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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 1974

Cassazione n. 26246/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • POERIO Pasquale [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1974 avverso l'ordinanza dell'11/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentiti i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola (entrambi del foro di [OSCURATO:PERSONA]), e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO 1.Con ordinanza dell'11/11/2021 il Tribunale di Catanzaro decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza n.26748/2021 emessa il 10/06/2021 - dep. 13/07/2021 dalla Corte di Cassazione, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 03/03/2021 della Corte di Appello di Catanzaro, avente ad oggetto il sequestro preventivo di numerosi beni - mobili, immobili, quote societarie, imprese e complessi aziendali di proprietà e/o di fatto - direttamente o indirettamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra i quali era l'intero patrimonio aziendale e l'intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede legale in i Roma, oltre tre unità locali ad Isola di [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] si riteneva essere fittiziamente socio unico e amministratore.

2. Sosteneva il giudice di rinvio che nelle more del giudizio la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 9 giugno 2021 aveva confermato, oltre la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati, anche la confisca dei beni in sequestro, sì che la decisione cautelare non poteva a priori porsi come alternativa e potenzialmente in conflitto con quella di merito, attesa la "funzione servente" del primo procedimento rispetto all'altro.

3. Avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio hanno proposto nuovo ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. 3.1 Con il primo motivo sono stati eccepiti la violazione di legge (artt. 627 - 125, comma 3 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente ha sostenuto di doversi considerarsi terzo rispetto alla misura reale e, dunque, legittimato a proporre ricorso per la restituzione, posto che era stato reintegrato nel possesso di tutti i beni e nel ruolo di amministratore - legale rappresentante della n [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20/01/2021 n. 4924 sul presupposto dell'intervenuta sentenza assolutoria nei suoi confronti per non aver commesso il fatto, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

L'intero patrimonio aziendale e il capitale sociale, tuttavia, erano stati nuovamente sequestrati con ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro del 03/03/2021 nei confronti di diversi soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale ordinanza non poteva tuttavia avere efficacia vincolante in ordine alla posizione di esso ricorrente, socio unico e amministratore della società I! [OSCURATO:SOCIETA], in assenza di motivazione in ordine all'intestazione fittizia, indagine specificamente assegnata al giudice di rinvio con la pronuncia rescindente. 3.2 Con il secondo motivo i suddetti vizi sono stati riferiti all'obbligo di attenersi ai principi enunciati nella sentenza di annullamento, alla violazione dell'art. 42 Cost. in tema di inviolabilità del diritto di proprietà ed all'obbligo di motivazione dei provvedimenti in materia di sequestro.

4. Il ricorso è fondato.

La sentenza rescindente ha infatti rilevato, in primis, che la Corte di appello si era limitata a svolgere scarne ed assertive considerazioni circa i presupposti della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della società il [OSCURATO:SOCIETA] senza illustrare gli elementi specifici della reputata interposizione fittizia.

L'approfondimento richiesto a riguardo è del tutto assente nella motivazione del provvedimento impugnato che si limita, in termini apodittici, a rilevare "che, nelle more del giudizio, la Corte di Appello di Catanzaro - prima sezione penale - con sentenza del 9 giugno 2021 confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandolo altresì colpevole dei reati di cui ai capi 86), 92), 106) e 114)...confermando, altresì, la confisca dei beni in sequestri disposta con la sentenza di primo grado; che "il procedimento cautelare ha una funzione servente rispetto al procedimento di merito...con la conseguenza che il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del fumus delicti e del periculum in mora, dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione".

5. Orbene, non solo lo scarno riferimento al numero di ciascun capo di imputazione per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna non costituisce esaustivo riscontro sull'altra questione oggetto di rinvio (le ragioni per le quali si imponga l'ablazione delle specifica società in oggetto, in particolare se a fini impeditivi ovvero a fini di confisca, precisandosi perché l'azienda debba ritenersi strumento del delitto di associazione mafiosa ovvero canale di reimpiego di capitali illeciti o ancora bene di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti dei coniugi Poerio); soprattutto, l'ordinanza impugnata non indica gli elementi della interposizione fittizia, in base ai quali il ricorrente, pur formalmente proprietario de [OSCURATO:PERSONA], sarebbe solo una "testa di legno", per esserne [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo titolare.

6. Persistendo le lacune motivazionali già evidenziate da questa Corte, si impone nuovamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • POERIO Pasquale [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1974 avverso l'ordinanza dell'11/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentiti i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascola (entrambi del foro di [OSCURATO:PERSONA]), e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Crotone che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1.Con ordinanza dell'11/11/2021 il Tribunale di Catanzaro decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza n.26748/2021 emessa il 10/06/2021 - dep. 13/07/2021 dalla Corte di Cassazione, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del 03/03/2021 della Corte di Appello di Catanzaro, avente ad oggetto il sequestro preventivo di numerosi beni - mobili, immobili, quote societarie, imprese e complessi aziendali di proprietà e/o di fatto - direttamente o indirettamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra i quali era l'intero patrimonio aziendale e l'intero capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede legale in i Roma, oltre tre unità locali ad Isola di [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] si riteneva essere fittiziamente socio unico e amministratore. 2. Sosteneva il giudice di rinvio che nelle more del giudizio la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 9 giugno 2021 aveva confermato, oltre la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati, anche la confisca dei beni in sequestro, sì che la decisione cautelare non poteva a priori porsi come alternativa e potenzialmente in conflitto con quella di merito, attesa la "funzione servente" del primo procedimento rispetto all'altro. 3. Avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio hanno proposto nuovo ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. 3.1 Con il primo motivo sono stati eccepiti la violazione di legge (artt. 627 - 125, comma 3 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente ha sostenuto di doversi considerarsi terzo rispetto alla misura reale e, dunque, legittimato a proporre ricorso per la restituzione, posto che era stato reintegrato nel possesso di tutti i beni e nel ruolo di amministratore - legale rappresentante della n [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20/01/2021 n. 4924 sul presupposto dell'intervenuta sentenza assolutoria nei suoi confronti per non aver commesso il fatto, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. L'intero patrimonio aziendale e il capitale sociale, tuttavia, erano stati nuovamente sequestrati con ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro del 03/03/2021 nei confronti di diversi soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale ordinanza non poteva tuttavia avere efficacia vincolante in ordine alla posizione di esso ricorrente, socio unico e amministratore della società I! [OSCURATO:SOCIETA], in assenza di motivazione in ordine all'intestazione fittizia, indagine specificamente assegnata al giudice di rinvio con la pronuncia rescindente. 3.2 Con il secondo motivo i suddetti vizi sono stati riferiti all'obbligo di attenersi ai principi enunciati nella sentenza di annullamento, alla violazione dell'art. 42 Cost. in tema di inviolabilità del diritto di proprietà ed all'obbligo di motivazione dei provvedimenti in materia di sequestro. 4. Il ricorso è fondato. La sentenza rescindente ha infatti rilevato, in primis, che la Corte di appello si era limitata a svolgere scarne ed assertive considerazioni circa i presupposti della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] della società il [OSCURATO:SOCIETA] senza illustrare gli elementi specifici della reputata interposizione fittizia. L'approfondimento richiesto a riguardo è del tutto assente nella motivazione del provvedimento impugnato che si limita, in termini apodittici, a rilevare "che, nelle more del giudizio, la Corte di Appello di Catanzaro - prima sezione penale - con sentenza del 9 giugno 2021 confermava la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandolo altresì colpevole dei reati di cui ai capi 86), 92), 106) e 114)...confermando, altresì, la confisca dei beni in sequestri disposta con la sentenza di primo grado; che "il procedimento cautelare ha una funzione servente rispetto al procedimento di merito...con la conseguenza che il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del fumus delicti e del periculum in mora, dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione". 5. Orbene, non solo lo scarno riferimento al numero di ciascun capo di imputazione per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna non costituisce esaustivo riscontro sull'altra questione oggetto di rinvio (le ragioni per le quali si imponga l'ablazione delle specifica società in oggetto, in particolare se a fini impeditivi ovvero a fini di confisca, precisandosi perché l'azienda debba ritenersi strumento del delitto di associazione mafiosa ovvero canale di reimpiego di capitali illeciti o ancora bene di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti dei coniugi Poerio); soprattutto, l'ordinanza impugnata non indica gli elementi della interposizione fittizia, in base ai quali il ricorrente, pur formalmente proprietario de [OSCURATO:PERSONA], sarebbe solo una "testa di legno", per esserne [OSCURATO:PERSONA] l'effettivo titolare. 6. Persistendo le lacune motivazionali già evidenziate da questa Corte, si impone nuovamente l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso in Roma
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