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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25712/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio e/o assenza/apparenza di motivazione del provvedimento di non luogo a deliberare sulla richiesta di revoca della detenzione domiciliare (in quanto già disposta la revoca), sono tutte aspecifiche in quanto, come ammesso dallo stesso ricorrente, sono quelle rivolte all'ordinanza già impugnata, tranne l'ultima che è manifestamente infondata (non risultando - e non essendo documentato - che il detenuto avesse chiesto di partecipare all'udienza, peraltro relativa ad una revoca di misura alternativa già disposta).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure di cui al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio e/o assenza/apparenza di motivazione del provvedimento di non luogo a deliberare sulla richiesta di revoca della detenzione domiciliare (in quanto già disposta la revoca), sono tutte aspecifiche in quanto, come ammesso dallo stesso ricorrente, sono quelle rivolte all'ordinanza già impugnata, tranne l'ultima che è manifestamente infondata (non risultando - e non essendo documentato - che il detenuto avesse chiesto di partecipare all'udienza, peraltro relativa ad una revoca di misura alternativa già disposta). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.
Sentenza Cassazione n. 25712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris