CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 22765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 29 settembre 2021 il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza pronunciata in data 28 settembre 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste. La revoca è stata disposta in ragione della sopravvenienza della condanna, con sentenza 7 febbraio 2018 del Tribunale di Trieste, alla pena mesi quattro e giorni venti di reclusione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in quanto il decreto di fissazione dell'udienza non era stato notificato alla parte. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare la sussistenza in fatto dei presupposti di eccezione processuale, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza in data 29 settembre 2021, all'esito della quale, non comparso l'interessato, era stata pronunciata l'ordinanza impugnata, era stato notificato presso la residenza del condannato a mezzo del servizio postale e si era perfezionata a seguito della compiuta giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio postale, non avendo l'addetto rinvenuto presso la residenza alcuno idoneo a ricevere la notifica. Tale modalità di notifica, pur in sé regolare, è invalida essendo stato noto all'ufficio, che aveva disposto la notifica, che il destinatario si trovava detenuto in carcere: sin dalla richiesta del pubblico ministero risulta indicata la condizione di detenuto della parte. La citazione della parte risulta dunque omessa, con conseguente nullità del procedimento avanti il giudice dell'esecuzione e della decisione assunta.L'annullamento dell'ordinanza impugnata va disposto con rinvio al Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, perché provveda a nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste. Così deciso, il 27 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]