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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45066/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, oltre ad essere generico nella parte in cui non consente di comprendere se le critiche siano rivolte al bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva (aspetto afferente l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio in ordine al quale si dirà appresso) ovvero alla ritenuta recidiva, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato espressamente come il delitto in esame fosse stato commesso immediatamente dopo il passaggio in giudicato di sentenza per analogo reato, così da evidenziare la insensibilità del ricorrente rispetto ad ogni finalità di tutela special-prevenzione, al contempo apprezzando la spiccata pericolosità sociale del Macchioni; che analogo limite incontra la parte della censura che critica il giudizio di equivalenza tra circostanze e la quantificazione della pena base individuata in misura superiore alla media edittale, avendo la Corte territoriale messo in evidenza come le allarmanti modalità e circostanze della condotta (analiticamente descritta nella parte della decisione che ha illustrato gli elementi che deponevano per la responsabilità), seppure diversamente qualificata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giustificava la stessa, motivazione che, in quanto completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; " visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, oltre ad essere generico nella parte in cui non consente di comprendere se le critiche siano rivolte al bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva (aspetto afferente l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio in ordine al quale si dirà appresso) ovvero alla ritenuta recidiva, è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato espressamente come il delitto in esame fosse stato commesso immediatamente dopo il passaggio in giudicato di sentenza per analogo reato, così da evidenziare la insensibilità del ricorrente rispetto ad ogni finalità di tutela special-prevenzione, al contempo apprezzando la spiccata pericolosità sociale del Macchioni; che analogo limite incontra la parte della censura che critica il giudizio di equivalenza tra circostanze e la quantificazione della pena base individuata in misura superiore alla media edittale, avendo la Corte territoriale messo in evidenza come le allarmanti modalità e circostanze della condotta (analiticamente descritta nella parte della decisione che ha illustrato gli elementi che deponevano per la responsabilità), seppure diversamente qualificata ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giustificava la stessa, motivazione che, in quanto completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurp tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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