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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42779/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 90) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria scritta ritualmente depositata - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Va sottolineato, del resto, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità del prevenuto è stata fondata non soltanto sulla avvistabilità del pedone, ma anche e soprattutto sulla plausibile considerazione che il prevenuto non poteva non essersi accorto dell'investimento, tenuto conto dell'entità dell'urto e delle urla di dolore lanciate dal soggetto investito, certamente udite dal conducente dell'autoarticolato.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 90) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria scritta ritualmente depositata - avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Va sottolineato, del resto, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità del prevenuto è stata fondata non soltanto sulla avvistabilità del pedone, ma anche e soprattutto sulla plausibile considerazione che il prevenuto non poteva non essersi accorto dell'investimento, tenuto conto dell'entità dell'urto e delle urla di dolore lanciate dal soggetto investito, certamente udite dal conducente dell'autoarticolato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris