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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03416/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha esposto i motivi di impugnazione ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 26 ottobre 2021 la Corte di assise di appello di Torino - a seguito dell'annullamento con rinvio limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, disposto da questa Corte con pronuncia del 22 aprile 2021 - ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA] le predette circostanze con giudizio di subvalenza rispetto alla ritenuta aggravante della premeditazione ed ha confermato la pena di anni trenta di reclusione, irrogata all'imputato all'esito di giudizio abbreviato per l'omicidio, per l'appunto premeditato, di [OSCURATO:PERSONA] I (capo a.) e per il reato, unificato per continuazione, di porto illegale di arma comune da sparo aggravato ex art. 61 n. 2 cod. pen. (capo b.), commessi in Pombia il 4 aprile 2017.

2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un motivo cui hanno fatto seguito motivi nuovi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il ricorso - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - sono state denunciate la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione.

Ad avviso della difesa, la Corte territoriale pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, le avrebbe stimate minusvalenti per il tramite di un percorso argomentativo viziato che non avrebbe compiutamente considerato quanto esposto dall'imputato (in particolare in sede di incidente probatorio), alle cui dichiarazioni si deve l'affermazione della responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il rinvio a giudizio del mandante Cauchi (che altrimenti non sarebbe stato identificato, diversamente da quanto illogicamente esposto dalla Corte di appello, atteso che constava soltanto un suo contatto telefonico con l'imputato, di cui però era datore di lavoro) e in difetto delle quali non sarebbe stato possibile neppure contestare l'aggravante della premeditazione.

Peraltro, in maniera del tutto illogica sarebbe stato attribuito un fine utilitaristico e condizionato dalle emergenze investigative, oltre che un contenuto non pienamente esaustivo sulla collocazione criminale del Cauchi e della vittima, alle dichiarazioni del Lembo non considerando nemmeno i timori di rappresaglie e le conseguenze cui egli si è esposto, né che egli ha chiamato in correità anche un amico (il [OSCURATO:PERSONA]); e, alla stregua di previsto dalla normativa «in altri contesti» (segnatamente in materia di reati connessi ad attività mafiose e di stupefacenti) per i soggetti che collaborano, il ricorrente meriterebbe un giudizio quantomeno di equivalenza nelle circostanze attenuanti generiche che ovviamente avrebbe un'incidenza di grande momento sulla pena irrogata.

2.2. Con i motivi aggiunti la difesa ha ribadito quanto già argomentato con il ricorso ed ha rappresentato che è intervenuta pronuncia (che ha compiegato in copia, unitamente all'autorizzazione al rilascio di essa) con la quale Corte d'Assise di appello di Torino ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in discorso, attribuendo determinante importanza alle dichiarazioni del Lembo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella propria requisitoria scritta (da apprezzare come memoria, essendosi proceduto alla trattazione del giudizio alla presenza delle parti) ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, deducendo che il Giudice del rinvio avrebbe compiuto una disamina approfondita della portata della confessione dell'imputato, riconoscendo sulla scorta di essa le circostanze attenuanti generiche con giudizio di subvalenza, in forza di valutazioni di merito che, non presentando contraddittorietà e vizi motivazionali, non possono essere censurate in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Anzitutto, in ordine alla sentenza allegata alla menzionata memoria difensiva, occorre rilevare che «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); e, mediante l'offerta in produzione del detto provvedimento, la difesa ha devoluto a questa Corte un'attività di apprezzamento (della rilevanza delle dichiarazioni del Lembo) da compiersi nel contesto degli elementi già raccolti e valutati nella sentenza impugnata, che per l'appunto non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione.

2. Ciò posto, il ricorrente non ha prospettato la violazione della legge penale - che «riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta)» - ma ha dedotto l'«erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta», ossia soltanto un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

Parimenti, è del tutto incongruo rispetto alle deduzioni in esso contenute il richiamo contenuto nell'indicazione del motivo di ricorso all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene alla violazione delle norme processuali (previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) che, tuttavia, non è stata allegata.

2.1. Così delimitato l'ambito devoluto a questa Corte dall'impugnazione, deve osservarsi che: ?r( - la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - difatti, in tema di vizi della motivazione, «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf.

Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); - e «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02).

2.2. Ebbene, nel caso in esame la Corte distrettuale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche all'imputato, in ragione della sua confessione.

Tuttavia - per quel che qui più interessa - ha negato ad esse una valenza tale da poter pervenire anche solo a un giudizio di equivalenza: - anzitutto, escludendo l'effettiva spontaneità della confessione e del contributo alle indagini offerto dalle dichiarazioni del Lembo, rimarcando la progressione narrativa delle diverse versioni fornite nel tempo (ritenendo che l'imputato abbia di volta in volta arricchito il contenuto delle proprie deposizioni, nelle varie occasioni in cui è stato escusso, solo man mano che le investigazioni acquisivano altri elementi), così ritenendola di modesto valore (sia in relazione al fatto e alla responsabilità altrui che al contesto criminale in cui esso si è collocato); - di conseguenza, ritenendo che le propalazioni del Lembo non potessero neppure compensare il disvalore della premeditazione, indicando lo specifico modus operandi che ha condotto all'omicidio, oltre all'efferatezza con cui è stato perpetrato.

Si tratta di un iter argomentativo non manifestamente illogico, segnatamente nella parte in cui ha apprezzato il contenuto delle deposizioni dell'imputato rispetto alla ritenuta aggravante, la cui congruità agli elementi in atti non può qui essere sindacata in particolare poiché è stato dedotto con la necessaria specificità il travisamento della prova (in ordine alle dette propalazioni), né a fortiori per il tramite di un diverso apprezzamento di fatto che pure il ricorso finisce col devolvere a questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha esposto i motivi di impugnazione ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 ottobre 2021 la Corte di assise di appello di Torino - a seguito dell'annullamento con rinvio limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, disposto da questa Corte con pronuncia del 22 aprile 2021 - ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA] le predette circostanze con giudizio di subvalenza rispetto alla ritenuta aggravante della premeditazione ed ha confermato la pena di anni trenta di reclusione, irrogata all'imputato all'esito di giudizio abbreviato per l'omicidio, per l'appunto premeditato, di [OSCURATO:PERSONA] I (capo a.) e per il reato, unificato per continuazione, di porto illegale di arma comune da sparo aggravato ex art. 61 n. 2 cod. pen. (capo b.), commessi in Pombia il 4 aprile 2017. 2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un motivo cui hanno fatto seguito motivi nuovi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il ricorso - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - sono state denunciate la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante della premeditazione. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, le avrebbe stimate minusvalenti per il tramite di un percorso argomentativo viziato che non avrebbe compiutamente considerato quanto esposto dall'imputato (in particolare in sede di incidente probatorio), alle cui dichiarazioni si deve l'affermazione della responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il rinvio a giudizio del mandante Cauchi (che altrimenti non sarebbe stato identificato, diversamente da quanto illogicamente esposto dalla Corte di appello, atteso che constava soltanto un suo contatto telefonico con l'imputato, di cui però era datore di lavoro) e in difetto delle quali non sarebbe stato possibile neppure contestare l'aggravante della premeditazione. Peraltro, in maniera del tutto illogica sarebbe stato attribuito un fine utilitaristico e condizionato dalle emergenze investigative, oltre che un contenuto non pienamente esaustivo sulla collocazione criminale del Cauchi e della vittima, alle dichiarazioni del Lembo non considerando nemmeno i timori di rappresaglie e le conseguenze cui egli si è esposto, né che egli ha chiamato in correità anche un amico (il [OSCURATO:PERSONA]); e, alla stregua di previsto dalla normativa «in altri contesti» (segnatamente in materia di reati connessi ad attività mafiose e di stupefacenti) per i soggetti che collaborano, il ricorrente meriterebbe un giudizio quantomeno di equivalenza nelle circostanze attenuanti generiche che ovviamente avrebbe un'incidenza di grande momento sulla pena irrogata. 2.2. Con i motivi aggiunti la difesa ha ribadito quanto già argomentato con il ricorso ed ha rappresentato che è intervenuta pronuncia (che ha compiegato in copia, unitamente all'autorizzazione al rilascio di essa) con la quale Corte d'Assise di appello di Torino ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio in discorso, attribuendo determinante importanza alle dichiarazioni del Lembo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, nella propria requisitoria scritta (da apprezzare come memoria, essendosi proceduto alla trattazione del giudizio alla presenza delle parti) ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, deducendo che il Giudice del rinvio avrebbe compiuto una disamina approfondita della portata della confessione dell'imputato, riconoscendo sulla scorta di essa le circostanze attenuanti generiche con giudizio di subvalenza, in forza di valutazioni di merito che, non presentando contraddittorietà e vizi motivazionali, non possono essere censurate in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Anzitutto, in ordine alla sentenza allegata alla menzionata memoria difensiva, occorre rilevare che «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); e, mediante l'offerta in produzione del detto provvedimento, la difesa ha devoluto a questa Corte un'attività di apprezzamento (della rilevanza delle dichiarazioni del Lembo) da compiersi nel contesto degli elementi già raccolti e valutati nella sentenza impugnata, che per l'appunto non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione. 2. Ciò posto, il ricorrente non ha prospettato la violazione della legge penale - che «riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta)» - ma ha dedotto l'«erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta», ossia soltanto un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). Parimenti, è del tutto incongruo rispetto alle deduzioni in esso contenute il richiamo contenuto nell'indicazione del motivo di ricorso all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene alla violazione delle norme processuali (previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) che, tuttavia, non è stata allegata. 2.1. Così delimitato l'ambito devoluto a questa Corte dall'impugnazione, deve osservarsi che: ?r( - la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che richiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - difatti, in tema di vizi della motivazione, «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); - e «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). 2.2. Ebbene, nel caso in esame la Corte distrettuale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche all'imputato, in ragione della sua confessione. Tuttavia - per quel che qui più interessa - ha negato ad esse una valenza tale da poter pervenire anche solo a un giudizio di equivalenza: - anzitutto, escludendo l'effettiva spontaneità della confessione e del contributo alle indagini offerto dalle dichiarazioni del Lembo, rimarcando la progressione narrativa delle diverse versioni fornite nel tempo (ritenendo che l'imputato abbia di volta in volta arricchito il contenuto delle proprie deposizioni, nelle varie occasioni in cui è stato escusso, solo man mano che le investigazioni acquisivano altri elementi), così ritenendola di modesto valore (sia in relazione al fatto e alla responsabilità altrui che al contesto criminale in cui esso si è collocato); - di conseguenza, ritenendo che le propalazioni del Lembo non potessero neppure compensare il disvalore della premeditazione, indicando lo specifico modus operandi che ha condotto all'omicidio, oltre all'efferatezza con cui è stato perpetrato. Si tratta di un iter argomentativo non manifestamente illogico, segnatamente nella parte in cui ha apprezzato il contenuto delle deposizioni dell'imputato rispetto alla ritenuta aggravante, la cui congruità agli elementi in atti non può qui essere sindacata in particolare poiché è stato dedotto con la necessaria specificità il travisamento della prova (in ordine alle dette propalazioni), né a fortiori per il tramite di un diverso apprezzamento di fatto che pure il ricorso finisce col devolvere a questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spes
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