CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/19712) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza emessa il 24 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di EnnaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l'annullamento del provvedimento;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna che ha rigettatol'opposizione del ricorrente e disposto l'archiviazione del procedimento a caricodi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Con il primo motivo di ricorso, deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in quanto agli atti del fascicolo per le indagini preliminari vi eranotutti gli elementi che consentivano di formulare un giudizio di ragionevoleprevisione di condanna e rileva, a tal fine, l'abnormità del provvedimentoimpugnato.Tale motivo è stato ulteriormente illustrato nei successivi motivi di ricorsoin cui si deducono, illustrando per ciascuna fattispecie gli elementi a carico degliindagati, i seguenti vizi: a) violazione e disapplicazione dei reati edilizi, urbanisticie ambientali; b) violazione e disapplicazione dei reati di falso relativi alleproduzioni documentali finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni allacostruzione dell'impianto di depurazione; c) violazione e disapplicazionedei reati di cui agli artt. 279 e 137 [OSCURATO:PERSONA] ambientale in materia diinquinamento; d) violazione e disapplicazione dei reati di cui agliartt. 674, 640 e 328 cod. pen.La doglianza sull’abnormità del provvedimento è stata ulteriormenteillustrata nelle note trasmesse dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in cui si è chiarito chenel caso di specie ricorre l’abnormità funzionale in quanto il provvedimento, puremesso nell'ambito dei poteri del giudice, produce una stasi del processo o unasua indebita regressione, determinando uno sviamento rispetto allo scopoistituzionale del processo. Nelle note sono stati ulteriormente illustrati gli elementia carico degli indagati, in particolare quello relativo alla sussistenza del vincolo diinedificabilità.2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive memorie, previorichiamo dell’art. 410-bis, cod. proc. pen., hanno rilevato che il ricorso censura ilmerito del provvedimento di archiviazione, ma non illustra alcun profilo diabnormità strutturale o funzionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va, innanzitutto premesso che l'ordinanza di archiviazione emessasuccessivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non èricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizionemonocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previstidall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.o. inproc. b e altro, Rv. 273371).2. Fatta questa doverosa premessa, poiché il ricorrente, senza attivare ilrimedio previsto dall’art. 410-bis cod. proc. pen., ha chiesto a questa Corte diannullare l’ordinanza impugnata deducendone l’abnormità, occorre brevementerichiamare la progressiva elaborazione giurisprudenziale all’esito della quale si èpervenuti ad una definizione di tale vizio.La categoria dell’abnormità dell’atto, infatti, è stata individuata dallagiurisprudenza delle Sezioni Unite con riferimento alle ipotesi in cui si realizza unosviamento della funzione giurisdizionale con l’adozione di provvedimentistrutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento, cui consegue unasituazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori inquanto non espressamente previsti dalla legge (cfr. Sez. U, n. 10869 del12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287607; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01 Sez.U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008,Battistella, Rv. 238240; Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv.215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603).Si è, innanzitutto, chiarito che la mancata definizione dell’abnormitàall’interno del codice di rito è correlata ad una precisa scelta del legislatore,desumibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice diprocedura penale», in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamentel'impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di unapossibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza dirilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità». Si è,pertanto, affermato che la necessità di introdurre tale categoria si correlaall'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e discongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibiliad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo delprocedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: diqui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi diimpugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove ilvizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non siaprevisto altro mezzo di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 37502 del 2022, “Scarlini”).In tale consolidato solco ermeneutico si è, comunque, rimarcata lanecessità di un inquadramento rigoroso della categoria dell’abnormità, che hacaratteri di eccezionalità, traducendosi in una deroga al principio di tassatività dellenullità e dei mezzi di impugnazione, e si è escluso che la nozione possa essereriferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili enon rimediabili.La nozione di abnormità è stata progressivamente elaborata in relazione aforme di sviamento della funzione giurisdizionale manifestatesi con l’adozione didelle conseguenze non altrimenti riparabili se non con la loro rimozione.Si è, infatti, sostenuto che l'abnormità è qualificabile come strutturaleladdove: a) il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del sistemaprocessuale in quanto espressione dell'esercizio di un potere non attribuitodall'ordinamento processuale, e, dunque, adottato in una situazione di carenza dipotere in astratto; b) il provvedimento sia manifestazione di un potere riconosciutodall'ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti in un contestoprocessuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibileuna «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale»,in una situazione, dunque, di carenza di potere in concreto (così, da ultimo, Sez.U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 287607). Si è tuttavia chiarito chein entrambe le ipotesi il vizio della abnormità è configurabile solo se causa unpregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alla facoltàdelle parti.Si è, invece, ravvisata l’abnormità funzionale del provvedimento quandoesso, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinandola stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In particolare, le Sezioni Unite,con la sentenza n. 42603 del 13/07/2023, “[OSCURATO:PERSONA]”, hanno ulteriormentespecificato i termini della categoria dell’abnormità funzionale, chiarendo che lastessa non è autonoma da quella dell’abnormità strutturale, ma indica, piuttosto,le ipotesi in cui la carenza di potere consegue, non all’assenza di una astrattaprevisione normativa, ma alla valutazione delle conseguenze sul piano processualedell’emissione dell’atto abnorme. Si è, infatti, affermato che, di fronte a unprovvedimento che causa la stasi processuale, se non si è in grado di individuarele specifiche ragioni normative di un difetto di potere, occorre, comunque,verificare, prima di concludere per la sua abnormità, se il sistema accordi o menoaltri rimedi per correggere o superare gli effetti dell’atto.Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, se è possibile individuare rimedialternativi, l’atto non può considerarsi affetto da abnormità funzionale in quantola previsione di siffatti rimedi significa che l'ordinamento, pur non regolando lamodalità espressiva del potere il cui esercizio ha dato luogo alla stasi, non ladisconosce, tanto da avere in sé gli strumenti per fronteggiarla.L’abnormità funzionale sarà, dunque, ravvisabile solo nell'ipotesi in cui ilsistema non consenta di individuare altre vie per porre rimedio all'esercizio di unpotere, non regolato, neanche implicitamente, essendo essa stessa rivelatrice diun difetto di potere in capo al giudice che lo ha emesso, perché quell'atto, seppurericonducibile in astratto ad una previsione di legge, in concreto si rivelaradicalmente incompatibile con la progressione processuale e quindi con ladestinazione funzionale che gli è propria.In questi casi, dunque, la mancata previsione normativa dell'impugnabilitàdel provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoriaprocessuale ed il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopospecifico di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile.3. Alla luce di tali condivisibili indicazioni ermeneutiche, ritiene il Collegioche il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non riesce ad evidenziare alcunprofilo di abnormità del provvedimento impugnato, nei termini sopra specificati,formulando delle censure che, nella sostanza, ne attaccano la motivazione e la sualegittimità. Le generiche affermazioni contenute nella memoria difensiva nonappaiono, peraltro, idonee a colmare tale vuoto argomentativo, essendosi ildifensore limitato a richiamare la nozione, come elaborata dalla giurisprudenza dilegittimità, della abnormità funzionale, da cui, in termini meramente assertivi,ritiene viziato il provvedimento impugnato.4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare infavore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso l’8 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]