CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 49680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; ky‘i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti emessa il 20 maggio 2021, assolveva l'imputato dal reato di rapina aggravata ascrittogli con la formula per non aver commesso il fatto. La rapina aveva avuto ad oggetto beni mobili di proprietà delle persone offese, attese nel garage di casa da tre malviventi con volto travisato e guanti che usavano nei loro confronti violenza e minaccia. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo: 1) manifesta illogicità della motivazione. La Corte avrebbe svalutato la convergenza complessiva degli indizi a carico dell'imputato, attraverso, in primo luogo, la decisione di ritenere irrilevante per la prova del reato il contenuto delle intercettazioni effettuate presso il carcere ove l'imputato si trovava detenuto e conversava con un compagno di cella. In esse, secondo il ricorrente, vi sarebbe la prova che l'imputato avesse partecipato al fatto, avendo la Corte travisato la prova, come evidenziato ai fgg. 7 e segg. del ricorso. In particolare, dalla lettura offerta dal ricorrente di alcuni passaggi delle intercettazioni, non emergerebbe la circostanza, valorizzata dalla Corte, che l'imputato non conoscesse i tempi e le modalità della rapina e che non avesse voluto alleggerire la posizione dei correi dello specifico fatto per cui si procede proprio perché in esso coinvolto. La Corte, in secondo luogo, avrebbe sminuito la portata della prova costituita dall'impronta papillare rinvenuta sul rotolo di nastro adesivo che i rapinatori avevano portato con loro ed usato per immobilizzare le vittime. Sarebbe congetturale l'affermazione che tale impronta potesse essere stata lasciata dall'imputato in altro contesto estraneo alla rapina, circostanza rimasta senza spiegazione ragionevole e senza riferimenti processuali, non essendosi l'imputato, peraltro latitante all'epoca del fatto, sottrattosi all'interrogatorio avvalendosi della facoltà di non rispondere. Tali risultanze erano state ritenute di valore gravemente indiziario già in fase cautelare, sia dal Tribunale del riesame che dalla Corte di cassazione. La precisazione della Corte circa l'uso dei guanti da parte dei rapinatori non poteva fare escludere che i malviventi tali guanti non indossassero prima di essere al cospetto delle vittime. In definitiva, la Corte non avrebbe offerto una motivazione convincente idonea a superare quella di primo grado.Si dà atto che nell'interesse dell'imputato è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto alla prima argomentazione che attiene alla prova inerente al contenuto delle intercettazioni, la parte pubblica ricorrente non sembra tenere conto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Il Procuratore generale, nel censurare la sentenza impugnata, tende, appunto, ad offrire una diversa interpretazione del significato delle intercettazioni, tralasciando, peraltro, le indicazioni che risultano essere più decisive secondo la ricostruzione della Corte di merito. Vale a dire i passaggi nei quali l'imputato ripetutamente affermava al suo compagno di cella che egli non aveva commesso il delitto. Tale rilievo del giudice di appello, che ha la sua base oggettiva in quanto evidenziato ai fgg. 6-8 della sentenza impugnata, è stato arricchito dalla considerazione che in altro passaggio dei dialoghi lo stesso imputato mostrava di non conoscere le modalità della rapina e la direzione delle indagini nei suoi confronti, posto che faceva riferimento al fatto che il delitto fosse stato commesso da soggetti a volto scoperto invece che travisati e che vi sarebbe stata una individuazione fotografica della sua persona da parte delle vittime, alla quale, al contrario, non si era mai dato luogo durante le indagini. Le ulteriori affermazioni contenute nelle intercettazioni sono state ricondotte anch'esse all'assunto iniziale. Ne consegue che la conclusione cui è giunta la Corte in ordine alla assoluta irrilevanza indiziaria del contenuto delle intercettazioni, è priva di vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, circostanza che relega al merito ogni diversa considerazione del ricorrente. 2. Quanto al secondo profilo, inerente alla prova costituita dall'impronta papillare che era stata attribuita all'imputato secondo gli accertamenti tecnici in allora svolti dal RIS di Parma, la Corte ha sottolineato il dato non contestato che il rotolo di nastro adesivo nella cui parte interna tale impronta era stata ritrovata, non era, in primo luogo, nella disponibilità delle vittime prima della rapina, essendo stato portato dai malviventi sul luogo del fatto.Ad escludere che tale impronta potesse essere stata lasciata dall'imputato durante il delitto, è stata valorizzata, in secondo luogo, l'altra incontestata circostanza che i rapinatori, a detta delle persone offese, indossavano spessi guanti, circostanza confermata anche dall'ulteriore dato secondo cui sul lato esterno del rotolo e sul nastro adesivo utilizzato dai rapinatori si erano riscontrate tracce salivari non attribuibili all'imputato, elemento che il ricorso trascura. La conclusione della Corte, anche in questo caso, è priva di vizi logici in relazione alla circostanza che l'imputato non poteva aver lasciato l'impronta durante il delitto. Ne consegue che non può neanche essere censurata di illogicità la successiva considerazione della Corte di merito secondo la quale l'imputato poteva aver lasciato l'impronta in altro contesto spazio-temporale diverso dalla rapina, anche di tipo criminale come ha precisato la sentenza, in assenza di elementi certi che il deposito della traccia papillare potesse farsi risalire alle fasi immediatamente precedenti all'incontro con le vittime, allorquando i malviventi non indossavano i guanti. Tale ipotesi accusatoria sulla quale era stata basata la condanna di primo grado, tuttavia, è stata ritenuta non sufficientemente certa in quanto non dimostrata da alcuna evidenza probatoria, sicché correttamente la sentenza non ha potuto dedurne l'accertamento di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio rispetto alla diversa ricostruzione offerta e volta a retrodatare il momento in cui l'imputato era entrato in contatto con il rotolo usato dai rapinatori. Infine, non può neanche valorizzarsi il fatto che l'imputato non abbia fornito spiegazioni al processo sulla impronta, essendosi egli nell'interrogatorio avvalso della facoltà di non rispondere; la difesa, infatti - con argomenti che la Corte di appello, coerentemente con la decisione adottata, non ha approfondito ritenendoli superati ma della cui specificità ha dato atto a fg. 10 della sentenza - aveva messo in dubbio la riconducibilità dell'impronta allo Stentardo, anche attraverso la critica per mezzo di consulente tecnico delle conclusioni scientifiche adottate dal RIS di Parma. Non si può, pertanto, ritenere che la cosiddetta "vicinanza con la prova" imponeva che l'imputato fornisse spiegazioni, dal momento che la difesa aveva contestato la stessa conducenza del dato oggettivo di riferimento. In definitiva e per tutte le considerazioni che precedono, la sentenza di secondo grado ha offerto una ragionata e completa analisi dei dati processuali, non scalfita dalle deduzioni del ricorrente ed idonea a rendere immune la decisione sotto il profilo della sua maggiore efficacia persuasiva rispetto alla sentenza di primo grado, secondo le regole di diritto che devono applicarsi al caso (cfr. Sez. 4 U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, secondo cui Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022 Il Consigliere estensore