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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1996

Cassazione n. 21620/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Cui 04IRI1Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1996 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, indicata in epigrafe, che ha confermato quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, che aveva ritenuto la responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto previsto dall'art. 495 cod. pen., perché, essendo stato richiesto all'attuale ricorrente, da parte di personale della Polizia di Stato, di dichiarare le proprie generalità, Gashi ne dichiarava di false.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata - negando la sussistenza di un diritto al silenzio in ordine alla richiesta di declinare le generalità - non si sarebbe confrontata con la prospettazione difensiva che invece faceva riferimento all'assenza di un obbligo di «dire la verità», allorché dalla dichiarazione delle proprie generalità possa derivare una conseguenza negativa per il dichiarante, come, nel caso concreto, la sottoposizione al procedimento di espulsione, l'incriminazione per il delitto previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 289 del 1998, la limitazione della libertà personale presso un Centro di permanenza.

In sostanza la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi non con il diritto al silenzio, bensì con il diritto di rendere dichiarazioni mendaci in forza del principio nemo tenetur se detegere.

Inoltre, la Corte di appello avrebbe, citando la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, equiparato la situazione valutata dalla Corte delle leggi, relativa a dichiarazioni rese da soggetto indagato, a quella del Gashi, che invece non era né indagato né imputato.Anche il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione n. 4264 del 2022, da parte della sentenza impugnata, risulterebbe non escludere l'applicazione del principio nemo tenetur se detegere.

Infine, la Corte di appello non avrebbe valutato che l'art. 495 cod. pen. continua a richiedere che le false dichiarazioni siano destinate a essere riprodotte in un atto fidefaciente, non essendo sufficiente la sola percezione delle stesse da parte del pubblico ufficiale.

3. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando la irrisorietà del danno cagionato, nonché la personalità dell'imputato non ostativa, comprovata dalla scelta del rito abbreviato, difettando del tutto la motivazione riguardo alla negazione della pronuncia invocata.

4. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 4.1 Quanto all'ultimo rilievo difensivo, relativo alla necessità che la dichiarazione falsa ex art. 495 cod. pen. debba rifluire o sia destinata a rifluire in un atto fidefaciente, la censura è manifestamente infondata.

A ben vedere il ricorrente non si confronta con la modifica dell'art. 495 cod. pen. avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b-ter), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha escluso dal testo della norma la necessità che la dichiarazione false fosse effettuata «in atto pubblico» o fosse «destinata a essere riprodotta in un atto pubblico».

In tal senso, deve qui richiamarsi l'orientamento prevalente e più recente, espresso da ultimo da Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 24/01/2022, Dell'Orno, Rv. 282650 - 01, che ha affermato in motivazione che nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante il delitto di consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, dal che l'esclusione del rilievo della successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato (sul punto, nello stesso senso, Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01, ha esplicitamente affermato che il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico; conf.: N. 21863 del 2010 Rv. 247353 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 3015 del 2025, ric.

Maini, n.m., in motivazione par. 1.2; Sez. 7, n. 45155 del 2024, ric.

Casola, n.m., in motivazione fol. 1; in relazione alla «parallela» fattispecie dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01).L'orientamento, a volte citato in dottrina come di segno opposto, in vero rappresenta la destinazione ad atto pubblico della attestazione (falsa) come elemento di prova ulteriore e distintivo rispetto alla sussidiaria fattispecie dell'art. 496 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01, in motivazione ha chiarito che la tesi, secondo la quale l'autore del reato debba essere «in grado di avvedersi che le [proprie] dichiarazioni [siano] destinate ad essere inserite in un atto pubblico, è errata in diritto, poiché pretende di assegnare all'inserimento in un atto pubblico della dichiarazione falsa la natura di requisito del delitto ex art. 495 cod. perì., requisito che, invece, non è contemplato nella norma incriminatrice speciale e che, quindi, non può essere adottato a criterio discretivo tra le due fattispecie di falso in discussione».

Nello stesso senso, è stato ritenuto, in modo condivisibile, che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di «attestazione» preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (così Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658; nello stesso senso, essendo il riferimento alla destinazione ad atto pubblico esclusivamente elemento sintomatico della natura «attestativa» della dichiarazione resa, Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, dep. 05/02/2015, Cantini, Rv. 262667 - 01). 4.2 Deve pertanto ribadirsi che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che fornisca a un pubblico ufficiale, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione - indipendentemente dalla non necessaria riproduzione della dichiarazione in un atto pubblico - che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. 4.3 In ordine alla ulteriore censura mossa con il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi da subito come la Corte di appello abbia richiamato la parte della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023 che, certamente, fa riferimento al diritto al silenzio dell'indagato e all' imputato, escludendo tale diritto in relazione «alle domande relative alle proprie generalità e a quant'altro può valere a identificarli».

In sostanza, la Corte di appello richiama la sancita - dalla Corte costituzionale - inderogabilità del dovere a rendere dichiarazioni veritiere in ordine alle proprie generalità, cosicché il richiamo non è assolutamente da intendersi come peregrino, a differenza di quanto sostiene il ricorrente.Vale bene richiamare la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi: 1) l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. 2) l'art. 495, comma 1 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art.21 disp. att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.

Sez. 5, n. 33201 del 21/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286786 - 01 ha chiarito come la Consulta, a proposito del diritto al silenzio - garantito sia dalla nostra Costituzione che dalle fonti sovranazionali - abbia rilevato che la mancata previsione dell'avviso all'imputato del diritto di non rispondere alle domande previste dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. — si badi, ad eccezione di quelle che riguardano le sue generalità anagrafiche — confligge con il diritto dell'imputato a non fornire informazioni potenzialmente utilizzabili contra reum, incombendo l'onere della raccolta di queste ultime sul pubblico ministero.

Informazioni a carico che possono derivare, tra l'altro, dalle notizie circa i precedenti penali, notizie potenzialmente foriere di conseguenze negative per il dichiarante (si pensi alla recidiva ovvero alla pericolosità sociale).

Ne consegue — ha sostenuto la Corte costituzionale — che, qualora non siano precedute dagli avvisi di cui all'art. 64 cit., anche le dichiarazioni preliminari all'interrogatorio devono restare colpite dalla sanzione di inutilizzabilità di cui al comma 1-bis della medesima disposizione.

Una volta garantito il diritto al silenzio, tuttavia, la Corte costituzionale ha negato una piena equiparazione tra le dichiarazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. e quelle attinenti al fatto contestato, la cui falsità non comporta sanzioni, salvo i casi in cui si commettano i reati di cui agli artt. 367 e 368 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha ritenuto, infatti, che, una volta che l'avviso sia stato fornito e che, ciò nonostante, il dichiarante abbia accettato di rendere le dichiarazioni preliminari di cui all'art. 21 cit. e le abbia rese false, ciò possa integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto: «L.] non appare a questa Corte irragionevole che - laddove l'interessato rinunci consapevolmente a esercitare quel diritto - il legislatore possa vietargli di rendere dichiarazioni false sulle circostanze relative alla propria persona e prevedere una sanzione penale nel caso di inosservanza di tale divieto». 4.3 Delimitato l'ambito e la ragione del richiamo da parte della Corte di appello dell'intervento della Corte costituzionale, va anche evidenziato, a riprova della manifesta infondatezza del motivo, che plurime pronunce di questa Corte di legittimità hanno confermato il principio per cui sussiste un obbligo inderogabile, quanto alle dichiarazioni delle proprie generalità.

4.4. Per quanto concerne il dichiarante già indagato, si richiama, fra le altre, Sez. 7, n. 50588 del 2023, ric.

Zefi, n.m., che ha affermato «che la condotta punita ai sensi dell'art. 495 cod. pen., al quale si vuole estendere, in bonam partem, l'applicazione della scusante di cui all'art. 384 cod. pen., è proprio coerente al sistema, in relazione al riconosciuto principio generale, ex art. 64 cod. proc. pen., del nemo tenetur se detegere invocato dalla difesa, rispetto al quale, però, è espressamente escluso dal legislatore tutto ciò che concerne le dichiarazioni relative alle proprie generalità e le notizie che valgano all'identificazione dell'imputato o indagato che, invece, quest'ultimo, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha, invece, l'obbligo di fornire».

Nello stesso senso, Sez. 5, n. 27563 del 2023, ric.

Beneventi, sempre in relazione a indagato tratto in arresto che aveva reso dichiarazioni false quanto alle generalità alla polizia giudiziaria, in sede di identificazione: non può trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, dep. 2022, Orlando, Rv. 282740; Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876 che ha riconosciuto la sussistenza del reato in rassegna a carico di un soggetto che, colpito da mandato di arresto internazionale, aveva fornito false generalità alla polizia giudiziaria che procedeva alla sua identificazione). 4.5 Se dunque, rispetto all'indagato, l'obbligo dichiarativo delle generalità è esplicitamente affermato dalla Corte costituzionale e dalle sentenze di questa Corte di legittimità, ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per il soggetto, come l'attuale imputato, non indagato.

Va ribadito che, pertanto, il senso del richiamo da parte della Corte di appello dei principi declinati dalla Corte costituzionale serve a comprovare come, anche per il soggetto non indagato sussiste - a maggior ragione, stante l'assenza di un proprio statuto di garanzia - l'inderogabilità dell'obbligo di dichiarare le proprie generalità non sia suscettibile di essere oggetto dell'esercizio del diritto al silenzio, ovvero del diritto a mentire.

E ciò, pur nelle differenze che distinguono il caso in esame da quello oggetto della valutazione della Corte costituzionale.

A tal proposito, in modo condivisibile Sez. 5, n. 32138 del 2024, ric.

Rigamonti, n.m., in motivazione al par. 3, ha osservato come «la pronuncia della Corte costituzionale riguarda le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in un procedimento penale in cui il dichiarante rivestiva la posizione di indagato o imputato e che essa ha costituito una coerente e condivisibile applicazione del diritto di difesa e, dunque, della garanzia offerta all'accusato di non doversi dichiarare colpevole.

Dunque, la sentenza in questione non riguarda certamente la situazione del soggetto che, non rivestendo la qualità di indagato o imputato, sia stato interpellato sulla propria identità dall'autorità di polizia o da altro pubblico ufficiale per ragioni connesse a un qualche accertamento amministrativo e rispetto al quale, pertanto, non vi è alcuna specifica esigenza di garanzia correlata, né rispetto al diritto di non rispondere, né rispetto a un diritto di essere informati delle conseguenze giuridiche, tenuto conto dell'onere incombente in capo ai consociati di conoscere il generale contenuto dei precetti penali».In un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame, relativo alla dichiarazione mendace resa per sottrarsi al provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio nazionale, Sez. 5, n. 22969 del 2022, Dragan, n.m., ha osservato come il principio del nemo tenetur se detegere sia espressione del cd. diritto al silenzio di chi sia sottoposto a procedimento penale, tradizionalmente, e si intende che operi esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato, non potendo essere esteso, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., ai reati di falso in atto pubblico.

Il riconoscimento ad un soggetto del diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione, a conferma e garanzia irrinunciabile dell'equo processo previsto dall'art. 6 CEDU, opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato e non nella fase ad esso precedente e relativa alla commissione di un reato, poiché la sua ratio è da individuarsi nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità (Sez. 3, n. 53656 del 3/10/2018, A., Rv. 275452; Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, dep. 2015, Strazimiri, Rv. 263034).

Sez. 5 Dragan si confronta poi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea CGUE, Grande Sezione, 2 febbraio 2021, causa C-481/19 - avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte costituzionale italiana, con ordinanza del 6 marzo 2019, nel procedimento DB contro [OSCURATO:PERSONA] - riconoscendo che potrebbe oggi ritenersi possibile un ampliamento dell'ambito di applicazione del diritto al silenzio a quei procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni sostanzialmente penali e con forti tratti peculiari, sia per le modalità attraverso le quali essi si snodano, sia per gli importanti esiti afflittivi ai quali possono dar luogo. [OSCURATO:PERSONA]. 5 Dragan che, nella richiamata pronuncia, la Grande Camera della Corte di Giustizia - alla luce anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di diritto ad un «processo equo», ha stabilito che l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) - ha interpretato gli artt. 47 e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell'ambito di un'indagine svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale (per il concetto di sanzioni sostanzialmente penali, cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 39999 del 15/4/2019, Respigo, Rv. 276963; Sez. 5, n. 49869 del 21/9/2018, Chiarion, Rv. 274604).

Nel caso all'esame di questo Collegio, come in quello di interesse di Sez. 5 Dragan, non ci si trova dinanzi ad un procedimento amministrativo del genere di quello instaurato su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] per illeciti previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, sicché, anche a voler estendere l'operatività del diritto al silenzio alla specifica categoria dei procedimenti amministrativi suddetti, evidentemente tra essi non rientrerebbe la fattispecie in esame.

Per altro manca l'altro decisivo necessario presupposto, utile a far scattare il principio del nemo tenetur se detegere e la garanzia del diritto al silenzio: vale a dire che, per quanto risulta in questo caso, non ci si trova dinanzi ad una procedura di espulsione già attivata, ma le false dichiarazioni si collocano in una fase precedente - all'eventuale procedimento o all'acquisizione della qualità di indagato ex art. 10-bis cit. - caratterizzata da una situazione di irregolarità della presenza nel territorio dello Stato non ancora emersa neppure all'attenzione della polizia giudiziaria che procedeva al controllo, né tantomeno posta alla base di un qualsiasi procedimento di espulsione, restrizione o allontanamento in relazione al quale il ricorrente risultava essere ascoltato.

Come osserva in modo condivisibile Sez. 5 Dragan, il presupposto dell'attivazione di un procedimento integra un requisito comunque necessario a far operare la ragione di tutela costituita dall'esigenza di proteggere il soggetto nei confronti di abusi da parte dell'autorità statale che intenda porgli delle domande. [OSCURATO:PERSONA]. 7, n. 46926 del 2021, ric.

Barrera, n.m., in ordine al delitto previsto dall'art.496 cod. pen., esclude possa valere in ordine alla dichiarazione delle generalità il principio del nemo tenetur se detegere, come pure Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, dep. 27/01/2011, Gorizia, Rv. 249707 - 01, al fol. 3 in motivazione, giudica priva di fondamento la tesi che possa trovare applicazione il principio del nemo tenetur se detegere.

Affermando tale principio, Sez. 5 Gorizia declina un principio generale, chiarendo che (come affermato da Sez. 5, n. 34928 del 5/6/2007, ric.

Serafino) non è richiamabile il citato principio in relazione a comportamenti diversi che, autonomamente considerati, costituiscono l'adempimento di obblighi imposti a tutela di un diverso bene giuridico - nel caso di specie la genuinità delle attestazioni al pubblico ufficiale sulle proprie generalità - e non integrano la confessione di reati.

Il principio citato comporta (Sez. 5, n. 22672 del 15/10/2004, ric.

Liggi) la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva, il diritto di difesa non comprendendo anche il diritto di arrecare offese ulteriori.

D'altra parte, costantemente questa Corte ha escluso applicarsi il richiamato principio in relazione ai delitti tributari, avendo valenza recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost. e, comunque, operando solo nell'ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori aperti nei confronti di dichiaranti nell'ambito di un'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere l'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 - 03; Sez. 3 , n. 53656 del 03/10/2018, A., Rv. 275452 - 01).

Analogamente l'esclusione ha riguardato anche il caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, risultando configurabile il delitto di falsità ideologica commesso da privato, non trovando applicazione il principio processuale del nemo tenetur se detegere, trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato (Sez. 5, n. 35276 del 31/05/2023, Pintilie, Rv. 285293 - 01).

Anche in tema di falso in atto pubblico si è affermato che non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio nemo tenetur se detegere, per aver il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto (Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, Pinchera, Rv. 281406 - 01).

Infine non è stato ritenuto applicabile il principio predetto in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in ordine alla condotta di un ex-amministratore di società dichiarata fallita, che non aveva consegnato la documentazione contabile al curatore, al fine di evitare che la stessa fosse utilizzata in suo pregiudizio in un processo penale già in corso, posto che il principio nemo tenetur se detegere comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva (Sez. 5, n. 9746 del 12/12/2014, dep. 05/03/2015, Fedrizzi, Rv. 262941 - 01).

La rassegna fini qui riportata evidenzia la natura recessiva del principio nemo tenuetur se detegere, allorché non si verta in tema di processo penale o di procedimento amministrativo sanzionatorio, e ci si trovi al cospetto di ulteriori e diversi obblighi, funzionali a valori costituzionalmente significativi, quali quelli fin qui evidenziati, come quelli sanciti dagli artt. 53, 32, 41 e ss. Cost. - rispetto al bene tutelato dai delitti di bancarotta, riconducibili all'interesse patrimoniale dei creditori anche in prospettiva di ordine pubblico c.d. economico.

In tal senso il bene della fede pubblica (da ultimo, Sez. 5, n. 28253 del 2023, Willeans, n.m.), anche in funzione di quello, ritenuto da autorevole dottrina, della pubblica amministrazione al corretto accertamento della identità e all'ordine pubblico, rilevante ex art. 97 Cost. - beni giuridici tutelati dall'art. 495 cod. pen. - integrano valori di rilievo costituzionale rispetto ai quali è recessivo il principio invocato dalla difesa.

Pertanto, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.6 Deve, pertanto, affermarsi che in tema di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità ex art. 495 cod. pen., va escluso possa trovare applicazione il principio nemo teneutur se detegere, invocato da colui che, a seguito di mero un controllo da parte della polizia giudiziaria, abbia dichiarato il falso temendo, in caso di attestazione delle reali generalità, l'autoincriminazione ex art. 10-bis d.lgs. n. 289 del 1998 o altre conseguenze negative come l'espulsione: a ben vedere, l'invocato principio opera solo nell'ambito di procedimenti sanzionatori, amministrativi o penali, già iniziati, ed ha valenza recessiva rispetto al generale principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.5.

Quanto al secondo motivo di ricorso in quanto il motivo è assolutamente generico, a fronte dell'assenza di presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, che non emergono dalla sentenza e non sono stati specificamente indicati dal ricorrente, a parte il riferimento alla opzione per il rito abbreviato.

Ma tale riferimento non integra la causa di non punibilità, in quanto, alla stregua di quanto previsto per le circostanze attenuanti generiche, non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 01; conf.

N. 17537 del 2008 Rv. 240394 - 01, N. 6220 del 2009 Rv. 242861 - 01, N. 24312 del 2014 Rv. 260012 - 01).

6. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Cui 04IRI1Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1996 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, indicata in epigrafe, che ha confermato quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, che aveva ritenuto la responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto previsto dall'art. 495 cod. pen., perché, essendo stato richiesto all'attuale ricorrente, da parte di personale della Polizia di Stato, di dichiarare le proprie generalità, Gashi ne dichiarava di false. 2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata - negando la sussistenza di un diritto al silenzio in ordine alla richiesta di declinare le generalità - non si sarebbe confrontata con la prospettazione difensiva che invece faceva riferimento all'assenza di un obbligo di «dire la verità», allorché dalla dichiarazione delle proprie generalità possa derivare una conseguenza negativa per il dichiarante, come, nel caso concreto, la sottoposizione al procedimento di espulsione, l'incriminazione per il delitto previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 289 del 1998, la limitazione della libertà personale presso un Centro di permanenza. In sostanza la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi non con il diritto al silenzio, bensì con il diritto di rendere dichiarazioni mendaci in forza del principio nemo tenetur se detegere. Inoltre, la Corte di appello avrebbe, citando la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023, equiparato la situazione valutata dalla Corte delle leggi, relativa a dichiarazioni rese da soggetto indagato, a quella del Gashi, che invece non era né indagato né imputato.Anche il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione n. 4264 del 2022, da parte della sentenza impugnata, risulterebbe non escludere l'applicazione del principio nemo tenetur se detegere. Infine, la Corte di appello non avrebbe valutato che l'art. 495 cod. pen. continua a richiedere che le false dichiarazioni siano destinate a essere riprodotte in un atto fidefaciente, non essendo sufficiente la sola percezione delle stesse da parte del pubblico ufficiale. 3. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., lamentando la irrisorietà del danno cagionato, nonché la personalità dell'imputato non ostativa, comprovata dalla scelta del rito abbreviato, difettando del tutto la motivazione riguardo alla negazione della pronuncia invocata. 4. Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 4.1 Quanto all'ultimo rilievo difensivo, relativo alla necessità che la dichiarazione falsa ex art. 495 cod. pen. debba rifluire o sia destinata a rifluire in un atto fidefaciente, la censura è manifestamente infondata. A ben vedere il ricorrente non si confronta con la modifica dell'art. 495 cod. pen. avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b-ter), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha escluso dal testo della norma la necessità che la dichiarazione false fosse effettuata «in atto pubblico» o fosse «destinata a essere riprodotta in un atto pubblico». In tal senso, deve qui richiamarsi l'orientamento prevalente e più recente, espresso da ultimo da Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 24/01/2022, Dell'Orno, Rv. 282650 - 01, che ha affermato in motivazione che nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante il delitto di consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, dal che l'esclusione del rilievo della successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato (sul punto, nello stesso senso, Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01, ha esplicitamente affermato che il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico; conf.: N. 21863 del 2010 Rv. 247353 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 3015 del 2025, ric. Maini, n.m., in motivazione par. 1.2; Sez. 7, n. 45155 del 2024, ric. Casola, n.m., in motivazione fol. 1; in relazione alla «parallela» fattispecie dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01).L'orientamento, a volte citato in dottrina come di segno opposto, in vero rappresenta la destinazione ad atto pubblico della attestazione (falsa) come elemento di prova ulteriore e distintivo rispetto alla sussidiaria fattispecie dell'art. 496 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839 - 01, in motivazione ha chiarito che la tesi, secondo la quale l'autore del reato debba essere «in grado di avvedersi che le [proprie] dichiarazioni [siano] destinate ad essere inserite in un atto pubblico, è errata in diritto, poiché pretende di assegnare all'inserimento in un atto pubblico della dichiarazione falsa la natura di requisito del delitto ex art. 495 cod. perì., requisito che, invece, non è contemplato nella norma incriminatrice speciale e che, quindi, non può essere adottato a criterio discretivo tra le due fattispecie di falso in discussione». Nello stesso senso, è stato ritenuto, in modo condivisibile, che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di «attestazione» preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (così Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658; nello stesso senso, essendo il riferimento alla destinazione ad atto pubblico esclusivamente elemento sintomatico della natura «attestativa» della dichiarazione resa, Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, dep. 05/02/2015, Cantini, Rv. 262667 - 01). 4.2 Deve pertanto ribadirsi che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di colui che fornisca a un pubblico ufficiale, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione - indipendentemente dalla non necessaria riproduzione della dichiarazione in un atto pubblico - che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. 4.3 In ordine alla ulteriore censura mossa con il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi da subito come la Corte di appello abbia richiamato la parte della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023 che, certamente, fa riferimento al diritto al silenzio dell'indagato e all' imputato, escludendo tale diritto in relazione «alle domande relative alle proprie generalità e a quant'altro può valere a identificarli». In sostanza, la Corte di appello richiama la sancita - dalla Corte costituzionale - inderogabilità del dovere a rendere dichiarazioni veritiere in ordine alle proprie generalità, cosicché il richiamo non è assolutamente da intendersi come peregrino, a differenza di quanto sostiene il ricorrente.Vale bene richiamare la decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi: 1) l'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. 2) l'art. 495, comma 1 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art.21 disp. att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni. Sez. 5, n. 33201 del 21/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286786 - 01 ha chiarito come la Consulta, a proposito del diritto al silenzio - garantito sia dalla nostra Costituzione che dalle fonti sovranazionali - abbia rilevato che la mancata previsione dell'avviso all'imputato del diritto di non rispondere alle domande previste dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. — si badi, ad eccezione di quelle che riguardano le sue generalità anagrafiche — confligge con il diritto dell'imputato a non fornire informazioni potenzialmente utilizzabili contra reum, incombendo l'onere della raccolta di queste ultime sul pubblico ministero. Informazioni a carico che possono derivare, tra l'altro, dalle notizie circa i precedenti penali, notizie potenzialmente foriere di conseguenze negative per il dichiarante (si pensi alla recidiva ovvero alla pericolosità sociale). Ne consegue — ha sostenuto la Corte costituzionale — che, qualora non siano precedute dagli avvisi di cui all'art. 64 cit., anche le dichiarazioni preliminari all'interrogatorio devono restare colpite dalla sanzione di inutilizzabilità di cui al comma 1-bis della medesima disposizione. Una volta garantito il diritto al silenzio, tuttavia, la Corte costituzionale ha negato una piena equiparazione tra le dichiarazioni di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. e quelle attinenti al fatto contestato, la cui falsità non comporta sanzioni, salvo i casi in cui si commettano i reati di cui agli artt. 367 e 368 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha ritenuto, infatti, che, una volta che l'avviso sia stato fornito e che, ciò nonostante, il dichiarante abbia accettato di rendere le dichiarazioni preliminari di cui all'art. 21 cit. e le abbia rese false, ciò possa integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto: «L.] non appare a questa Corte irragionevole che - laddove l'interessato rinunci consapevolmente a esercitare quel diritto - il legislatore possa vietargli di rendere dichiarazioni false sulle circostanze relative alla propria persona e prevedere una sanzione penale nel caso di inosservanza di tale divieto». 4.3 Delimitato l'ambito e la ragione del richiamo da parte della Corte di appello dell'intervento della Corte costituzionale, va anche evidenziato, a riprova della manifesta infondatezza del motivo, che plurime pronunce di questa Corte di legittimità hanno confermato il principio per cui sussiste un obbligo inderogabile, quanto alle dichiarazioni delle proprie generalità. 4.4. Per quanto concerne il dichiarante già indagato, si richiama, fra le altre, Sez. 7, n. 50588 del 2023, ric. Zefi, n.m., che ha affermato «che la condotta punita ai sensi dell'art. 495 cod. pen., al quale si vuole estendere, in bonam partem, l'applicazione della scusante di cui all'art. 384 cod. pen., è proprio coerente al sistema, in relazione al riconosciuto principio generale, ex art. 64 cod. proc. pen., del nemo tenetur se detegere invocato dalla difesa, rispetto al quale, però, è espressamente escluso dal legislatore tutto ciò che concerne le dichiarazioni relative alle proprie generalità e le notizie che valgano all'identificazione dell'imputato o indagato che, invece, quest'ultimo, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha, invece, l'obbligo di fornire». Nello stesso senso, Sez. 5, n. 27563 del 2023, ric. Beneventi, sempre in relazione a indagato tratto in arresto che aveva reso dichiarazioni false quanto alle generalità alla polizia giudiziaria, in sede di identificazione: non può trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, dep. 2022, Orlando, Rv. 282740; Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876 che ha riconosciuto la sussistenza del reato in rassegna a carico di un soggetto che, colpito da mandato di arresto internazionale, aveva fornito false generalità alla polizia giudiziaria che procedeva alla sua identificazione). 4.5 Se dunque, rispetto all'indagato, l'obbligo dichiarativo delle generalità è esplicitamente affermato dalla Corte costituzionale e dalle sentenze di questa Corte di legittimità, ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per il soggetto, come l'attuale imputato, non indagato. Va ribadito che, pertanto, il senso del richiamo da parte della Corte di appello dei principi declinati dalla Corte costituzionale serve a comprovare come, anche per il soggetto non indagato sussiste - a maggior ragione, stante l'assenza di un proprio statuto di garanzia - l'inderogabilità dell'obbligo di dichiarare le proprie generalità non sia suscettibile di essere oggetto dell'esercizio del diritto al silenzio, ovvero del diritto a mentire. E ciò, pur nelle differenze che distinguono il caso in esame da quello oggetto della valutazione della Corte costituzionale. A tal proposito, in modo condivisibile Sez. 5, n. 32138 del 2024, ric. Rigamonti, n.m., in motivazione al par. 3, ha osservato come «la pronuncia della Corte costituzionale riguarda le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in un procedimento penale in cui il dichiarante rivestiva la posizione di indagato o imputato e che essa ha costituito una coerente e condivisibile applicazione del diritto di difesa e, dunque, della garanzia offerta all'accusato di non doversi dichiarare colpevole. Dunque, la sentenza in questione non riguarda certamente la situazione del soggetto che, non rivestendo la qualità di indagato o imputato, sia stato interpellato sulla propria identità dall'autorità di polizia o da altro pubblico ufficiale per ragioni connesse a un qualche accertamento amministrativo e rispetto al quale, pertanto, non vi è alcuna specifica esigenza di garanzia correlata, né rispetto al diritto di non rispondere, né rispetto a un diritto di essere informati delle conseguenze giuridiche, tenuto conto dell'onere incombente in capo ai consociati di conoscere il generale contenuto dei precetti penali».In un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame, relativo alla dichiarazione mendace resa per sottrarsi al provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio nazionale, Sez. 5, n. 22969 del 2022, Dragan, n.m., ha osservato come il principio del nemo tenetur se detegere sia espressione del cd. diritto al silenzio di chi sia sottoposto a procedimento penale, tradizionalmente, e si intende che operi esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato, non potendo essere esteso, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., ai reati di falso in atto pubblico. Il riconoscimento ad un soggetto del diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione, a conferma e garanzia irrinunciabile dell'equo processo previsto dall'art. 6 CEDU, opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato e non nella fase ad esso precedente e relativa alla commissione di un reato, poiché la sua ratio è da individuarsi nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità (Sez. 3, n. 53656 del 3/10/2018, A., Rv. 275452; Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, dep. 2015, Strazimiri, Rv. 263034). Sez. 5 Dragan si confronta poi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea CGUE, Grande Sezione, 2 febbraio 2021, causa C-481/19 - avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte costituzionale italiana, con ordinanza del 6 marzo 2019, nel procedimento DB contro [OSCURATO:PERSONA] - riconoscendo che potrebbe oggi ritenersi possibile un ampliamento dell'ambito di applicazione del diritto al silenzio a quei procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni sostanzialmente penali e con forti tratti peculiari, sia per le modalità attraverso le quali essi si snodano, sia per gli importanti esiti afflittivi ai quali possono dar luogo. [OSCURATO:PERSONA]. 5 Dragan che, nella richiamata pronuncia, la Grande Camera della Corte di Giustizia - alla luce anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di diritto ad un «processo equo», ha stabilito che l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) - ha interpretato gli artt. 47 e 48 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell'ambito di un'indagine svolta nei suoi confronti dall'autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale (per il concetto di sanzioni sostanzialmente penali, cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 39999 del 15/4/2019, Respigo, Rv. 276963; Sez. 5, n. 49869 del 21/9/2018, Chiarion, Rv. 274604). Nel caso all'esame di questo Collegio, come in quello di interesse di Sez. 5 Dragan, non ci si trova dinanzi ad un procedimento amministrativo del genere di quello instaurato su iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] per illeciti previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, sicché, anche a voler estendere l'operatività del diritto al silenzio alla specifica categoria dei procedimenti amministrativi suddetti, evidentemente tra essi non rientrerebbe la fattispecie in esame. Per altro manca l'altro decisivo necessario presupposto, utile a far scattare il principio del nemo tenetur se detegere e la garanzia del diritto al silenzio: vale a dire che, per quanto risulta in questo caso, non ci si trova dinanzi ad una procedura di espulsione già attivata, ma le false dichiarazioni si collocano in una fase precedente - all'eventuale procedimento o all'acquisizione della qualità di indagato ex art. 10-bis cit. - caratterizzata da una situazione di irregolarità della presenza nel territorio dello Stato non ancora emersa neppure all'attenzione della polizia giudiziaria che procedeva al controllo, né tantomeno posta alla base di un qualsiasi procedimento di espulsione, restrizione o allontanamento in relazione al quale il ricorrente risultava essere ascoltato. Come osserva in modo condivisibile Sez. 5 Dragan, il presupposto dell'attivazione di un procedimento integra un requisito comunque necessario a far operare la ragione di tutela costituita dall'esigenza di proteggere il soggetto nei confronti di abusi da parte dell'autorità statale che intenda porgli delle domande. [OSCURATO:PERSONA]. 7, n. 46926 del 2021, ric. Barrera, n.m., in ordine al delitto previsto dall'art.496 cod. pen., esclude possa valere in ordine alla dichiarazione delle generalità il principio del nemo tenetur se detegere, come pure Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, dep. 27/01/2011, Gorizia, Rv. 249707 - 01, al fol. 3 in motivazione, giudica priva di fondamento la tesi che possa trovare applicazione il principio del nemo tenetur se detegere. Affermando tale principio, Sez. 5 Gorizia declina un principio generale, chiarendo che (come affermato da Sez. 5, n. 34928 del 5/6/2007, ric. Serafino) non è richiamabile il citato principio in relazione a comportamenti diversi che, autonomamente considerati, costituiscono l'adempimento di obblighi imposti a tutela di un diverso bene giuridico - nel caso di specie la genuinità delle attestazioni al pubblico ufficiale sulle proprie generalità - e non integrano la confessione di reati. Il principio citato comporta (Sez. 5, n. 22672 del 15/10/2004, ric. Liggi) la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva, il diritto di difesa non comprendendo anche il diritto di arrecare offese ulteriori. D'altra parte, costantemente questa Corte ha escluso applicarsi il richiamato principio in relazione ai delitti tributari, avendo valenza recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost. e, comunque, operando solo nell'ambito di procedimenti penali già avviati o di procedimenti amministrativi sanzionatori aperti nei confronti di dichiaranti nell'ambito di un'attività di vigilanza della pubblica amministrazione, tale non potendosi ritenere l'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, di cui la dichiarazione dei redditi costituisce fase attuativa in termini di mera esternazione di scienza e di giudizio (Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Federici, Rv. 287384 - 03; Sez. 3 , n. 53656 del 03/10/2018, A., Rv. 275452 - 01). Analogamente l'esclusione ha riguardato anche il caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, risultando configurabile il delitto di falsità ideologica commesso da privato, non trovando applicazione il principio processuale del nemo tenetur se detegere, trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato (Sez. 5, n. 35276 del 31/05/2023, Pintilie, Rv. 285293 - 01). Anche in tema di falso in atto pubblico si è affermato che non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio nemo tenetur se detegere, per aver il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto (Sez. 5, n. 23672 del 19/04/2021, Pinchera, Rv. 281406 - 01). Infine non è stato ritenuto applicabile il principio predetto in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in ordine alla condotta di un ex-amministratore di società dichiarata fallita, che non aveva consegnato la documentazione contabile al curatore, al fine di evitare che la stessa fosse utilizzata in suo pregiudizio in un processo penale già in corso, posto che il principio nemo tenetur se detegere comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva (Sez. 5, n. 9746 del 12/12/2014, dep. 05/03/2015, Fedrizzi, Rv. 262941 - 01). La rassegna fini qui riportata evidenzia la natura recessiva del principio nemo tenuetur se detegere, allorché non si verta in tema di processo penale o di procedimento amministrativo sanzionatorio, e ci si trovi al cospetto di ulteriori e diversi obblighi, funzionali a valori costituzionalmente significativi, quali quelli fin qui evidenziati, come quelli sanciti dagli artt. 53, 32, 41 e ss. Cost. - rispetto al bene tutelato dai delitti di bancarotta, riconducibili all'interesse patrimoniale dei creditori anche in prospettiva di ordine pubblico c.d. economico. In tal senso il bene della fede pubblica (da ultimo, Sez. 5, n. 28253 del 2023, Willeans, n.m.), anche in funzione di quello, ritenuto da autorevole dottrina, della pubblica amministrazione al corretto accertamento della identità e all'ordine pubblico, rilevante ex art. 97 Cost. - beni giuridici tutelati dall'art. 495 cod. pen. - integrano valori di rilievo costituzionale rispetto ai quali è recessivo il principio invocato dalla difesa. Pertanto, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.6 Deve, pertanto, affermarsi che in tema di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità ex art. 495 cod. pen., va escluso possa trovare applicazione il principio nemo teneutur se detegere, invocato da colui che, a seguito di mero un controllo da parte della polizia giudiziaria, abbia dichiarato il falso temendo, in caso di attestazione delle reali generalità, l'autoincriminazione ex art. 10-bis d.lgs. n. 289 del 1998 o altre conseguenze negative come l'espulsione: a ben vedere, l'invocato principio opera solo nell'ambito di procedimenti sanzionatori, amministrativi o penali, già iniziati, ed ha valenza recessiva rispetto al generale principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.5. Quanto al secondo motivo di ricorso in quanto il motivo è assolutamente generico, a fronte dell'assenza di presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, che non emergono dalla sentenza e non sono stati specificamente indicati dal ricorrente, a parte il riferimento alla opzione per il rito abbreviato. Ma tale riferimento non integra la causa di non punibilità, in quanto, alla stregua di quanto previsto per le circostanze attenuanti generiche, non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 01; conf. N. 17537 del 2008 Rv. 240394 - 01, N. 6220 del 2009 Rv. 242861 - 01, N. 24312 del 2014 Rv. 260012 - 01). 6. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 21620/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris