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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33129/2026

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dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni presentate nell'interesse delle parti civili VanessaSchembari e [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità o comunque per il rigetto deiricorsi e per la condanna alla rifusione delle spese per il grado.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 23 aprile 2025, haconfermato la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione pronunciata dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa il 20 maggio 2024 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 423cod. pen., contestato come commesso il 17 luglio 2023 a Ragusa per averecagionato – in concorso con [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata stralciata ed èstato processato separatamente – l’incendio dell’autovettura di proprietà diVanessa [OSCURATO:PERSONA], e avere così distrutto il veicolo e, con le fiamme che si sonopropagate presso l’abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) diRagusa, anche gli infissi, il portone, la grondaia e avere provocato ladeflagrazione di alcune vetrate.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzodel comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.2.1.

Vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementiindiziari posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità degli imputati,anche con riferimento al travisamento della prova.

Nel primo motivo, la difesarileva che la Corte territoriale avrebbe proceduto a una valutazione superficiale emanifestamente illogica in ordine agli elementi indiziari, costituiti da merepresunzioni e da petizioni di principio, posti a fondamento del ritenuto concorsodegli imputati con [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaqualificazione giuridica attribuita ai fatti con specifico riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento psicologico.

Nel secondo motivo, la difesa rileva che ilGiudice d’appello, facendo un generico e improprio riferimento al dolo eventuale– secondo cui «gli imputati non potevano non prefigurarsi» le conseguenze deiloro comportamenti –, avrebbe di fatto omesso di rendere un’adeguatagiustificazione circa la prova dell’intenzione dei ricorrenti di creare un pericoloper la pubblica incolumità, risultando che i ricorrenti volevano limitarsi adanneggiare l’autovettura della persona offesa.

Ciò considerato, d’altro canto,che il provvedimento ora impugnato ha del tutto omesso di confrontarsi con ilcontenuto della sentenza di condanna resa all’esito del dibattimento nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] che, con argomenti puntuali e convincenti riferiti e riferibilianche agli attuali ricorrenti, ha attribuito ai fatti la qualificazione giuridica di cuiall’art. 424 cod. pen., evidenziando che le modalità di esecuzione erano tali dafar ritenere che l’intenzione degli imputati fosse esclusivamente quella didanneggiare l’autovettura della ragazza.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanzeirragionevole e anche sproporzionata in confronto a quella di anni uno inflitta aSimone [OSCURATO:PERSONA], che è pure stato il determinatore dell’azione e che era l’unicointeressato a danneggiare l’autovettura della ragazza.3.In data 10 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e lanota spese con cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili VanessaSchembari e [OSCURATO:PERSONA], conclude per l’inammissibilità ovvero il rigetto deiricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute per ilgrado.4.

In data 15 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni delSostituto Procuratore generalle [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono complessivamente infondati.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione degli elementi indiziari posti afondamento dell’affermazione di responsabilità degli imputati, anche conriferimento al travisamento della prova.La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge, mache afferisce alla completezza e logicità del percorso giustificativo reso, èmanifestamente infondata.La Corte di merito, la cui motivazione si salda e si integra con quella delGiudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critichecontenute nell’atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste nonerano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini e laricostruzione alternativa della difesa era del tutto priva di plausibilità.Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in talsenso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito.Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere aisensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello diverificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti glielementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione diessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e seabbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni apreferenza di altre (così Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428 - 01;per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio dimotivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01; Sez. 6, n. 47204, del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione articolata, puntuale elogica quanto alla presenza degli imputati la sera in cui è stato appiccatol’incendio e alla condotta a loro attribuibile – coerentemente ricostruita facendoriferimento agli elementi emersi nel corso delle indagini, nello specifico alleimmagini delle telecamere installate nei pressi del luogo del delitto, da cui sidesume la corretta individuazione dei due ricorrenti, alle modalità con cui si sonoavvicinati e poi repentinamente allontanati dal luogo in cui è divampatol’incendio, nonché al chiaro contenuto della conversazione intercettata – ogniulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativalettura delle prove acquisite, risulta del tutto inconferente.

Sul punto, giovaricordare che, come affermato da Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv 269217 - 01, esula «dai poteri della Cassazione, nell’ambito delcontrollo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di unanuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito,potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter"argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno datoconto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere ladecisione».Ciò anche considerato che la Corte territoriale ha dato conto di averevalutato gli argomenti difensivi contenuti nell’atto di appello, evidenziando, intermini ampi ed esaustivi, le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione per cuila diversa ricostruzione fornita dai due ricorrenti – essere scesi dall’autovetturaprima che [OSCURATO:PERSONA] appiccasse l’incendio per poi scappare solo dopo avere sentitoun boato e averlo quindi successivamente cercato e ritrovato per farsiaccompagnare a Gela – non era plausibile in quanto risulta incompatibile con itempi e i modi di arrivo e permanenza nell'area di [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, èsmentita dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nonché,soprattutto, dal tenore della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],successivamente intercettata (cfr. la completa motivazione della sentenzaimpugnata da pag. 17 a pag. 23).Né, d’altro canto, sussiste il travisamento della prova genericamenteinvocato che, quanto alla circostanza relativa al capo di abbigliamento indossato(una maglietta bianca piuttosto che una maglia a maniche lunghe), è statoaffrontato e risolto dal Giudice di appello, ma che, in effetti, è formulato intermini astratti e generici quale travisamento del fatto e non è pertantoconsentito in questa sede, come da, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 39846 del23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 -

01.3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti con specificoriferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico, anche consideratoche il provvedimento non si è confrontato con il contenuto della sentenza dicondanna resa all’esito del procedimento, celebrato separatamente, di SimoneSpata.La doglianza è infondata.3.1.

Il reato di incendio di cui all’art. 423 cod. pen. e quello didanneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424, secondo comma, cod.pen., si distinguono in base all’elemento psicologico (tra le altre, Sez. 1, n.29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 – 01).Nella prima ipotesi, infatti, il dolo è generico e l’autore del reato ha lavolontà di cagionare un incendio, cioè di provocare una combustione tale da nonpoter essere facilmente contenuta e spenta, cioè quando l’evento provocato conle fiamme sia tale che queste, per le loro caratteristiche e per la loro violenza,tendano a propagarsi in modo da creare effettivo pericolo per la pubblicaincolumità (tra le altre, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013 dep. 2014, Cavallari, Rv.258942 - 01).Nella seconda ipotesi, invece, il dolo è specifico e il soggetto agente,senza prevedere o volere un incendio, impiega il fuoco al solo ed esclusivo fine didanneggiare un bene altrui specificamente individuato, in quanto la normacontempla l’incendio come evento che esula dall’intenzione dell’autore.Se lo stesso, quindi, oltre che con il fine di danneggiare, agisce anche conla coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere ledimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, si configura il delitto di incendio eciò anche se il dolo è eventuale.3.2.

Il dolo è un fenomeno interiore, costituito dalla rappresentazione edalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira, che siricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione diindicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e diqualificazione dello stesso.Al fine di accertarlo, pertanto, come evidenziato già da Sez.

U, n. 38343del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 - 01 – in cui si evidenzia che ledifficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco” comel'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi – ènecessario seguire un ragionamento indiziario “dovendosi inferire fatti interni ospirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit econsidera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, chenormalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunquecollegate agli stati psichici» (Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, nonmass.).3.3.

Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principiindicati e le censure della difesa quanto alla qualificazione giuridica attribuita aifatti sono infondate.Nella sentenza impugnata, infatti, il Giudice d’appello, con lo specificoriferimento alla condotta tenuta dai due ricorrenti e, soprattutto, alle modalitàdel fatto e al contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti (una “viuzza” delcentro storico nell'area urbana di [OSCURATO:PERSONA], estremamente stretta, in cuil’autovettura data alle fiamme era a una distanza inferiore di un metro dalportone dell’abitazione più vicina), nonché alla natura del bene incendiato e aimateriali infiammabili in questo contenuti e ai danni così provocati, ha datoadeguato e coerente conto della sussistenza dell’elemento psicologico di cuiall’art. 423 cod. proc. pen., quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale.Ciò anche considerato che, diversamente da quanto indicato dairicorrenti, il fatto che all'esito del giudizio ordinario celebrato nei confronti diSpata il Tribunale sia addivenuto ad una diversa conclusione, ai presenti fini, èprivo di qualsivoglia rilievo processuale.Il giudizio oggetto dei presenti ricorsi, celebrato con le forme del ritoabbreviato sulla base di una diversa base probatoria, infatti, è autonomo rispettoa quello che si è concluso, per quanto consta nel solo primo grado, all'esito deldibattimento, senza che peraltro il Giudice di appello abbia uno specifico obbligodi confrontarsi con la conclusione cui altro giudice è addivenuto all’esito di undifferente processo.

Soprattutto quando questa fa riferimento a un dato, qualel’elemento psicologico, che può assumere un rilievo differente non solo in base aldiverso compendio probatorio acquisito con altro rito, ma anche a seconda dellediverse posizioni e ai ruoli svolti dai singoli imputati nella commissione dei fatti.4.

Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La doglianza è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agliimputati, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioniche hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio delpotere discrezionale, ex artt. 132 e 133 cod. pen., da parte della Corte di merito,e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenutoconto della gravità dell’azione delittuosa e delle ragioni che l’hanno determinataper cui – pure considerata la giovane età e l’assenza di precedenti penalisignificativi – la conclusione nel senso di una notevole inclinazione a delinquere ealla violenza risulta coerente.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che risulta congruo erispettoso delle emergenze processuali, peraltro, sono prive di effettivaconsistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, unanuova e non consentita valutazione della congruità della pena, che non tieneconto dei principi affermati da Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016,Ricci, Rv. 266818 - 01).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-biscod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dalgiudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propriadecisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (tra le altre, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 -01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 6, n.42688 del 24/09/ 2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).A tali considerazioni deve aggiungersi che le attenuanti genericherispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalitàdegli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto delriconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimentoalla posizione dell’imputato.

La necessità di un giudizio che coinvolga taleposizione nel suo complesso – e che impediva la concessione agli odierniricorrenti delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni richiamate– è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche nonpossono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione”del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplatespecificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali daesigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazionedella pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; sivedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999,Milenkovic, Rv. 214200 - 01).5.

Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute per il presente grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eStefania [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come da dispositivo.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliSchembari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni presentate nell'interesse delle parti civili VanessaSchembari e [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità o comunque per il rigetto deiricorsi e per la condanna alla rifusione delle spese per il grado.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 23 aprile 2025, haconfermato la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione pronunciata dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa il 20 maggio 2024 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 423cod. pen., contestato come commesso il 17 luglio 2023 a Ragusa per averecagionato – in concorso con [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata stralciata ed èstato processato separatamente – l’incendio dell’autovettura di proprietà diVanessa [OSCURATO:PERSONA], e avere così distrutto il veicolo e, con le fiamme che si sonopropagate presso l’abitazione dell'[OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) diRagusa, anche gli infissi, il portone, la grondaia e avere provocato ladeflagrazione di alcune vetrate.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzodel comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi.2.1. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementiindiziari posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità degli imputati,anche con riferimento al travisamento della prova. Nel primo motivo, la difesarileva che la Corte territoriale avrebbe proceduto a una valutazione superficiale emanifestamente illogica in ordine agli elementi indiziari, costituiti da merepresunzioni e da petizioni di principio, posti a fondamento del ritenuto concorsodegli imputati con [OSCURATO:PERSONA] nella commissione del reato.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaqualificazione giuridica attribuita ai fatti con specifico riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento psicologico. Nel secondo motivo, la difesa rileva che ilGiudice d’appello, facendo un generico e improprio riferimento al dolo eventuale– secondo cui «gli imputati non potevano non prefigurarsi» le conseguenze deiloro comportamenti –, avrebbe di fatto omesso di rendere un’adeguatagiustificazione circa la prova dell’intenzione dei ricorrenti di creare un pericoloper la pubblica incolumità, risultando che i ricorrenti volevano limitarsi adanneggiare l’autovettura della persona offesa. Ciò considerato, d’altro canto,che il provvedimento ora impugnato ha del tutto omesso di confrontarsi con ilcontenuto della sentenza di condanna resa all’esito del dibattimento nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] che, con argomenti puntuali e convincenti riferiti e riferibilianche agli attuali ricorrenti, ha attribuito ai fatti la qualificazione giuridica di cuiall’art. 424 cod. pen., evidenziando che le modalità di esecuzione erano tali dafar ritenere che l’intenzione degli imputati fosse esclusivamente quella didanneggiare l’autovettura della ragazza.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alladeterminazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanzeirragionevole e anche sproporzionata in confronto a quella di anni uno inflitta aSimone [OSCURATO:PERSONA], che è pure stato il determinatore dell’azione e che era l’unicointeressato a danneggiare l’autovettura della ragazza.3.In data 10 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni e lanota spese con cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili VanessaSchembari e [OSCURATO:PERSONA], conclude per l’inammissibilità ovvero il rigetto deiricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute per ilgrado.4. In data 15 giugno 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni delSostituto Procuratore generalle [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono complessivamente infondati.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione degli elementi indiziari posti afondamento dell’affermazione di responsabilità degli imputati, anche conriferimento al travisamento della prova.La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge, mache afferisce alla completezza e logicità del percorso giustificativo reso, èmanifestamente infondata.La Corte di merito, la cui motivazione si salda e si integra con quella delGiudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critichecontenute nell’atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste nonerano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini e laricostruzione alternativa della difesa era del tutto priva di plausibilità.Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in talsenso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quellacompiuta dai giudici di merito.Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere aisensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello diverificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti glielementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione diessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e seabbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delleargomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni apreferenza di altre (così Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428 - 01;per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio dimotivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01;Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01; Sez. 6, n. 47204, del07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione articolata, puntuale elogica quanto alla presenza degli imputati la sera in cui è stato appiccatol’incendio e alla condotta a loro attribuibile – coerentemente ricostruita facendoriferimento agli elementi emersi nel corso delle indagini, nello specifico alleimmagini delle telecamere installate nei pressi del luogo del delitto, da cui sidesume la corretta individuazione dei due ricorrenti, alle modalità con cui si sonoavvicinati e poi repentinamente allontanati dal luogo in cui è divampatol’incendio, nonché al chiaro contenuto della conversazione intercettata – ogniulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativalettura delle prove acquisite, risulta del tutto inconferente. Sul punto, giovaricordare che, come affermato da Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina, Rv 269217 - 01, esula «dai poteri della Cassazione, nell’ambito delcontrollo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di unanuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito,potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter"argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno datoconto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere ladecisione».Ciò anche considerato che la Corte territoriale ha dato conto di averevalutato gli argomenti difensivi contenuti nell’atto di appello, evidenziando, intermini ampi ed esaustivi, le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione per cuila diversa ricostruzione fornita dai due ricorrenti – essere scesi dall’autovetturaprima che [OSCURATO:PERSONA] appiccasse l’incendio per poi scappare solo dopo avere sentitoun boato e averlo quindi successivamente cercato e ritrovato per farsiaccompagnare a Gela – non era plausibile in quanto risulta incompatibile con itempi e i modi di arrivo e permanenza nell'area di [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, èsmentita dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nonché,soprattutto, dal tenore della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],successivamente intercettata (cfr. la completa motivazione della sentenzaimpugnata da pag. 17 a pag. 23).Né, d’altro canto, sussiste il travisamento della prova genericamenteinvocato che, quanto alla circostanza relativa al capo di abbigliamento indossato(una maglietta bianca piuttosto che una maglia a maniche lunghe), è statoaffrontato e risolto dal Giudice di appello, ma che, in effetti, è formulato intermini astratti e generici quale travisamento del fatto e non è pertantoconsentito in questa sede, come da, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 39846 del23/05/2023, Salerno, Rv. 285368 - 01.3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti con specificoriferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico, anche consideratoche il provvedimento non si è confrontato con il contenuto della sentenza dicondanna resa all’esito del procedimento, celebrato separatamente, di SimoneSpata.La doglianza è infondata.3.1. Il reato di incendio di cui all’art. 423 cod. pen. e quello didanneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424, secondo comma, cod.pen., si distinguono in base all’elemento psicologico (tra le altre, Sez. 1, n.29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 – 01).Nella prima ipotesi, infatti, il dolo è generico e l’autore del reato ha lavolontà di cagionare un incendio, cioè di provocare una combustione tale da nonpoter essere facilmente contenuta e spenta, cioè quando l’evento provocato conle fiamme sia tale che queste, per le loro caratteristiche e per la loro violenza,tendano a propagarsi in modo da creare effettivo pericolo per la pubblicaincolumità (tra le altre, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013 dep. 2014, Cavallari, Rv.258942 - 01).Nella seconda ipotesi, invece, il dolo è specifico e il soggetto agente,senza prevedere o volere un incendio, impiega il fuoco al solo ed esclusivo fine didanneggiare un bene altrui specificamente individuato, in quanto la normacontempla l’incendio come evento che esula dall’intenzione dell’autore.Se lo stesso, quindi, oltre che con il fine di danneggiare, agisce anche conla coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere ledimensioni di un fuoco di non lievi proporzioni, si configura il delitto di incendio eciò anche se il dolo è eventuale.3.2. Il dolo è un fenomeno interiore, costituito dalla rappresentazione edalla volontà della condotta e di determinare l’evento preso di mira, che siricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione diindicatori fattuali capaci di sostenere l'opzione ricostruttiva di sussistenza e diqualificazione dello stesso.Al fine di accertarlo, pertanto, come evidenziato già da Sez. U, n. 38343del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 - 01 – in cui si evidenzia che ledifficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco” comel'atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi – ènecessario seguire un ragionamento indiziario “dovendosi inferire fatti interni ospirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit econsidera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, chenormalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono comunquecollegate agli stati psichici» (Sez. 1, n. 36697 del 18/4/2023, Maresca, nonmass.).3.3. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principiindicati e le censure della difesa quanto alla qualificazione giuridica attribuita aifatti sono infondate.Nella sentenza impugnata, infatti, il Giudice d’appello, con lo specificoriferimento alla condotta tenuta dai due ricorrenti e, soprattutto, alle modalitàdel fatto e al contesto ambientale in cui si sono svolti i fatti (una “viuzza” delcentro storico nell'area urbana di [OSCURATO:PERSONA], estremamente stretta, in cuil’autovettura data alle fiamme era a una distanza inferiore di un metro dalportone dell’abitazione più vicina), nonché alla natura del bene incendiato e aimateriali infiammabili in questo contenuti e ai danni così provocati, ha datoadeguato e coerente conto della sussistenza dell’elemento psicologico di cuiall’art. 423 cod. proc. pen., quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale.Ciò anche considerato che, diversamente da quanto indicato dairicorrenti, il fatto che all'esito del giudizio ordinario celebrato nei confronti diSpata il Tribunale sia addivenuto ad una diversa conclusione, ai presenti fini, èprivo di qualsivoglia rilievo processuale.Il giudizio oggetto dei presenti ricorsi, celebrato con le forme del ritoabbreviato sulla base di una diversa base probatoria, infatti, è autonomo rispettoa quello che si è concluso, per quanto consta nel solo primo grado, all'esito deldibattimento, senza che peraltro il Giudice di appello abbia uno specifico obbligodi confrontarsi con la conclusione cui altro giudice è addivenuto all’esito di undifferente processo. Soprattutto quando questa fa riferimento a un dato, qualel’elemento psicologico, che può assumere un rilievo differente non solo in base aldiverso compendio probatorio acquisito con altro rito, ma anche a seconda dellediverse posizioni e ai ruoli svolti dai singoli imputati nella commissione dei fatti.4. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La doglianza è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agliimputati, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioniche hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio delpotere discrezionale, ex artt. 132 e 133 cod. pen., da parte della Corte di merito,e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenutoconto della gravità dell’azione delittuosa e delle ragioni che l’hanno determinataper cui – pure considerata la giovane età e l’assenza di precedenti penalisignificativi – la conclusione nel senso di una notevole inclinazione a delinquere ealla violenza risulta coerente.Le censure mosse a tale percorso argomentativo, che risulta congruo erispettoso delle emergenze processuali, peraltro, sono prive di effettivaconsistenza e sono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, unanuova e non consentita valutazione della congruità della pena, che non tieneconto dei principi affermati da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016,Ricci, Rv. 266818 - 01).La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-biscod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dalgiudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propriadecisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria,non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (tra le altre, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 -01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01; Sez. 6, n.42688 del 24/09/ 2008, Caridi, Rv. 242419 - 01).A tali considerazioni deve aggiungersi che le attenuanti genericherispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalitàdegli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto delriconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimentoalla posizione dell’imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga taleposizione nel suo complesso – e che impediva la concessione agli odierniricorrenti delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni richiamate– è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche nonpossono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione”del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplatespecificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali daesigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazionedella pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; sivedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999,Milenkovic, Rv. 214200 - 01).5. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute per il presente grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] eStefania [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come da dispositivo. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civiliSchembari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00,oltre accessori di legge.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33129/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris