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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21870/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Milano del 12.3.2021, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per le condotte ascrittegli ai punti 1,4 e 5 del capo a) ed al capo b) dell'imputazione, vale a dire i reati - commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, deceduto e con altro coimputato, non appellante - di bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta); bancarotta fraudolenta distrattiva (della somma di 469.000 euro compensata parte del prezzo di un immobile della fallita con un credito inesistente vantato dal M.L.

Immobiliare s.r.I., costituita pochi giorni prima della vendita e riconducibile a Moiraghi), nonchè bancarotta impropria "fiscale", per aver cagionato il dissesto della predetta società, omettendo il versamento degli oneri tributari, e dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000) per gli anni di imposta 2012 e 2013.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo tre motivi distinti.

2.1. La prima ragione difensiva denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo al ricorrente, mero amministratore formale e "testa di legno", contravvenendo ai canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità per l'attribuzione della responsabilità penale di chi abbia svolto nella società fallita un ruolo di mero prestanome.

Il ricorso si ispira ai principi delle sentenze n. 12455 del 2019 e n. 35095 del 2019, che richiama quanto alla necessità di non risolvere la questione della colpevolezza dell'amministratore formale, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in termini di responsabilità da "mera posizione" ovvero secondo canoni di attribuzione soggettiva che confondono il comportamento solo negligente nell'espletamento delle mansioni con l'elemento soggettivo del reato.

La tesi sostenuta viene contrapposta ad un orientamento, pure richiamato, che si ritiene meno garantista sebbene stabile sino alla descritta evoluzione, secondo cui la mera assunzione della carica sociale determinerebbe il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 642 del 2014, Rv. 257950).

La Corte d'Appello, afferma il ricorrente, lo ha condannato sulla base della mera constatazione della posizione formale di garanzia rivestita all'interno della società fallita, dunque in violazione dell'orientamento giurisprudenziale preferibile perché più rispettoso del principio di colpevolezza previsto dall'art. 27 della Costituzione.

2.2. La seconda censura difensiva denuncia violazione di legge, manifesta illogicità del provvedimento impugnato e travisamento delle prove quanto alla bancarotta impropria per omesso adempimento degli obblighi tributari, non essendo stata addotta in sentenza la prova del dolo specifico necessario per concorrere nel reato dell'amministratore di fatto, al di là del mero elemento costituito dalla carica formale di amministratore della società fallita, né può essere sufficiente la constatazione - anch'essa frutto di un richiamo solo formalistico - della sussistenza in capo a questi degli obblighi e doveri normativamente previsti in relazione all'assolvimento degli obblighi tributari, pena la contraddizione del brocardo consolidato secondo cui l'ignoranza del precetto "non scusa", non giustifica o scrimina la condotta.

2.3. Un terzo motivo di ricorso denuncia la dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva e immotivata, evocando la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in bilanciamento prevalente con la contestata aggravante dei più fatti di bancarotta fraudolenta.

3. [OSCURATO:PERSONA] Serrao d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché, complessivamente, risulta formulato "in fatto", reiterativo ed infine manifestamente infondato.

2. Il primo ed il secondo motivo di censura sono manifestamente infondati e si limitano a riproporre le medesime ragioni difensive già esposte con l'atto di appello, sicchè consegnano le obiezioni formulate al vizio di aspecificità, essendo meramente assertivi e rivalutativi delle prove in atti.

La tesi difensiva è che l'imputato non sia stato che un amministratore formale, privo di effettiva capacità gestoria ed all'oscuro delle vicende societarie.

La prospettazione, oltre ad essere manifestamente infondata, è anche formulata secondo direttrici di censura formulate "in fatto", sottratte al sindacato di legittimità.

Infatti, è noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il ricorrente, secondo quanto puntualmente accertato dalla sentenza impugnata, sulla base dei dati di fatto presenti in giudizio, non ha svolto un ruolo di mero amministratore formale e "testa di legno" inconsapevole della gestione della società fallita, così come vuol proporre; molteplici elementi fattuali, logici ed ispirati alla casistica ampiamente presente nella giurisprudenza di legittimità, hanno provato il suo ruolo attivo gestorio.

In particolare: i suoi rapporti con Moiraghi, dominus di fatto della compagine imprenditoriale (e di un vero e proprio "parco societario"), fin dai primi anni duemila, quale suo assistente personale; il pacifico riconoscimento da parte sua della circostanza di aver accettato di continuare ad amministrare formalmente la società fallita sino al fallimento, e così di aver svolto il ruolo per un tempo complessivo molto significativo di circa sei anni; l'aver acquisito nel 2011 il 95% delle quote sociali; il suo ruolo di amministratore di diverse società riconducibili allo stesso Moiraghi, come riferito dal curatore, tra le quali la NEVI s.r.I., coinvolta nel capo A2 dell'imputazione, e la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], società venditrice nel 2008 dell'immobile oggetto dell'operazione valutata come dissipativa nel capo A4 (vedi pagg. 6, 7 e 8 del provvedimento, in particolare).

Importante è anche la constatazione che fu proprio l'imputato - secondo quanto risulta dalle prove in atti, ben esposte dai giudici d'appello - a presentare alla curatela parte della documentazione sociale rilevante, ricostruendo le vicende della fallita, mostrando di ben conoscere le dinamiche economiche che l'avevano attraversata negli anni.

Dunque, le assertive proposizioni di estraneità alla gestione della fallita e di mera posizione formale inconsapevole da parte sua risultano smentite da un piano quadro di prova.

Pertanto, inutile, è il richiamo del ricorso alla giurisprudenza di legittimità in tema, che, peraltro, è pacifica nel ritenere come, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponda del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/7/2017, Pastechi, Rv. 271754).

Infine, il coefficiente di attribuzione soggettiva della bancarotta di fraudolenta documentale è stato ricostruito dalla sentenza impugnata, alla luce degli elementi predetti, correttamente in termini di dolo specifico, per l'occultamento di una parte di scritture che certamente avrebbero consentito di ricostruire con completezza gli affari della fallita, lasciando emergere l'intento di non rendere evidenti ulteriori atti distrattivi o dissipativi (cfr. per tutte, sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta "omissiva", Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Quanto agli atti fraudolenti, integranti le operazioni dolose della bancarotta impropria "fiscale" da sistematico, omesso pagamento degli oneri tributari negli anni 2012 e 2013, valgono le stesse considerazioni esposte circa l'inammissibilità e la macroscopica infondatezza del tentativo di accreditare l'imputato come un amministratore meramente formale, ignaro della gestione societaria.

Tanto più che la sentenza impugnata ha rimarcato il contesto di azione del ricorrente: dalla conoscenza delle vicende economiche della fallita e delle operazioni distrattive- dissipative imputategli, unita agli indici di fraudolenza già evidenziati e ben descritti a pag. 8 della pronuncia, si è desunta la prova della consapevolezza delle potenzialità lesive delle operazioni fraudolente da parte del ricorrente, con piena condivisione da parte sua di un vero e proprio "piano criminoso", volto allo sfruttamento indiscriminato di ogni possibile cespite della fallita disponibile, indirizzando ogni attivo verso società diverse, appartenenti alla galassia imprenditoriale di Moiraghi.

3. Il motivo di ricorso riferito al trattamento sanzionatorio è anch'esso inammissibile, avendo la Corte d'Appello ampiamente motivato sulle ragioni in base alle quali si imponeva un bilanciamento in equivalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con le due aggravanti contestate (la recidiva qualificata e la pluralità di condotte di bancarotta fraudolenta contestate), evidenziando come già la concessione delle circostanze attenuanti generiche, da parte del giudice di primo grado, sia frutto di una valutazione "grandemente benevola", sottolineando, così, implicitamente ma chiaramente, il disvalore del fatto di reato non di poco conto, a suo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450).

4. All'inammissibilità del ricorso del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Milano del 12.3.2021, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per le condotte ascrittegli ai punti 1,4 e 5 del capo a) ed al capo b) dell'imputazione, vale a dire i reati - commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto, deceduto e con altro coimputato, non appellante - di bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta); bancarotta fraudolenta distrattiva (della somma di 469.000 euro compensata parte del prezzo di un immobile della fallita con un credito inesistente vantato dal M.L. Immobiliare s.r.I., costituita pochi giorni prima della vendita e riconducibile a Moiraghi), nonchè bancarotta impropria "fiscale", per aver cagionato il dissesto della predetta società, omettendo il versamento degli oneri tributari, e dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000) per gli anni di imposta 2012 e 2013. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo tre motivi distinti. 2.1. La prima ragione difensiva denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo al ricorrente, mero amministratore formale e "testa di legno", contravvenendo ai canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità per l'attribuzione della responsabilità penale di chi abbia svolto nella società fallita un ruolo di mero prestanome. Il ricorso si ispira ai principi delle sentenze n. 12455 del 2019 e n. 35095 del 2019, che richiama quanto alla necessità di non risolvere la questione della colpevolezza dell'amministratore formale, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in termini di responsabilità da "mera posizione" ovvero secondo canoni di attribuzione soggettiva che confondono il comportamento solo negligente nell'espletamento delle mansioni con l'elemento soggettivo del reato. La tesi sostenuta viene contrapposta ad un orientamento, pure richiamato, che si ritiene meno garantista sebbene stabile sino alla descritta evoluzione, secondo cui la mera assunzione della carica sociale determinerebbe il diretto e personale obbligo di tenere e conservare le scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 642 del 2014, Rv. 257950). La Corte d'Appello, afferma il ricorrente, lo ha condannato sulla base della mera constatazione della posizione formale di garanzia rivestita all'interno della società fallita, dunque in violazione dell'orientamento giurisprudenziale preferibile perché più rispettoso del principio di colpevolezza previsto dall'art. 27 della Costituzione. 2.2. La seconda censura difensiva denuncia violazione di legge, manifesta illogicità del provvedimento impugnato e travisamento delle prove quanto alla bancarotta impropria per omesso adempimento degli obblighi tributari, non essendo stata addotta in sentenza la prova del dolo specifico necessario per concorrere nel reato dell'amministratore di fatto, al di là del mero elemento costituito dalla carica formale di amministratore della società fallita, né può essere sufficiente la constatazione - anch'essa frutto di un richiamo solo formalistico - della sussistenza in capo a questi degli obblighi e doveri normativamente previsti in relazione all'assolvimento degli obblighi tributari, pena la contraddizione del brocardo consolidato secondo cui l'ignoranza del precetto "non scusa", non giustifica o scrimina la condotta. 2.3. Un terzo motivo di ricorso denuncia la dosimetria sanzionatoria, ritenuta eccessiva e immotivata, evocando la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche in bilanciamento prevalente con la contestata aggravante dei più fatti di bancarotta fraudolenta. 3. [OSCURATO:PERSONA] Serrao d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché, complessivamente, risulta formulato "in fatto", reiterativo ed infine manifestamente infondato. 2. Il primo ed il secondo motivo di censura sono manifestamente infondati e si limitano a riproporre le medesime ragioni difensive già esposte con l'atto di appello, sicchè consegnano le obiezioni formulate al vizio di aspecificità, essendo meramente assertivi e rivalutativi delle prove in atti. La tesi difensiva è che l'imputato non sia stato che un amministratore formale, privo di effettiva capacità gestoria ed all'oscuro delle vicende societarie. La prospettazione, oltre ad essere manifestamente infondata, è anche formulata secondo direttrici di censura formulate "in fatto", sottratte al sindacato di legittimità. Infatti, è noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente, secondo quanto puntualmente accertato dalla sentenza impugnata, sulla base dei dati di fatto presenti in giudizio, non ha svolto un ruolo di mero amministratore formale e "testa di legno" inconsapevole della gestione della società fallita, così come vuol proporre; molteplici elementi fattuali, logici ed ispirati alla casistica ampiamente presente nella giurisprudenza di legittimità, hanno provato il suo ruolo attivo gestorio. In particolare: i suoi rapporti con Moiraghi, dominus di fatto della compagine imprenditoriale (e di un vero e proprio "parco societario"), fin dai primi anni duemila, quale suo assistente personale; il pacifico riconoscimento da parte sua della circostanza di aver accettato di continuare ad amministrare formalmente la società fallita sino al fallimento, e così di aver svolto il ruolo per un tempo complessivo molto significativo di circa sei anni; l'aver acquisito nel 2011 il 95% delle quote sociali; il suo ruolo di amministratore di diverse società riconducibili allo stesso Moiraghi, come riferito dal curatore, tra le quali la NEVI s.r.I., coinvolta nel capo A2 dell'imputazione, e la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], società venditrice nel 2008 dell'immobile oggetto dell'operazione valutata come dissipativa nel capo A4 (vedi pagg. 6, 7 e 8 del provvedimento, in particolare). Importante è anche la constatazione che fu proprio l'imputato - secondo quanto risulta dalle prove in atti, ben esposte dai giudici d'appello - a presentare alla curatela parte della documentazione sociale rilevante, ricostruendo le vicende della fallita, mostrando di ben conoscere le dinamiche economiche che l'avevano attraversata negli anni. Dunque, le assertive proposizioni di estraneità alla gestione della fallita e di mera posizione formale inconsapevole da parte sua risultano smentite da un piano quadro di prova. Pertanto, inutile, è il richiamo del ricorso alla giurisprudenza di legittimità in tema, che, peraltro, è pacifica nel ritenere come, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponda del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/7/2017, Pastechi, Rv. 271754). Infine, il coefficiente di attribuzione soggettiva della bancarotta di fraudolenta documentale è stato ricostruito dalla sentenza impugnata, alla luce degli elementi predetti, correttamente in termini di dolo specifico, per l'occultamento di una parte di scritture che certamente avrebbero consentito di ricostruire con completezza gli affari della fallita, lasciando emergere l'intento di non rendere evidenti ulteriori atti distrattivi o dissipativi (cfr. per tutte, sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta "omissiva", Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Quanto agli atti fraudolenti, integranti le operazioni dolose della bancarotta impropria "fiscale" da sistematico, omesso pagamento degli oneri tributari negli anni 2012 e 2013, valgono le stesse considerazioni esposte circa l'inammissibilità e la macroscopica infondatezza del tentativo di accreditare l'imputato come un amministratore meramente formale, ignaro della gestione societaria. Tanto più che la sentenza impugnata ha rimarcato il contesto di azione del ricorrente: dalla conoscenza delle vicende economiche della fallita e delle operazioni distrattive- dissipative imputategli, unita agli indici di fraudolenza già evidenziati e ben descritti a pag. 8 della pronuncia, si è desunta la prova della consapevolezza delle potenzialità lesive delle operazioni fraudolente da parte del ricorrente, con piena condivisione da parte sua di un vero e proprio "piano criminoso", volto allo sfruttamento indiscriminato di ogni possibile cespite della fallita disponibile, indirizzando ogni attivo verso società diverse, appartenenti alla galassia imprenditoriale di Moiraghi. 3. Il motivo di ricorso riferito al trattamento sanzionatorio è anch'esso inammissibile, avendo la Corte d'Appello ampiamente motivato sulle ragioni in base alle quali si imponeva un bilanciamento in equivalenza delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. con le due aggravanti contestate (la recidiva qualificata e la pluralità di condotte di bancarotta fraudolenta contestate), evidenziando come già la concessione delle circostanze attenuanti generiche, da parte del giudice di primo grado, sia frutto di una valutazione "grandemente benevola", sottolineando, così, implicitamente ma chiaramente, il disvalore del fatto di reato non di poco conto, a suo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450). 4. All'inammissibilità del ricorso del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p
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