CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico sino al 1.3.2010 della B.Bianchi s.r.I., dichiarata fallita il 26.1.2011, è stato condannato, con doppia conforme affermazione di responsabilità, per avere cagionato dolosamente il fallimento della società, indebitandola mediante operazioni di sconto truffaldine effettuate presentando a due banche, per lo sconto, ben sei fatture false ed inesigibili del valore complessivo di C 153.846,60. 2. L'imputato affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi, ampiamente articolati e che verranno qui appresso riportati, a norma dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., deduce: a) l'inosservanza della legge penale per insussistenza delle operazioni dolose e della condotta. Nello sviluppare tale motivo (punto 1.1.), lamenta il travisamento della prova e conclude che è ravvisabile la violazione di legge poiché «nella sostanza viene meno il fondamento fattuale della sussunzione della condotta nella norma penale incriminatrice e così l'elemento oggettivo del reato»; b) l' errore di diritto poiché l'evento del delitto di bancarotta consiste nel fallimento e non nell'aggravamento del dissesto, come invece pare reputare la Corte d'appello che, peraltro, confonde il concetto di crisi con quello di dissesto che è un processo irreversibile che, ad avviso del ricorrente, non sussisteva / tant'è che nella sentenza impugnata si fa riferimento alla crisi; inoltre, la Corte distrettuale non ha effettuato un'analisi globale dell'aggravamento del dissesto e ha valutato singolarmente le singole operazioni dolose in contestazione; c) l' errore di diritto in relazione all'individuazione del nesso causale poiché questo va riguardato con riferimento al fallimento; d) l' errore di diritto in ordine all'elemento psicologico. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce: a) la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla falsità delle fatture; b) la mancanza della motivazione in relazione al collegamento causale tra le fatture contestate e il fallimento; c) il travisamento della prova; d) la mancanza e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di dolo e della prevedibilità del dissesto. 2.3. Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine alla non riconosciuta attenuante di cui all'art. 219 I. fall.2.4. Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di pena. 2.5. Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. deduce che la Corte d'appello ha applicato erroneamente i criteri di calcolo previsti per le pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato solo limitatamente all'ultimo motivo di ricorso. 1. Con riferimento al primo motivo, con cui si deduce l'inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine a diversi profili, va innanzitutto rilevata l'inammissibilità del motivo indicato sub 1.1 Ed invero, il ricorrente solo formalmente lamenta l'errore di diritto, ma nello sviluppare le proprie doglianze deduce una carente ricostruzione della fattispecie concreta da parte dei giudici di merito e il travisamento della prova. Orbene, come nitidamente affermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa» (Sez. U, n. 10313 del 05/05/2006, Finocchiaro, Rv. 589877 - 01). Deve poi ricordarsi che la violazione di legge può avere riguardo anche alla motivazione, ma solo quando questa è omessa, fittizia (perché si caratterizza per semplici frasi stereotipe o di stile e non è dato individuare le ragioni della decisione) o contraddittoria al punto tale da doverla ritenere sostanzialmente inesistente. In tutte le altre ipotesi di motivazione non puntuale, insufficiente e parzialmente illogica si incorre, invece, in un vizio della motivazione che deve essere fatto valere specificatamente. Orbene, l'applicazione di tali principi, costantemente affermati dalla questa Corte di legittimità, non può che portare ad una valutazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che il ricorrente, come si è detto, solo formalmente lamenta una violazione di legge, ma sostanzialmente critica in fatto la motivazione ritenendola illogica e contraddittoria per avere travisato gli elementi probatori utilizzati con la conseguenza dell'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Né può dirsi che la motivazione sia affetta da vizi tali da poterla ritenere omessa nel senso sopra ricordato. 2.2. Con riferimento ai successivi motivi di cui al punto 1 , intimamente connessi tra loro, per una migliore disamina degli stessi, mette conto ripercorrere, in estrema sintesi, le motivazioni delle sentenze di merito che possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Come evidenziato nella sentenza di primo grado, sulla base della relazione del curatore, la società fallita, che ha iniziato la propria attività nel 2007, era in difficoltà finanziaria già dal 2009 quando, nel corso dell'amministrazione dell'imputato, è stato deliberato il trasferimento della sede sociale e la società si è impegnata a far fronte alle spese di ristrutturazione dei locali, condotti in locazione. Tali lavori hanno comportato costi per investimenti per oltre euro 360.000 iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e, sempre nel 2009, la società ha sostenuto altri costi per investimenti in capitale fisso per oltre euro 360.000. Tali investimenti sono stati tutti finanziati con capitali di terzi «e di conseguenza l'esposizione debitoria è passata da euro 1.625.000 nel 2008 ad euro 2.335.000 nel 2009, con un incremento di circa euro 710.000 [...] nel 2009 pertanto la società ha incrementato i propri investimenti e nello stesso esercizio ha registrato una rilevante riduzione in termini di fatturato passando da euro 3.617.000 nel 2008 ad euro 1.353.000 nel 2009, con un decremento di oltre il 60%. L'esercizio del 2009 ha così chiuso con una perdita di euro 342.000, che ha determinato l'azzeramento del patrimonio sociale [...] la riduzione del fatturato e la perdita occorsa nel 2009, con l'azzeramento del capitale, ha definitivamente minato la continuità aziendale, da ciò derivando a cascata l'impossibilità per la società di far fronte alle obbligazioni sociali ed in particolare di quelle contratte per finanziare gli investimenti realizzati nel 2009». Correttamente allora il giudice distrettuale, in linea con quanto ritenuto in primo grado, ha sottolineato che l'operazione di presentare agli istituti di credito, sempre nel corso del 2009, alcune fatture fittizie o relative ad operazioni non effettuate, per poter accedere ai finanziamenti bancari, in presenza di chiari indici rivelatori della crisi in cui versava la società, ben noti all'amministratore, ha contribuito, in modo del tutto prevedibile, ad aggravare un dissesto già in atto, comportando il fallimento della società, essendo del tutto pronosticabile da parte degli amministratori che tale elusione avrebbe aggravato un dissesto già in atto.Tali sentenze hanno fatto buon uso dei principi elaborati da tempo da questa Corte di legittimità in argomento. Ed invero, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta ex art. 223, comma secondo, n. 2 I. fall., non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto. (Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051) In applicazione di tale consolidato principio, i giudici di merito hanno concluso del tutto correttamente che il deliberato ricorso al credito bancario bancario, presentando le fatture indicate nel capo di imputazione risultate fittizie per un notevole importo, abbia concorso alla determinazione del dissesto della società che l'ha poi condotta al fallimento. Ed in tal senso del tutto pretestuosa risulta l'obiezione del ricorrente secondo cui la sentenza, nell'argomentare le rassegnate conclusioni, avrebbe illogicamente confuso il concetto di crisi con quello di dissesto potendo invece assumere rilevanza solo quelle operazioni efficaci a peggiorare una situazione già irreversibile. Riguardata la questione anche sotto il profilo dell'elemento psicologico deve poi ritenersi che «nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa». (Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, Lubrina, Rv. 255510).. Il fallimento determinato da operazioni dolose si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale e l'onere probatorio dell'accusa (raggiunto nel caso in esame) si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (cfr. Cass., Sez. 5, n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207). Tali elementi sono stati considerati nella sentenza impugnata là dove correttamente si afferma che «lo stato di crisi, rivelatosi poi irreversibile [...] era sicuramente noto all'imputato perché dipendeva in modo pressoché esclusivo dalle sue scelte imprenditoriali, citate già dal giudice di primo grado sulla base della relazione del curatore fallimentare».3. Le censure contenute nel secondo motivo di ricorso, attinenti alla mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, appaiono generiche e attinenti al merito in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In ordine poi al nesso di causalità e all'elemento psicologico valgono le considerazioni sopra esposte alla luce delle quali non può ravvisarsi alcun vizio nella motivazione impugnata che è coerente ai suddetti principi, logica ed esaustiva. 3. Anche il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale, con motivazione incensurabile, ha infatti escluso il riconoscimento dell'invocata attenuante facendo corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui la sua configurabilità deve essere parametrata all'entità dell'aggravamento del dissesto provocato avuto riguardo alla pluralità di fatti di bancarotta e alla loro oggettiva gravità per l'inganno perpetrato agli istituti bancari. 4. Il quarto motivo concernente la mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di graduazione della pena è inammissibile posto che la fissazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nella vicenda che qui ci occupa, da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 5. E' fondato l'ultimo motivo di censura. Ed invero, anche se la Corte d'appello, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale — secondo cui sono incompatibili con i principi di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione, le pene accessorie temporanee di durata fissa — ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie inflitte in primo grado, deve rilevarsi, però, che nell'operare tale riduzione ha fatto riferimento all'art. 37 cod. pen. così disattendendo l'insegnamento delle Sezioni Unite che, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, hanno affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, cod. pen. (Sez. U, n. 28910, del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01). In tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, dunque, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al giudice di merito. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen.; nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad