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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 18102/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ( condizionalmente sospesa di euro tremila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 28 novembre 2015, con confisca di quanto in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto nell'albo specialé della corte di cassazione.

L'impugnazione va qualificata còme ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile in quanto di condanna alla sola pena dell'ammenda.

Le doglianze esposte pongono specifici rilievi certamente ammissibili, laddove rappresentano l'insufficienza della motivazione che è stata adottata a supporto del diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che essa fa semplicemente riferimento all'esistenza di un precedente penale che in sé non costituisce un dato ostativo al riconoscimento del beneficio di cui trattasi.

A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1 cod. proc. pen., che il reato è estinto, essendo decorso dalla sua consurrzione (il 28 novembre 2015) il termine di prescrizione di anni cinque.

Non sussistendo evidenti elementi per pervenire al proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferma confisca obbligatoria disposta in sede di merito, con la conseguente distruzione di quanto sottoposto a sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, ferme restando le disposte confisca e la distruzione.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pnaLl33o [OSCURATO:PERSONA] C LLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Avezzano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ( condizionalmente sospesa di euro tremila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, commesso il 28 novembre 2015, con confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto nell'albo specialé della corte di cassazione. L'impugnazione va qualificata còme ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile in quanto di condanna alla sola pena dell'ammenda. Le doglianze esposte pongono specifici rilievi certamente ammissibili, laddove rappresentano l'insufficienza della motivazione che è stata adottata a supporto del diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., posto che essa fa semplicemente riferimento all'esistenza di un precedente penale che in sé non costituisce un dato ostativo al riconoscimento del beneficio di cui trattasi. A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129, comma 1 cod. proc. pen., che il reato è estinto, essendo decorso dalla sua consurrzione (il 28 novembre 2015) il termine di prescrizione di anni cinque. Non sussistendo evidenti elementi per pervenire al proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferma confisca obbligatoria disposta in sede di merito, con la conseguente distruzione di quanto sottoposto a sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, ferme restando le disposte confisca e la distruzione. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pnaLl33o [OSCURATO:PERSONA] C LLERIA
Sentenza Cassazione n. 18102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris