole che riguardano, da un lato, i coefficienti correttori e, dall’altro, l’adeguamento del livello generale delle retribuzioni, vale a dire la modifica della tabella degli stipendi base.

Le modalità di applicazione dell’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA] sono riportate, invece, nel capitolo 4 di tale allegato e riguardano l’istituzione e la soppressione di coefficienti correttori, mentre le modalità di applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] sono contenute nel capitolo 1 del suddetto allegato e riguardano l’esame annuale del livello delle retribuzioni e delle pensioni.

Orbene, tale ultimo esame comprende, secondo l’articolo 3 dello stesso allegato, non soltanto l’adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni, ossia della tabella degli stipendi base, bensì anche l’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili, come risulta dal paragrafo 5 di tale articolo

3. 95 Ne consegue che la clausola di eccezione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] comprende l’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni nel suo complesso, incluso quello dei coefficienti correttori applicabili. 96 Alla luce di quanto precede e della valutazione svolta dalla Corte sul primo addebito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio non ha violato l’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA], né gli articoli 1 e 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], allorché ha deciso di non adottare la proposta di regolamento presentata sul fondamento di tale articolo 3, anche per la parte in cui tale proposta riguardava l’adeguamento dei coefficienti correttori. 97 Il Consiglio non ha violato neanche il principio di parità di trattamento.

Infatti, con il suo rifiuto di adottare la proposta di regolamento, il Consiglio ha perseguito l’obiettivo dell’applicazione del procedimento previsto all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA].

Tale articolo 10 prevede un procedimento particolare in caso di deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, senza stabilire l’esito di tale procedimento nel merito.

Di conseguenza, è del tutto possibile, addirittura necessario, prendere in considerazione il principio di parità di trattamento nell’ambito della decisione sul contenuto delle misure da adottare, senza che tale principio rappresenti un ostacolo all’applicazione di tale procedimento. 98 Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, anche se la motivazione richiesta da tale disposizione deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione comunitaria da cui promana l’atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo, tuttavia non si richiede che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (v., in particolare, sentenze del 29 febbraio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C-122/94, Racc. pag.

I-881 , punto 29; del 12 luglio 2005, Alliance for [OSCURATO:PERSONA] e a., C-154/04 e C-155/04, Racc. pag.

I-6451 , punto 133, nonché del 12 dicembre 2006, Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C-380/03, Racc. pag.

I-11573 , punto 107). 99 Peraltro, l’osservanza dell’obbligo di motivazione deve essere valutata non solo con riferimento al testo dell’atto, ma anche al contesto e all’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in particolare, citate sentenze del 29 febbraio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 29; Alliance for [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 134, nonché Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 108).

In particolare, un atto è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’istituzione interessata, che le consente di comprendere la portata del provvedimento adottato (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 29 ottobre 1981, Arning/[OSCURATO:PERSONA], 125/80, Racc. pag. 2539 , punto 13; del 22 giugno 2004, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], C-42/01, Racc. pag.

I-6079 , punti 69 e 70, nonché del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, punto 54). 100 Nella fattispecie, i considerando della decisione impugnata, segnatamente i considerando 8, 15 e 16, fanno chiaramente emergere che tale decisione è fondata sul motivo che, secondo la valutazione della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione da parte del Consiglio, sono soddisfatte le condizioni sostanziali per l’applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare una proposta sul fondamento di tale articolo invece di presentare una proposta conformemente all’articolo 3 di tale allegato. 101 Inoltre, le prese di posizione della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, che hanno preceduto l’adozione della decisione impugnata, riguardavano il problema generale se, per il 2011, dovesse essere applicato il metodo «normale» previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] o la clausola di eccezione, senza distinguere tra il livello generale delle retribuzioni ed i coefficienti correttori. 102 Peraltro, il secondo ‘visto’ della decisione impugnata fa riferimento all’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso. 103 Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata comprende la proposta di regolamento nel suo complesso e, quindi, tanto l’adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni quanto quello dei coefficienti correttori. 104 Ne consegue che il Consiglio non ha violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE allorché, nella decisione impugnata, non ha chiarito separatamente i motivi per i quali si è rifiutato di adeguare i coefficienti correttori come proponeva la [OSCURATO:PERSONA]. 105 Discende da quanto precede che il secondo addebito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], attinente ad una violazione dell’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA], degli articoli 1 e 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], del principio di parità di trattamento nonché dell’obbligo di motivazione, deve essere respinto in quanto infondato. 106 Poiché non può essere accolto nessuno degli addebiti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso, quest’ultimo deve essere respinto in toto.

Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. 3) La Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord nonché il [OSCURATO:PERSONA] europeo sopportano le proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012CJ0063 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 19 novembre 2013 ( *1 ) «Ricorso di annullamento — Decisione 2011/866/UE — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea — [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari — Articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] — Metodo di adeguamento — Articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] — Clausola di eccezione — Articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] — Deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale — Adeguamento dei coefficienti correttori — Articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA] — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della [OSCURATO:PERSONA]» Nella causa C‑63/12, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto 3 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, sostenuta da: [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da A. Neergaard e S. Seyr, in qualità di agenti, interveniente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e J. Herrmann, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da: Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vláčil, in qualità di agenti; [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, rappresentato da V. [OSCURATO:PERSONA] e C. Thorning, in qualità di agenti; Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato da N. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da C. Wissels e M. Bulterman, in qualità di agenti; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato da E. Jenkinson e J. Beeko, in qualità di agenti, assistite da R. Palmer, barrister, intervenienti, LA CORTE (Grande Sezione), composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz (relatore), E. Juhász, M. Safjan, C.G. Fernlund e J.L. da [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, A. Rosas, G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader e C. Vajda, giudici, avvocato generale: Y. Bot cancelliere: V. Tourrès, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2013, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2013, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte l’annullamento della decisione 2011/866/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della [OSCURATO:PERSONA] di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1 o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni ( GU L 341, pag. 54 ; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto tale decisione costituisce una violazione, in particolare, dell’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea, istituito con il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] ( GU L 56, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ( GU L 311, pag. 1 ), nella sua versione risultante da una rettifica pubblicata il 5 giugno 2012 ( GU L 144, pag. 48 ; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché degli articoli 1, 3 e 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. Contesto normativo 2 L’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone: «Alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. Detti coefficienti sono fissati dal Consiglio che delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA], alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5 [TUE]». 3 L’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] stabilisce quanto segue: «1.   Il Consiglio procede ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese dell’Unione, di un indice comune calcolato dall’Istituto statistico dell’Unione europea d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri. Nel corso di tale esame, il Consiglio valuta se, nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell’eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione. 2.   In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività. 3.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il Consiglio delibera su proposta della [OSCURATO:PERSONA], alla maggioranza qualificata prevista all’articolo 16, paragrafi 4 e 5 [TUE]». 4 Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], quando il Consiglio, in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], decide un adeguamento delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni. 5 Ai sensi dell’articolo 65 bis dello [OSCURATO:PERSONA], le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 di quest’ultimo sono definite nell’allegato XI dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 6 Tale allegato XI, intitolato «Modalità d’applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto», comprende vari capitoli, tra i quali il capitolo 1, costituito dagli articoli da 1 a 3, intitolato «Esame annuale del livello delle retribuzioni (articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA])», e il capitolo 4, intitolato «Istituzione e soppressione di coefficienti correttori (articolo 64 dello statuto)». 7 L’articolo 1 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], che fa parte della sezione 1 del capitolo 1 di tale allegato, prevede che, ai fini dell’esame previsto all’articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compili ogni anno prima della fine di ottobre una relazione sull’evoluzione del costo della vita a Bruxelles (Belgio) (indice internazionale di Bruxelles), sull’evoluzione del costo della vita fuori da Bruxelles (parità economiche e indici impliciti), nonché sull’evoluzione del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali di otto Stati membri (indicatori specifici). Lo stesso articolo 1 contiene altresì talune precisazioni sul procedimento da seguire da parte di Eurostat, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di calcolare tali evoluzioni. 8 Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], che compone la sezione 2 del capitolo 1 di tale allegato, intitolata «Modalità dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni»: «1.   In conformità all’articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e basato sugli elementi previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1 o luglio. 2.   Il valore dell’adeguamento è pari al prodotto dell’indicatore specifico e dell’indice internazionale di Bruxelles. L’adeguamento è fissato in termini netti in percentuale uguale per tutti. 3.   Il valore dell’adeguamento così fissato è incorporato, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nella tabella degli stipendi base figurante all’articolo 66 dello statuto (...) (...) 5.   Alle retribuzioni non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili: a) alle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell’Unione europea in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio, b) (...) alle pensioni dell’Unione corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1 o maggio 2004, sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all’articolo 1 del presente allegato ed i tassi di cambio previsti all’articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti. Sono applicabili le modalità previste all’articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione. (...)». 9 L’articolo 8 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] fissa le date di efficacia degli adeguamenti annuali e intermedi del coefficiente correttore per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita. 10 Il capitolo 5 di tale allegato è intitolato «Clausola di eccezione». Esso è composto dal solo articolo 10, che recita: «Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all’articolo 336 [TFUE]». 11 A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del suddetto allegato, le sue disposizioni sono applicabili per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 31 dicembre 2012. Fatti e decisione impugnata 12 Nel dicembre 2010 il Consiglio ha dichiarato che «la recente crisi economica e finanziaria verificatasi nell’[Unione], che ha comportato necessari adeguamenti di bilancio sostanziali, nonché una maggiore incertezza in materia di occupazione in vari Stati membri, ha dato luogo a un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione». Esso ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare, sul fondamento dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], nonché alla luce dei dati obiettivi forniti al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA], adeguate proposte in tempo debito perché potessero essere esaminate e adottate dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio entro la fine del 2011 (v. documento del Consiglio n. 17946/10 ADD 1 del 17 dicembre 2010). 13 Il 13 luglio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Consiglio una relazione sulla clausola di eccezione (articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]) [COM(2011) 440 def.; in prosieguo: la «relazione del 13 luglio 2011»]. Al fine di valutare la necessità di ricorrere per il 2011 alla clausola di eccezione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «clausola di eccezione»), essa ha considerato quindici indicatori, ossia la crescita del prodotto interno lordo (PIL), la domanda interna, le scorte, le esportazioni nette, il consumo privato, il consumo pubblico, l’investimento totale e l’inflazione nell’Unione, il bilancio delle pubbliche amministrazioni e l’indebitamento pubblico nell’Unione, l’occupazione complessiva, il tasso di disoccupazione e la retribuzione dei lavoratori nell’Unione, l’indicatore del clima economico e le aspettative occupazionali nell’Unione. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sulle previsioni economiche europee pubblicate il 13 maggio 2011 dalla Direzione generale «Affari economici e finanziari». 14 Secondo la relazione del 13 luglio 2011, gli indicatori mostravano che nell’Unione la ripresa economica continuava a progredire. Tale relazione concludeva che non vi era un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione nel periodo di riferimento tra il 1 o luglio 2010, data di effetto dell’ultimo adeguamento annuale delle retribuzioni, e la metà di maggio 2011, momento in cui sono stati resi disponibili i dati più aggiornati, e che non occorreva presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 15 L’esame della relazione del 13 luglio 2011 ha dato luogo a discussioni all’interno del Consiglio, che hanno condotto ad una nuova richiesta da parte di quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse applicato il suddetto articolo 10 e fosse presentata una proposta appropriata di adeguamento delle retribuzioni in tempo utile per consentire al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di esaminarla e di adottarla entro la fine del 2011 (v. documento del Consiglio n. 16281/11 del 31 ottobre 2011). 16 In risposta a tale richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la comunicazione COM(2011) 829 def., del 24 novembre 2011, che fornisce informazioni supplementari in merito alla relazione del 13 luglio 2011 (in prosieguo: le «informazioni supplementari»), fondata segnatamente sulle previsioni economiche europee comunicate dalla Direzione generale «Affari economici e finanziari» della [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2011. In tali informazioni supplementari la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che le previsioni «evidenziano un peggioramento per il 2011 rispetto alle previsioni pubblicate in primavera, sia per quanto riguarda gli indicatori economici e sociali sia per le turbolenze che stanno interessando l’economia europea». Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, considerati diversi elementi, l’Unione non si trovava in una situazione straordinaria ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] che giustificasse l’adozione di misure tali da superare la perdita del potere di acquisto derivante dal metodo «normale» previsto all’articolo 3 di tale allegato. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in grado di attivare la clausola di eccezione senza violare il suddetto articolo 10. 17 Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1 o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni [COM(2011) 820 def.; in prosieguo: la «proposta di regolamento»], accompagnata da una relazione. L’adeguamento delle retribuzioni proposta sul fondamento del metodo «normale» previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] era dell’1,7%. 18 Con la decisione impugnata, il Consiglio ha deciso «di non adottare la proposta di [regolamento]», segnatamente per le seguenti ragioni: «(6) Il Consiglio ritiene che nessuno dei documenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la “relazione [del 13 luglio 2011]” e le “informazioni supplementari”, rispecchi in modo accurato e complessivo l’attuale situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. (7) Inoltre, ad avviso del Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nel definire in maniera troppo ristretta il periodo di tempo che deve essere coperto dalla sua analisi. Tale errore ha impedito alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una valutazione corretta della situazione e ha pertanto distorto in maniera significativa le conclusioni tratte da entrambi i documenti, ossia che non si è verificato un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. (8) Il Consiglio non condivide queste conclusioni. Il Consiglio è convinto che la crisi finanziaria ed economica attualmente in corso all’interno dell’Unione, che ha reso necessari adeguamenti di bilancio sostanziali, tra l’altro adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari in un gran numero di Stati membri, costituisca un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. (...) (10) Con riferimento alla situazione economica, le previsioni di crescita nell’Unione sono state ridotte in modo sostanziale per il 2012 dal + 1,9% al + 0,6%. La crescita trimestrale nell’Unione è calata dal + 0,7% nel primo trimestre del 2011 al + 0,2% nel secondo e nel terzo trimestre dello stesso anno. Per quanto riguarda il quarto trimestre del 2011 e il primo del 2012, non è prevista alcuna crescita del PIL. (11) Nella valutazione dell’attuale situazione economica e sociale, si sarebbe dovuto dare maggior rilievo alla situazione dei mercati finanziari, in particolare alle distorsioni sull’offerta di credito e al calo dei prezzi delle attività, che costituiscono i principali determinanti dello sviluppo economico. (12) Con riferimento alla situazione sociale, la creazione di posti di lavoro non è stata sufficiente per ridurre in modo sostanziale il tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione nell’Unione nel 2010 e 2011 è oscillato raggiungendo il 9,8% a ottobre 2011 e dovrebbe rimanere costantemente elevato. (13) Considerato quanto precede, il Consiglio ritiene che la posizione della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’esistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale e il suo rifiuto di presentare una proposta ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto si fondi[no] su motivi palesemente insufficienti ed erronei. (14) Dal momento che la Corte (...) nella causa [all’origine della sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C-40/10, Racc. pag. I-12043 )] ha affermato che, nella vigenza dell’allegato XI dello statuto, il procedimento previsto al suo l’articolo 10 costituisce l’unica possibilità di tenere conto di una crisi economica nell’ambito dell’adeguamento delle retribuzioni, il Consiglio dipendeva da una proposta della [OSCURATO:PERSONA] per applicare detto articolo in situazioni di crisi. (15) Il Consiglio è persuaso che, alla luce del testo dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto e secondo il dovere di leale cooperazione tra le istituzioni sancito nella seconda frase dell’articolo 13, paragrafo 2, [TUE], la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a presentare una proposta appropriata al Consiglio. Le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e la mancata presentazione da parte di quest’ultima di tale proposta costituiscono pertanto una violazione di detto obbligo. (16) Dal momento che il Consiglio può agire soltanto su proposta della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mancato di trarre dai dati le corrette conclusioni e di presentare una proposta a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto ha impedito al Consiglio di reagire correttamente al deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale mediante l’adozione di un atto a norma dell’articolo 10 dell’allegato XI dello statuto». Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 19 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia annullare la decisione impugnata e condannare il Consiglio alle spese. 20 Il Consiglio chiede che la Corte voglia: — dichiarare irricevibile il ricorso; — in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 Con ordinanza del 29 marzo 2012 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. 22 Con ordinanza del 6 luglio 2012 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento della Repubblica ceca, del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] nonché del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Sulla ricevibilità del ricorso Argomenti delle parti 23 Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto la decisione impugnata non costituisce un atto che produce effetti giuridici autonomi e non è quindi un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 24 Adottando tale decisione, il Consiglio non avrebbe né modificato né respinto definitivamente la proposta di regolamento, bensì si sarebbe limitato, per motivi di trasparenza, ad esporre le ragioni per cui esso non era in grado di adottarla. La decisione impugnata non avrebbe alcun effetto sull’esistenza giuridica della proposta di regolamento. 25 Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Consiglio ha effettivamente adottato una «decisione» ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie L. Il Consiglio avrebbe inteso agire sulla proposta di regolamento, atteso che esso vi ha fatto espresso riferimento al terzo ‘visto’ ed al considerando 5 della decisione impugnata. 26 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale decisione produce effetti giuridici autonomi. Infatti, essa avrebbe come risultato di impedire l’adeguamento annuale previsto agli articoli 64 e 65 dello [OSCURATO:PERSONA] ed emergerebbe chiaramente dalla sua motivazione che la posizione adottata dal Consiglio è definitiva, di modo che il rifiuto di adottare la proposta di regolamento equivarrebbe ad un rigetto di tale proposta. 27 Inoltre, il rifiuto di un’istituzione di adottare una decisione costituirebbe un provvedimento idoneo a formare oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, atteso che l’atto che l’istituzione si rifiuta di adottare avrebbe potuto essere impugnato in forza di tale disposizione. Orbene, l’atto che il Consiglio si è rifiutato di adottare, vale a dire un regolamento, sarebbe, in quanto tale, un atto impugnabile. Giudizio della Corte 28 Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (v., in particolare, sentenze del 31 marzo 1971, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, c.d. «AETR», 22/70, Racc. pag. 263 , punto 42; del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C-521/06 P, Racc. pag. I-5829 , punto 29; del 18 novembre 2010, NDSHT/[OSCURATO:PERSONA], C-322/09 P, Racc. pag. I-11911 , punto 45, nonché del 19 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Planet, C‑314/11 P, punto 94). 29 Nel caso in esame si tratta di uno specifico procedimento in cui le istituzioni sono tenute a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, procedendo all’adeguamento «matematico» secondo il metodo previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] oppure evitando tale calcolo matematico conformemente all’articolo 10 di tale allegato. 30 A tale riguardo occorre considerare che, nell’ambito del procedimento «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta di regolamento sulla quale il Consiglio avrebbe dovuto decidere prima della fine del 2011. 31 Nei considerando della decisione impugnata, il Consiglio ha tuttavia rilevato che la crisi finanziaria ed economica attualmente in corso all’interno dell’Unione costituisce un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione e che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a presentare una proposta adeguata ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 32 Ne discende che, con la decisione impugnata, il Consiglio non ha rinviato la propria decisione sulla proposta di regolamento presentata sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, ha respinto tale proposta, ponendo così fine al procedimento avviato in forza di tale articolo 3. 33 Risulta da quanto precede che la decisione impugnata è intesa a produrre effetti giuridici vincolanti. 34 Ne consegue che il ricorso di annullamento di tale decisione è ricevibile. Nel merito 35 A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] fa valere due addebiti attinenti, da un lato, al rifiuto del Consiglio di adeguare le retribuzioni e le pensioni e, dall’altro, al rifiuto del Consiglio di adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni in funzione delle diverse sedi di servizio o di residenza. Sul primo addebito, relativo al rifiuto del Consiglio di adeguare le retribuzioni e le pensioni Argomenti delle parti 36 Con il suo primo addebito la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via principale, che il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere ed ha violato l’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché gli articoli 3 e 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 37 In realtà, il Consiglio avrebbe applicato tale articolo 10, congelando, mediante la decisione impugnata, gli stipendi dell’Unione, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non avesse presentato una proposta fondata su tale articolo. Orbene, in assenza di una proposta siffatta, non sarebbero state soddisfatte le condizioni necessarie per l’applicazione del suddetto articolo 10 ed il Consiglio sarebbe stato tenuto ad adottare la proposta di regolamento fondata sull’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], il quale non lascerebbe al Consiglio alcun margine discrezionale. Solo la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe abilitata ad analizzare i criteri dell’articolo 10 di tale allegato e a stabilire se occorra o meno proporre determinate misure, nonché la natura di tali misure. 38 Al contempo, il Consiglio avrebbe usurpato i poteri del [OSCURATO:PERSONA], avendo esso stesso considerato che erano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], sebbene tale articolo rinvii all’articolo 336 TFUE e quindi alla procedura legislativa ordinaria. 39 Il solo strumento di cui disporrebbe il Consiglio per ottenere l’applicazione della clausola di eccezione sarebbe una contestazione dinanzi alla Corte, per errore manifesto di valutazione, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere la sua domanda di attivare tale clausola, ovvero dell’omessa presentazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una proposta adeguata ai sensi di tale articolo 10, eventualmente chiedendo allo stesso tempo l’adozione di provvedimenti provvisori per il periodo in questione fino alla pronuncia della sentenza nel merito. 40 In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche supponendo che il Consiglio fosse stato competente per adottare la decisione impugnata, esso ha commesso un errore di diritto violando le condizioni di applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. Essa considera che la decisione impugnata è viziata da una motivazione «insufficiente ed erronea», poiché le suddette condizioni di applicazione non erano soddisfatte nel 2011. 41 Ricordando che, secondo la giurisprudenza, essa dispone di un ampio potere discrezionale nelle materie che richiedono una valutazione economica e/o sociale complessa, la [OSCURATO:PERSONA] osserva di aver analizzato 15 indicatori relativi tanto alla situazione economica quanto a quella sociale, che non erano stati criticati dagli Stati membri durante la discussione sulla relazione del 13 luglio 2011 e sulle informazioni supplementari. I motivi sviluppati dal Consiglio ai considerando 7, 8 e da 10 a 12 della decisione impugnata non potrebbero rimettere in discussione la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale relazione e nelle informazioni supplementari. 42 [OSCURATO:PERSONA] concorda con gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e aggiunge che, se il Consiglio, per ragioni politiche dovute alla crisi finanziaria, avesse voluto modificare il metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni stabilito nello [OSCURATO:PERSONA], esso avrebbe dovuto seguire la procedura legislativa ordinaria, in cui la scelta politica è operata dai due colegislatori, ossia il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio. 43 Il Consiglio sostiene che la decisione impugnata non è fondata sull’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di una proposta della [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento di tale disposizione, esso non avrebbe potuto applicarla e non l’avrebbe fatto. 44 Secondo il Consiglio, la valutazione della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione nonché la constatazione di un eventuale deterioramento grave e improvviso di quest’ultima ai sensi di tale articolo 10 non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] in via esclusiva; il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] dispongono al riguardo di un proprio potere discrezionale. In forza del suddetto articolo 10 e dell’obbligo di leale cooperazione previsto all’articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, TUE, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fornire dati obiettivi al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, al fine di metterli in condizione di procedere alla loro valutazione della situazione. 45 Qualora, nell’esercizio del suddetto potere discrezionale, il Consiglio giungesse, al contrario della [OSCURATO:PERSONA], alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni di applicazione della clausola di eccezione, esso avrebbe avuto come unica opzione quella di non adottare la proposta della [OSCURATO:PERSONA] fondata sul metodo «normale» previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e di proporre allo tempo stesso un ricorso dinanzi alla Corte diretto a far constatare che la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] non è fondata. In ogni caso, anche se la valutazione delle condizioni per l’attivazione della clausola di eccezione rientrasse in via esclusiva nella competenza della [OSCURATO:PERSONA], tale istituzione non potrebbe avvalersi di una prerogativa siffatta senza che quest’ultima sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale. Il Consiglio dovrebbe procedere in tal modo qualora ritenga l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] viziata da un errore manifesto di valutazione. 46 Sarebbe questo il caso che ricorre nella fattispecie. La decisione impugnata avrebbe l’unico effetto di preservare la posizione giuridica del Consiglio nell’attesa di una sentenza della Corte sul problema se, nel caso di specie, fossero soddisfatte le condizioni di applicazione della clausola di eccezione, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe obbligata a presentare una proposta su tale fondamento. Una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte per il periodo in questione fino alla pronuncia della sentenza nel merito non sarebbe appropriata in tale situazione. 47 Inoltre, la motivazione di tale decisione non sarebbe né insufficiente, atteso che i suoi 16 considerando sono tali da suffragare la posizione del Consiglio, né manifestamente erronea. 48 A tale riguardo, il Consiglio afferma di disporre di un proprio potere discrezionale per quanto riguarda la valutazione della situazione economica e sociale e che l’esame giurisdizionale dell’esercizio di tale potere deve essere sottoposto agli stessi limiti previsti per quello esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto dimostrare che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione. 49 Inoltre, quanto alla nozione di «deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale» ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio condivide, in linea di principio, il parere della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il termine «deterioramento» descrive un aggravamento della situazione economica e sociale, il carattere «grave» deve essere valutato alla luce della portata, ma anche della durata, dell’impatto economico e sociale constatato ed il carattere «improvviso» deve essere valutato alla luce della rapidità e della prevedibilità del suddetto impatto. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato tali criteri in modo manifestamente erroneo e la sua analisi presenterebbe numerose lacune ed errori metodologici e di valutazione che ne avrebbero falsato l’esito. 50 La Repubblica ceca sostiene che, sul piano del procedimento, il Consiglio non ha avuto altra possibilità di agire per giungere ad un efficace controllo di legittimità per quanto riguarda l’esercizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle sue competenze derivanti dall’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la regolarità di tale procedimento sarebbe subordinata alla circostanza della corretta applicazione da parte del Consiglio del rispetto delle condizioni di applicazione di tale articolo, il che costituirebbe il problema essenziale. 51 [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca fa valere taluni elementi della situazione economica in Danimarca e, segnatamente, un calo rilevante ed improvviso dell’evoluzione delle retribuzioni reali dei funzionari danesi nel 2011 al fine di illustrare che, nel periodo in questione, si è effettivamente verificato un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. 52 La Repubblica federale di Germania considera errate le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella relazione del 13 luglio 2011 e nelle informazioni supplementari. Essa rileva diversi elementi i quali, a suo avviso, dimostrano che la situazione economica e sociale si è improvvisamente deteriorata nel 2011: tra questi, la necessità per tre Stati membri di ricorrere ad aiuti finanziari, nonché la riduzione del PIL e delle esportazioni nell’Unione durante il quarto trimestre del 2011. Inoltre, tale Stato membro ritiene inconferenti nell’ambito dell’esame delle condizioni di applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] i chiarimenti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua relazione del 13 luglio 2011 sul «principio del parallelismo» tra l’evoluzione del potere di acquisto dei funzionari degli otto Stati membri di riferimento e quella del potere di acquisto dei funzionari dell’Unione, atteso che il metodo «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto nello [OSCURATO:PERSONA] non riflette tutti gli elementi che incidono sul potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali. 53 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna considera altresì che, nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua proposta di regolamento, esistevano sufficienti dati che attestavano l’esistenza di una crisi grave ed eccezionale che rendevano indispensabile l’applicazione del suddetto articolo 10, come risultava, in particolare, dalle previsioni economiche dell’autunno 2011, pubblicate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 10 novembre 2011, e dalle misure relative ai dipendenti del settore pubblico adottate in Spagna durante il 2010 e il 2011. 54 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], sebbene fornisca i dati obiettivi relativi alla situazione economica e sociale, non ha una competenza esclusiva per procedere alla valutazione di tale situazione. Il Consiglio, nell’ambito della clausola di eccezione, avrebbe una competenza discrezionale per valutare la situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. Tale Stato membro aggiunge che il presidente della [OSCURATO:PERSONA], sig. [OSCURATO:PERSONA], nel novembre 2011, in occasione della presentazione dell’esame annuale della crescita per il 2012, ha evocato l’esistenza di una crisi attuale che deve essere affrontata con misure urgenti. Peraltro, la terminologia dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non stabilirebbe che soltanto un deterioramento economico e sociale causato da eventi esterni giustificherebbe l’applicazione della clausola di eccezione. 55 Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio può constatare, alla luce dei dati obiettivi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], che si è verificato un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale e, in tal caso, decidere di non accettare la proposta della [OSCURATO:PERSONA] presentata in applicazione dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la propria analisi del problema se dovesse essere applicato l’articolo 10 di tale allegato sulla premessa erronea del mantenimento del «principio del parallelismo» come espresso al suddetto articolo 3. Tuttavia, né la lettera né lo spirito di tale articolo 10 suggerirebbero che l’unico modo rilevante per accertare un deterioramento economico o sociale consiste nell’esaminare se si sia verificato un evento che ha modificato il potere d’acquisto dei funzionari nazionali in misura tale che non avrebbe potuto, o non potrebbe, essere presa in considerazione con il metodo previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 56 Il primo addebito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], attinente ad uno sviamento di potere commesso dal Consiglio e ad una violazione dell’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] nonché degli articoli 3 e 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], riguarda sostanzialmente la ripartizione dei ruoli delle istituzioni dell’Unione nell’ambito dell’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni. 57 In primo luogo, per quanto riguarda le modalità di applicazione di tale articolo 65 menzionato nell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che l’articolo 3 di tale allegato, che definisce il procedimento «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni, prevede tanto un calcolo matematico dell’adeguamento quanto la data di efficacia di tale adeguamento e non concede pertanto, né alla [OSCURATO:PERSONA] né al Consiglio, alcun margine discrezionale relativo al contenuto della proposta e dell’atto da adottare. 58 Quanto alla clausola di eccezione contenuta all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], essa riconosce alle istituzioni un ampio margine discrezionale relativo al contenuto delle misure da adottare e dispone che il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio congiuntamente deliberino secondo la procedura prevista all’articolo 336 TFUE, vale a dire secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all’articolo 294 TFUE. 59 A tale riguardo, occorre aggiungere che, nella vigenza dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], il procedimento previsto all’articolo 10 di tale allegato costituisce l’unica possibilità di tenere conto di una crisi economica nell’ambito dell’adeguamento delle retribuzioni e di evitare, di conseguenza, l’applicazione dei criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, di tale allegato (sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 77). 60 Ne deriva che le istituzioni sono obbligate a decidere ogni anno sull’adeguamento delle retribuzioni, sia procedendo all’adeguamento «matematico» secondo il metodo previsto all’articolo 3, sia evitando tale calcolo matematico in applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 61 Inoltre, a causa delle fondamentali differenze esistenti fra tali due procedimenti quanto al loro svolgimento, con particolare riferimento alla determinazione del contenuto della decisione da adottare, nonché alle istituzioni coinvolte, un procedimento avviato da una proposta della [OSCURATO:PERSONA] sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non può essere trasformato dal Consiglio, sulla base di tale proposta, in un procedimento fondato sull’articolo 10 di tale allegato (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 83). Atteso che una proposta presentata sul fondamento di tale articolo 3 non è sottoposta al [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto avviene nel caso di una proposta fondata sull’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], una trasformazione siffatta non potrebbe aver luogo neanche qualora il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio si accordassero su un tale modo di procedere. 62 L’impossibilità in cui si trovano il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio di modificare il fondamento giuridico sul quale la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una proposta costituisce una differenza essenziale tra, da un lato, i procedimenti di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsti dall’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, le norme del Trattato FUE che disciplinano l’attività legislativa delle istituzioni dell’Unione. Infatti, in base a tali norme, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, agendo congiuntamente, hanno la facoltà, segnatamente in forza dell’articolo 294, paragrafi 7, lettera a), e 13, TFUE, di modificare, nel corso del procedimento legislativo, la base giuridica scelta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 63 Di conseguenza, la ripartizione dei ruoli delle istituzioni nella fase dell’avvio del procedimento in base al quale va effettuato l’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni deve essere valutata in funzione delle specificità che caratterizzano i procedimenti previsti dall’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 64 In secondo luogo, occorre rilevare che la nozione di «deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione» ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] costituisce una nozione obiettiva. 65 Sebbene il suddetto articolo 10 preveda diverse fasi del procedimento e prescriva espressamente che solo la [OSCURATO:PERSONA] fornisce i dati obiettivi e presenta adeguate proposte al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, che deliberano su tali proposte, esso non precisa tuttavia a quale/i istituzione/i spetti la valutazione dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di constatare se si sia verificato o meno un deterioramento ai sensi di tale disposizione, in particolare qualora la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio difendano conclusioni opposte. 66 Per determinare, in circostanze siffatte, l’istituzione o le istituzioni competenti a tale riguardo occorre prendere in considerazione il contesto in cui è collocato l’articolo 10 dell’allegato XI. Esso fa parte di un allegato dello [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la definizione delle modalità di applicazione dell’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA]. 67 Orbene, il suddetto articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] dispone che spetta al Consiglio procedere ogni anno all’esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione e valutare se, nel quadro della politica economica e sociale dell’Unione, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Risulta dal tenore letterale di tale disposizione che essa conferisce un potere discrezionale al Consiglio nell’ambito dell’esame annuale del livello delle retribuzioni (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 1973, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 81/72, Racc. pag. 575 , punti 7 e 11; del 6 ottobre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 59/81, Racc. pag. 3329 , punti da 20 a 22 e 32, nonché del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 55). 68 Alla luce del suddetto ruolo riconosciuto al Consiglio dall’articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], l’economia dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] esige un’interpretazione in base alla quale la constatazione del verificarsi di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale ai sensi di tale articolo 10, ai fini dell’avvio del procedimento previsto dal suddetto articolo, spetta in tale fase del procedimento al Consiglio. 69 Inoltre, tenuto conto delle specificità dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], rilevati ai punti da 60 a 62 della presente sentenza, la finalità di tale articolo 10, segnatamente il ruolo da esso riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA], richiede che il procedimento previsto dal suddetto articolo 10 possa altresì essere avviato allorché la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dissentono sulla sussistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione e, pertanto, sulle necessità di attivare il procedimento previsto dall’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. In una siffatta situazione di dissenso, solo l’avvio di quest’ultimo procedimento consente di associare il [OSCURATO:PERSONA] al processo decisionale. 70 Orbene, tale avvio non sarebbe assicurato, e l’effetto utile del suddetto articolo 10 potrebbe risultare indebolito, qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse l’unica titolare del potere di decidere sulla sussistenza di un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione. 71 A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che, alla luce del chiaro tenore letterale dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che l’esercizio della competenza a presentare adeguate proposte conferita alla [OSCURATO:PERSONA] dal suddetto articolo costituisca una semplice facoltà per tale istituzione (sentenza del 24 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 79). 72 Infatti, spetta al Consiglio valutare i dati obiettivi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di constatare se sussista o meno un siffatto deterioramento grave e improvviso che consenta di evitare il metodo «normale» di adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e di avviare il procedimento previsto dall’articolo 10 di tale allegato, affinché il Consiglio possa deliberare insieme al [OSCURATO:PERSONA] sulle misure adeguate proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] in una siffatta situazione di crisi. 73 Una siffatta interpretazione, peraltro, non può inficiare, contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], né il principio dell’equilibrio istituzionale né la ripartizione delle competenze in materia tra le istituzioni dell’Unione, atteso che la suddetta constatazione del Consiglio rappresenta solo una fase intermedia del procedimento previsto dall’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 74 Occorre infatti sottolineare che, allorché il Consiglio constata, sulla base dei dati obiettivi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], che sussiste un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione ai sensi di tale articolo 10, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a presentare al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio proposte adeguate sul fondamento del suddetto articolo. In tale situazione, essa dispone tuttavia di un proprio margine discrezionale per quanto riguarda il contenuto di tali proposte, ossia l’individuazione delle misure che le sembrino adeguate, tenuto conto della situazione economica e sociale data nonché, eventualmente, di altri fattori da prendere in considerazione, come quelli che attengono alla gestione delle risorse umane e, in particolare, delle necessità di assunzione. 75 Nel caso di specie, il Consiglio ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a fornirgli dati obiettivi per procedere alla valutazione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito al Consiglio siffatti dati, accompagnati dalla sua valutazione. 76 Orbene, la valutazione effettuata dalle due rispettive istituzioni ha condotto a conclusioni opposte, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia presentato proposte sulla base della valutazione del Consiglio che consentissero al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio di deliberare secondo il procedimento previsto all’articolo 294 TFUE, in forza dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], sulle misure adeguate alla luce della situazione economica e sociale esistente all’interno dell’Unione. 77 In tale situazione il Consiglio non era obbligato ad adottare la proposta di regolamento presentata sul fondamento dell’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], ossia del metodo «normale» di adeguamento delle retribuzioni, atteso che, in tale fase del procedimento, spetta al Consiglio constatare il verificarsi di un deterioramento grave e improvviso ai sensi dell’articolo 10 di tale allegato, che consenta di avviare il procedimento previsto da tale articolo. 78 Di conseguenza, adottando la decisione impugnata, il Consiglio non ha commesso uno sviamento di potere e non ha violato né l’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA] né gli articoli 3 e 10 dell’allegato XI di quest’ultimo. 79 Quanto all’argomento fatto valere in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il Consiglio ha violato le condizioni di applicazione della clausola di eccezione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto esse non erano soddisfatte nel 2011, occorre ricordare che, con tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di godere di un ampio potere discrezionale nelle materie che richiedono una valutazione economica e/o sociale complessa e che la motivazione della decisione impugnata non può rimettere in discussione la conclusione cui è giunta la [OSCURATO:PERSONA] nella relazione del 13 luglio 2011 e nelle informazioni supplementari. 80 Orbene, alla luce della conclusione riportata al punto 77 della presente sentenza, secondo la quale in tale fase spetta al Consiglio la constatazione del verificarsi di un deterioramento ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], che consenta di avviare il procedimento previsto da tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] non può avvalersi di un potere discrezionale relativo a tale constatazione che spetta al Consiglio. 81 Ne consegue che è inconferente l’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata. 82 Alla luce delle considerazioni esposte occorre respingere il primo addebito. Sul secondo addebito, relativo al rifiuto del Consiglio di adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni in funzione delle sedi di servizio o di residenza Argomenti delle parti 83 Con tale addebito la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio ha violato l’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA] e gli articoli 1 e 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] rifiutandosi di adottare la proposta di regolamento nei limiti in cui quest’ultima riguardava l’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni. Tali articoli 1 e 3 sarebbero vincolanti per il Consiglio in materia di coefficienti come lo sono per l’adeguamento degli stipendi. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia agli argomenti da essa sviluppati nell’ambito del primo addebito, aggiungendo che, secondo il tenore letterale e l’economia degli articoli 3 e 8 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], l’adeguamento dei coefficienti correttori deve aver luogo prima della fine di ciascun anno, allo stesso titolo dell’adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni. 84 Il Consiglio avrebbe altresì violato il principio di parità di trattamento, in quanto l’adeguamento dei coefficienti correttori è diretto a mantenere la parità di trattamento sostanziale tra i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio nell’Unione. Tale parità economica tra Bruxelles e le altre sedi di servizio dovrebbe essere garantita a prescindere dall’adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni. 85 Infine, il Consiglio avrebbe violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE omettendo di motivare la propria decisione per quanto riguarda i coefficienti correttori. La decisione impugnata non menzionerebbe neanche l’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la valutazione della proposta di regolamento relativa ai coefficienti correttori sarebbe separabile da quella che riguarda l’adeguamento delle retribuzioni. Infatti, tali coefficienti mirerebbero ad attuare il principio di parità di trattamento indipendentemente dal livello generale delle retribuzioni e quindi non sarebbero collegati alla generale evoluzione economica e sociale nell’Unione. Pertanto, l’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto giustificare un rifiuto di adottare i coefficienti correttori proposti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 86 Ad avviso del Consiglio, il secondo addebito, come il primo, è fondato sull’ipotesi erronea secondo cui esso avrebbe definitivamente respinto la proposta di regolamento. Inoltre, contrariamente all’articolo 65 dello [OSCURATO:PERSONA], né l’articolo 64 di quest’ultimo né nessun’altra disposizione dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] prevederebbero che il Consiglio ha l’obbligo di adottare una decisione sull’adeguamento dei coefficienti correttori prima della fine dell’anno, anche se tali coefficienti sono, per ragioni di ordine pratico, regolarmente adeguati simultaneamente al livello delle retribuzioni. In particolare, l’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non farebbe riferimento al suddetto articolo 64. 87 Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di parità di trattamento, il Consiglio ritiene che le differenze esistenti tra i coefficienti correttori applicabili dal 1 o luglio 2010 e quelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2011 restino globalmente entro un margine che garantisce una corrispondenza sostanziale e razionale di trattamento ai sensi della giurisprudenza. Infatti, contrariamente all’adeguamento del livello generale delle retribuzioni, l’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non prevede un metodo matematico vincolante che consenta di determinare in cosa consista una siffatta corrispondenza. 88 Quanto all’asserito difetto di motivazione, il Consiglio ribadisce il proprio argomento secondo il quale la decisione impugnata non costituisce un «atto giuridico» ai sensi dell’articolo 296 TFUE e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di motivazione previsto da tale articolo. In ogni caso, l’oggetto principale della decisione impugnata era l’adeguamento annuale del livello delle retribuzioni e delle pensioni e l’applicazione della clausola di eccezione a tale adeguamento. Poiché l’adeguamento dei coefficienti correttori costituiva solo un aspetto accessorio, segnatamente in ragione della sua incidenza sul bilancio, esso non dovrebbe formare oggetto di una motivazione specifica, considerata la giurisprudenza relativa al suddetto articolo 296 TFUE. 89 Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], il problema del carattere appropriato di un qualsiasi adeguamento dei coefficienti correttori dipende direttamente da un’eventuale decisione relativa all’adeguamento annuale del livello delle retribuzioni e delle pensioni. In assenza di una siffatta decisione, il Consiglio non era tenuto a indicare separatamente i motivi della sua decisione di non adottare la proposta di regolamento per quanto riguardava i coefficienti correttori. Giudizio della Corte 90 Per giudicare la fondatezza del secondo addebito occorre esaminare se la clausola di eccezione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] sia unicamente applicabile all’adeguamento annuale del livello generale delle retribuzioni o se essa comprenda anche l’adeguamento annuale dei coefficienti correttori. 91 A tal fine, da un lato, va preso in considerazione il tenore letterale del suddetto articolo 10, redatto in termini generali senza fare espresso riferimento a talune disposizioni particolari dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], all’adeguamento del livello generale delle retribuzioni o ai coefficienti correttori. 92 Dall’altro, occorre tener conto dell’economia dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. 93 A tale riguardo, va ricordato che l’articolo 10 di tale allegato è contenuto in un capitolo autonomo di quest’ultimo, il quale segue i capitoli contenenti regole relative all’adeguamento annuale e intermedio delle retribuzioni nonché all’istituzione e alla soppressione di coefficienti correttori. 94 Inoltre, definendo le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello [OSCURATO:PERSONA], l’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] non traccia una distinzione chiara tra le regole che riguardano, da un lato, i coefficienti correttori e, dall’altro, l’adeguamento del livello generale delle retribuzioni, vale a dire la modifica della tabella degli stipendi base. Le modalità di applicazione dell’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA] sono riportate, invece, nel capitolo 4 di tale allegato e riguardano l’istituzione e la soppressione di coefficienti correttori, mentre le modalità di applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] sono contenute nel capitolo 1 del suddetto allegato e riguardano l’esame annuale del livello delle retribuzioni e delle pensioni. Orbene, tale ultimo esame comprende, secondo l’articolo 3 dello stesso allegato, non soltanto l’adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni, ossia della tabella degli stipendi base, bensì anche l’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili, come risulta dal paragrafo 5 di tale articolo 3. 95 Ne consegue che la clausola di eccezione prevista all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] comprende l’adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni nel suo complesso, incluso quello dei coefficienti correttori applicabili. 96 Alla luce di quanto precede e della valutazione svolta dalla Corte sul primo addebito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio non ha violato l’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA], né gli articoli 1 e 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], allorché ha deciso di non adottare la proposta di regolamento presentata sul fondamento di tale articolo 3, anche per la parte in cui tale proposta riguardava l’adeguamento dei coefficienti correttori. 97 Il Consiglio non ha violato neanche il principio di parità di trattamento. Infatti, con il suo rifiuto di adottare la proposta di regolamento, il Consiglio ha perseguito l’obiettivo dell’applicazione del procedimento previsto all’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA]. Tale articolo 10 prevede un procedimento particolare in caso di deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione, senza stabilire l’esito di tale procedimento nel merito. Di conseguenza, è del tutto possibile, addirittura necessario, prendere in considerazione il principio di parità di trattamento nell’ambito della decisione sul contenuto delle misure da adottare, senza che tale principio rappresenti un ostacolo all’applicazione di tale procedimento. 98 Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, anche se la motivazione richiesta da tale disposizione deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione comunitaria da cui promana l’atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo, tuttavia non si richiede che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (v., in particolare, sentenze del 29 febbraio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C-122/94, Racc. pag. I-881 , punto 29; del 12 luglio 2005, Alliance for [OSCURATO:PERSONA] e a., C-154/04 e C-155/04, Racc. pag. I-6451 , punto 133, nonché del 12 dicembre 2006, Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C-380/03, Racc. pag. I-11573 , punto 107). 99 Peraltro, l’osservanza dell’obbligo di motivazione deve essere valutata non solo con riferimento al testo dell’atto, ma anche al contesto e all’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in particolare, citate sentenze del 29 febbraio 1996, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 29; Alliance for [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 134, nonché Germania/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 108). In particolare, un atto è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’istituzione interessata, che le consente di comprendere la portata del provvedimento adottato (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 29 ottobre 1981, Arning/[OSCURATO:PERSONA], 125/80, Racc. pag. 2539 , punto 13; del 22 giugno 2004, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA], C-42/01, Racc. pag. I-6079 , punti 69 e 70, nonché del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, punto 54). 100 Nella fattispecie, i considerando della decisione impugnata, segnatamente i considerando 8, 15 e 16, fanno chiaramente emergere che tale decisione è fondata sul motivo che, secondo la valutazione della situazione economica e sociale all’interno dell’Unione da parte del Consiglio, sono soddisfatte le condizioni sostanziali per l’applicazione dell’articolo 10 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare una proposta sul fondamento di tale articolo invece di presentare una proposta conformemente all’articolo 3 di tale allegato. 101 Inoltre, le prese di posizione della [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, che hanno preceduto l’adozione della decisione impugnata, riguardavano il problema generale se, per il 2011, dovesse essere applicato il metodo «normale» previsto all’articolo 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] o la clausola di eccezione, senza distinguere tra il livello generale delle retribuzioni ed i coefficienti correttori. 102 Peraltro, il secondo ‘visto’ della decisione impugnata fa riferimento all’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso. 103 Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata comprende la proposta di regolamento nel suo complesso e, quindi, tanto l’adeguamento del livello generale delle retribuzioni e delle pensioni quanto quello dei coefficienti correttori. 104 Ne consegue che il Consiglio non ha violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE allorché, nella decisione impugnata, non ha chiarito separatamente i motivi per i quali si è rifiutato di adeguare i coefficienti correttori come proponeva la [OSCURATO:PERSONA]. 105 Discende da quanto precede che il secondo addebito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], attinente ad una violazione dell’articolo 64 dello [OSCURATO:PERSONA], degli articoli 1 e 3 dell’allegato XI dello [OSCURATO:PERSONA], del principio di parità di trattamento nonché dell’obbligo di motivazione, deve essere respinto in quanto infondato. 106 Poiché non può essere accolto nessuno degli addebiti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso, quest’ultimo deve essere respinto in toto. Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. 3) La Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord nonché il [OSCURATO:PERSONA] europeo sopportano le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2013 — Fons Iuris — Fons Iuris