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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22010/2026

Testo disponibile della fonte

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toriello– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 9052/18, depositata il 19/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n. 250TERM001278/2016,con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno 2011, avevadeterminato maggiori imposte a titolo di Irpef per euro 6.663,00, oltreinteressi e sanzioni, in ragione dei redditi, solo in parte dichiarati,provenienti da due contratti di locazione immobiliare stipulati in data01/02/2010.Numero registro generale 13004/2019Numero sezionale 5027/2026Numero di raccolta generale 22010/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva che, con scrittureprivate dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aventi data certa desumibile dal timbro postaleapposto sulle stesse, erano stati ridotti i canoni concordati nei predetticontratti, sicché risultava corretto il reddito derivante dai rapporti locatizi,come rinegoziati, riportato nel modello RB della dichiarazione dei redditi.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, annullava le solesanzioni irrogate e rigettava nel resto le doglianze sollevate.2.

Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per vizio diextrapetizione/ultrapetizione e per mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato, ossia per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR sostenuto che, ai sensidell’art. 17 del d.P.R. n. 131/1986, la mancata registrazione degli accordiriduttivi dei canoni locatizi rendeva gli stessi inopponibiliall’Amministrazione finanziaria, sebbene tale questione non rientrasse nelthema decidendum, non avendo l’Ufficio mai eccepito tale profilo diinopponibilità dei predetti accordi.1.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.1.2 L’inammissibilità discende dal difetto di specificità, in quanto ilricorrente non ha trascritto il contenuto degli atti difensivi dell’Agenziadelle entrate, così impedendo a questa Corte di verificare seeffettivamente l’Ufficio non avesse mai eccepito l’inopponibilità, per difettodi registrazione, degli accordi riduttivi del canone locatizio.Numero registro generale 13004/2019Numero sezionale 5027/2026Numero di raccolta generale 22010/2026Data pubblicazione 27/06/20261.3 Il motivo è poi infondato nel merito, in quanto è lo stessoricorrente a sostenere di aver sollevato la questione in esame sia in primogrado che in appello, sicché non può ritenersi che la stessa fosse estraneaal thema decidendum, avendo, peraltro, l’Ufficio sempre difeso la pretesaerariale fatta valere con l’avviso di accertamento impugnato, e quindiribadito la necessità di tener conto del canone locatizio pattuito neglioriginari contratti, con conseguente negazione, in linea generale, dellaopponibilità degli accordi negoziali modificativi invocati dal contribuente.1.4 Inoltre, se è pur vero che il giudice, in applicazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., nonpuò pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni propostedalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovverodecidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e nonsono rilevabili d'ufficio, è altresì vero, per costante giurisprudenza diquesta Corte, che il giudice medesimo, in applicazione del principio iuranovit curia di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c., può comunqueassegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedottiin lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le normegiuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame eponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi daquelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. 03/03/2021, n. 5832;Cass. 09/04/2018, n. 8645).2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peraver la CTR ignorato il giudicato implicito che, all’esito della sentenza dellaCTP, si era formato in ordine all’inapplicabilità dell’art. 17 del d.P.R. n.131/1986.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Deve escludersi, nel caso di specie, la formazione del giudicato,in quanto la CTP ha del tutto omesso di esaminare, anche soloNumero registro generale 13004/2019Numero sezionale 5027/2026Numero di raccolta generale 22010/2026Data pubblicazione 27/06/2026implicitamente, la questione della opponibilità, nel caso di omessaregistrazione, delle scritture modificative del canone locatizio, tanto che lostesso contribuente, in sede di appello, ha richiamato nuovamente talequestione, appunto perché non decisa.Peraltro, anche a voler ipotizzare che la predetta questionecostituisse il presupposto logico-giuridico della statuizione di meritoadottata dalla CTP, l’impugnazione di quest’ultima non poteva nonestendersi automaticamente anche ai suoi presupposti, impedendo ilformarsi del giudicato implicito su questi ultimi, avendo questa Cortesostenuto che il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, nonsolo che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuoleessere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenzaindissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sullaseconda questione, ma anche che la questione decisa in modo espressonon sia stata impugnata (Cass., Sez.

U., 29/04/2003, n. 6632; Cass.27/10/2011, n. 22416; Cass. 12/03/2020, n. 7115; Cass. 04/11/2021, n.31653).3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 17 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., per aver la CTR erroneamente sostenuto che anche i contrattiriduttivi del canone locatizio fossero assoggettati all’onere di registrazionee che, in mancanza di tale adempimento, gli stessi non fossero opponibiliall’Amministrazione finanziaria.3.1 Il motivo è fondato.3.2 La CTR ha rigettato il gravame del contribuente assumendo che«La mancata registrazione dei secondi contratti di riduzione dei canoni dilocazione, rende gli stessi inopponibili all’Amministrazione finanziaria».Con tale statuizione i giudici d’appello si sono discostati dal principioaffermato da questa Corte secondo cui, in tema di reddito fondiario, lascrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggettaNumero registro generale 13004/2019Numero sezionale 5027/2026Numero di raccolta generale 22010/2026Data pubblicazione 27/06/2026all'obbligo fiscale di registrazione, potendo desumersi il minor redditoconseguito e, quindi, la minor imposta dovuta dal contribuente, da altrimezzi di prova (Cass. 09/03/2022, n. 7644; Cass. 24/07/2023, n. 22163).Nella specie, pertanto, ciò che rileva, ai fini della decisione, non è lamancata registrazione dell’accordo riduttivo del canone locatizio, bensì lavalutazione, sul piano probatorio, dell’avvenuta stipula di un siffattoaccordo, sulla base, però, di un accertamento di fatto che va demandatoal giudice del merito.4.

Ne consegue che va accolto il terzo motivo di ricorso,inammissibile il primo, rigettato il secondo, e la sentenza impugnata vacassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,perché proceda a nuovo giudizio attenendosi agli indicati principi eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, rigettato ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toriello– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 9052/18, depositata il 19/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n. 250TERM001278/2016,con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno 2011, avevadeterminato maggiori imposte a titolo di Irpef per euro 6.663,00, oltreinteressi e sanzioni, in ragione dei redditi, solo in parte dichiarati,provenienti da due contratti di locazione immobiliare stipulati in data01/02/2010.Numero registro generale 13004/2019Numero sezionale 5027/2026Numero di raccolta generale 22010/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva che, con scrittureprivate dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aventi data certa desumibile dal timbro postaleapposto sulle stesse, erano stati ridotti i canoni concordati nei predetticontratti, sicché risultava corretto il reddito derivante dai rapporti locatizi,come rinegoziati, riportato nel modello RB della dichiarazione dei redditi.La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, annullava le solesanzioni irrogate e rigettava nel resto le doglianze sollevate.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale rigettava il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per vizio diextrapetizione/ultrapetizione e per mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato, ossia per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR sostenuto che, ai sensidell’art. 17 del d.P.R. n. 131/1986, la mancata registrazione degli accordiriduttivi dei canoni locatizi rendeva gli stessi inopponibiliall’Amministrazione finanziaria, sebbene tale questione non rientrasse nelthema decidendum, non avendo l’Ufficio mai eccepito tale profilo diinopponibilità dei predetti accordi.1.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.1.2 L’inammissibilità discende dal difetto di specificità, in quanto ilricorrente non ha trascritto il contenuto degli atti difensivi dell’Agenziadelle entrate, così impedendo a questa Corte di verificare seeffettivamente l’Ufficio non avesse mai eccepito l’inopponibilità, per difettodi registrazione, degli accordi riduttivi del canone locatizio.Numero registro generale 13004/2019Numero sezionale 5027/2026Numero di raccolta generale 22010/2026Data pubblicazione 27/06/20261.3 Il motivo è poi infondato nel merito, in quanto è lo stessoricorrente a sostenere di aver sollevato la questione in esame sia in primogrado che in appello, sicché non può ritenersi che la stessa fosse estraneaal thema decidendum, avendo, peraltro, l’Ufficio sempre difeso la pretesaerariale fatta valere con l’avviso di accertamento impugnato, e quindiribadito la necessità di tener conto del canone locatizio pattuito neglioriginari contratti, con conseguente negazione, in linea generale, dellaopponibilità degli accordi negoziali modificativi invocati dal contribuente.1.4 Inoltre, se è pur vero che il giudice, in applicazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., nonpuò pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni propostedalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovverodecidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e nonsono rilevabili d'ufficio, è altresì vero, per costante giurisprudenza diquesta Corte, che il giudice medesimo, in applicazione del principio iuranovit curia di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c., può comunqueassegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedottiin lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le normegiuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame eponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi daquelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. 03/03/2021, n. 5832;Cass. 09/04/2018, n. 8645).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., peraver la CTR ignorato il giudicato implicito che, all’esito della sentenza dellaCTP, si era formato in ordine all’inapplicabilità dell’art. 17 del d.P.R. n.131/1986.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Deve escludersi, nel caso di specie, la formazione del giudicato,in quanto la CTP ha del tutto omesso di esaminare, anche soloNumero registro generale 13004/2019Numero sezionale 5027/2026Numero di raccolta generale 22010/2026Data pubblicazione 27/06/2026implicitamente, la questione della opponibilità, nel caso di omessaregistrazione, delle scritture modificative del canone locatizio, tanto che lostesso contribuente, in sede di appello, ha richiamato nuovamente talequestione, appunto perché non decisa.Peraltro, anche a voler ipotizzare che la predetta questionecostituisse il presupposto logico-giuridico della statuizione di meritoadottata dalla CTP, l’impugnazione di quest’ultima non poteva nonestendersi automaticamente anche ai suoi presupposti, impedendo ilformarsi del giudicato implicito su questi ultimi, avendo questa Cortesostenuto che il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, nonsolo che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuoleessere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenzaindissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sullaseconda questione, ma anche che la questione decisa in modo espressonon sia stata impugnata (Cass., Sez. U., 29/04/2003, n. 6632; Cass.27/10/2011, n. 22416; Cass. 12/03/2020, n. 7115; Cass. 04/11/2021, n.31653).3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 17 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., per aver la CTR erroneamente sostenuto che anche i contrattiriduttivi del canone locatizio fossero assoggettati all’onere di registrazionee che, in mancanza di tale adempimento, gli stessi non fossero opponibiliall’Amministrazione finanziaria.3.1 Il motivo è fondato.3.2 La CTR ha rigettato il gravame del contribuente assumendo che«La mancata registrazione dei secondi contratti di riduzione dei canoni dilocazione, rende gli stessi inopponibili all’Amministrazione finanziaria».Con tale statuizione i giudici d’appello si sono discostati dal principioaffermato da questa Corte secondo cui, in tema di reddito fondiario, lascrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggettaNumero registro generale 13004/2019Numero sezionale 5027/2026Numero di raccolta generale 22010/2026Data pubblicazione 27/06/2026all'obbligo fiscale di registrazione, potendo desumersi il minor redditoconseguito e, quindi, la minor imposta dovuta dal contribuente, da altrimezzi di prova (Cass. 09/03/2022, n. 7644; Cass. 24/07/2023, n. 22163).Nella specie, pertanto, ciò che rileva, ai fini della decisione, non è lamancata registrazione dell’accordo riduttivo del canone locatizio, bensì lavalutazione, sul piano probatorio, dell’avvenuta stipula di un siffattoaccordo, sulla base, però, di un accertamento di fatto che va demandatoal giudice del merito.4. Ne consegue che va accolto il terzo motivo di ricorso,inammissibile il primo, rigettato il secondo, e la sentenza impugnata vacassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,perché proceda a nuovo giudizio attenendosi agli indicati principi eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibile il primo, rigettato ilsecondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]