CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato la sospensione condizionale applicata a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 17 dicembre 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 168 cod. pen. in quanto la successiva condanna non aveva riguardato delitto della stessa specie; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto è consolidato l'orientamento secondo il quale "Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura" (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 273383); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno 2