CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06319/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 1830/2025 R.G. propost o da DOLCEDARIO, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], do- miciliatopresso la cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – Oggetto:cartella di paga- mento –notifica poste pri- vate –condizioni - cornice temporale-ricostruzione contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresen- tatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante ; –intimata – avversola sentenza n. 4 3 5 1 / 1 4 /20 2 4 della Corte di giustizia tributaria di2° del l a Sicilia depositata il 6 / 6 /20 2 4 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 dicembre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza della Corte di giustizia tributaria di 2° della Sicilia n. 4351 / 14 /20 24 veniva accolto l'appello principale proposto dall’agente della riscossione e rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermon. 2347/ 11 /20 20 che aveva accolto il ricorso proposto da l con- tribuente avente ad oggetto l’intimazione di pagamento e le sottese cartelledi pagamento per II.DD., IVA, asseritamente a lui non notifi- cate. 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo assorbentela preliminare questione della prescrizione dei crediti di cui allecartelle di pagamento sottese all’intimazione opposta, sul presup- postoche la loro notifica non fosse stata rituale, in quanto , avvenuta a manidel portiere dello stabile, non era stata seguita dall’inoltro della previstaraccomandata informativa. Ladecisione veniva riformata dal giudice di appello, che accertava il perfezionamentodella notifica delle cartelle di pagamento sottostanti, escludevache fosse maturata la prescrizione dei crediti oggetto di ri- presa,e riteneva infondate le doglianze di difetto di sottoscrizione dei ruoli,come pure di difetto di motivazione delle cartelle impugnate. 3.Il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sen- tenza,affidat o a quattro motiv i , che illustra con memoria ex art . 380 - bis.1.cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle entrate - Riscossione con controricorso;l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il contribuente censura , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 8 L. 890/1982, peraver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ritenutaacquisita la prova del perfezionamento del procedimento noti- ficatorio delle cartelle prodromiche all’intimazione impugnata in as- senzadell’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della racco- mandatainformativa, ex art. 139 cod. proc. civ., non essendo a tal fine sufficientela prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata me- desima. 2.Con il secondo motivo viene dedotta, ai fini de ll’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 poiché la sentenza avrebbe erroneamente concluso affermando la regolare notifica delle cartelle prodromiche all’intimazione impugnata , omet- tendodi considerare che all’epoca dei fatti di causa la notificazione a mezzodel servizio postale sarebbe stata attività riservata al fornitore del servizio universale “[OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provvedutoall’invio della raccomandata informativa dell’avvenuta con- segnaa mani del portiere avvalendosi di soggetto non abilitato, nello specifico “[OSCURATO:PERSONA]”, anteriormente all’entrata in vi- goredella Legge 1 24/2017, quando l’unico operatore postale abilitato allenotifiche era [OSCURATO:PERSONA], la notifica a mezzo poste private sa- rebbenulla se non addirittura inesistente. 3.Con il terzo motivo viene lamentata, in rapporto all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948 cod. civ. per la mancata pronuncia da partegiudice dell’intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessiportati dalle cartelle prodromiche all’intimazione impugnata. Il giudice di appello, infatti, si sarebbe limitato genericamente ad af- fermareche le pretese impositive relative alle cartelle non erano pre- scritte in quanto il termine di prescrizione applicabile sarebbe decen- nale.Invece, il tema di prescrizione delle sanzioni l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che il diritto alla ri- scossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e, in tema di prescrizione degli interessi, l’art. 2948 cod. civ. prevedeche si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. 4.Con il quarto motivo il ricorrente censura, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.2719 cod. civ. e 139cod. proc. civ. per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia ritenuto provata la notifica delle cartelle sulla base di documenti inutilizzabili. Il ricorrente contesta l’utilizzabilità ai fini probatoridella copia degli atti depositati da [OSCURATO:PERSONA] nel giu- diziodi appello, pur a fronte del loro tempestivo disconoscimento. 5.Dev’essere esaminato in via prioritaria il secondo motivo, più liquido, cheè fondato. 5.1.Va premesso che la notifica della cartella in questione, riprodotta apag.8 del controricorso, non è stata eseguita dall’agente della riscos- sionea mezzo posta, bensì a mezzo di messo notificatore ex art. 60, comma1, del d.P.R. n. 600 del 1973, come si legge a pag.10 del con- troricorsoe come del resto si evince dalla firma del notificante nella suddettacartolina riprodotta. Tuttavia , in assenza del consegnatario, è stata spedita la raccomandata informativa, ma non a mezzo posta, bensìda parte di operatore privato “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” e , a riprova , lostesso controricorrente (pag.8 controricorso) produce elenco delle distinte di accettazione delle raccomandate, e tale segmento finale, necessarioal legittimo completamento del procedimento notificatorio, ècontestato dal ricorrente. 5.2.Orbene, l a questione della validit à - invalidit à - inesistenza della no- tificazionedi atti giudiziari e processuali ̀ stata affrontata e recente- menterisolta dalla giurisprudenza della Corte ( cfr. Cass. Sez. U. n. 299 del2020; conform i , Cass. n.2299 del 2020 , Cass. n. 16366 del 2021 ), nelsenso che, in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadrogiuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento edel Consiglio del 20 febbraio 2008 ̀ prevista la possibilit à̀ per tutti glioperatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzie dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, ̀ nulla e non inesistentela notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di postaprivata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fral'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L . n. 124 del 2017. La sanatoria della suddetta nullit à per rag- giungimentodello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rilevaper̀ ai fini della tempestivit à del ricorso, a fronte della mancanza dicertezza legale della data di consegna d el ricorso medesimo all'ope- ratore,dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perch ́ sprovvistodi titolo abilitativo. 5.3.Lo stesso problema ̀ stato vagliato con riguardo alla notificazione degliatti tributari impositivi, assunti quale species del genus degli atti amministrativi,con affermazione di validit à della stessa qualora realiz- zata, da operatore postale privato licenziatario, nel periodo intercor- rente tra la parziale liberalizzazione del servizio di posta attuata col d.lgs.n. 58 del 2011 e quell a portata a pieno compimento dalla L . n. 124del 2017. La giurisprudenza della Sezione (v. Cass. n. 15360 del 2020; conforme, Cass. n.21011 del 2021) ha poi stabilito - anche in ragionedell'evoluzione interpretativa che ormai configura come asso- lutamenteresiduale l'ipotesi di radicale inesistenza della notificazione (cfr.Cass. S ez. U . n. 14916 del 20 16) – che , in tema di notificazioni a mezzoposta di atti impositivi, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del1999, ̀ valida la notifica compiuta , nel periodo intercorrente tra la parzialeliberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella por- tataa pieno compimento dalla L . n. 124 del 2017 , tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla 'licenza individuale' di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit.,configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi as- solutamenteresiduali. 5.4.A distanza di alcuni anni dalla sua enunciazione, in quanto ancora attualedev’essere pertanto data continuità anche nella presente fatti- specieal principio di diritto secondo il quale : «In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'art. 4, del d.lgs. n. 261/1999 e succ. modif.,se pure ̀ fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58/2011 e quella portata a compimento dalla leggen. 124/2017 - tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validit à per la notificazione con la medesima "licenzaindividuale" di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi delprocesso tributario, l à dove, per ragioni di ordine pubblico correlate apeculiari r equisiti di rafforzata affidabilit à dell'agente notificatore, tale generedi notificazioni postali ̀ riservato al solo gestore del "servizio postaleuniversale", nel regime del d.lgs. n. 58/2011, cos ̀ come ai soli titolari di "licenza individuale specia le", nel successivo regime della leggen. 124/2017». Inoltre,non vi è dubbio che l 'art. 1, della legge n. 124/2017 ̀ privo d'efficaciaretroattiva, non essendo esso una norma interpretativa ( cfr. Cass. n. 16366 del 2021; Cass. n.15360 del 2020) : le stesse SSUU (Cass. Sez. U. n.8416 del 2019) hanno riconosciuto, in relazione al regimenormativo successivo al d.lgs. n. 58/2011, la legittimit à della notificazionea mezzo operatore di posta privata dei soli atti di natura amministrativa. 5.5.Tirando le fila da quanto precede, il momento di spedizione della raccomandatainformativa da parte dell’operatore privato incaricato dal messonotificatore è avvenuto in data 18.11.2010 a quanto si evince dapag.8 del controricorso, ossia anteriormente all’arco temporale per ilquale la giurisprudenza ammette la notificazione tramite posta pri- vata degli atti amministrativi - tributari , compreso tra il 2011 (d .lgs. 58/11di novella del d.lgs. 261/99 di recepimento della Dir. 2008/6/CE dimodificazione della Dir. 97/67/CE ) e il 2017 (1.124/17), e va esclu sa efficaciainterpretativa/retroattiva alla L . 124/17 . P rima della liberaliz- zazione dell’attività di notifica, e a maggior ragione anteriormente al periododi salvezza, non era consentit o da parte del servizio privato il compimentodell’attività di spedizione delle raccomandate . A ciò si ag- giunge che non vi è neppure data certa di tale spedizione, poiché il timbrocircolare datato “18.11.10” nell’elenco distinta di accettazione raccomandatea pag.8 del controricorso è apposta dalla stessa Olimpo ServiceS.r.l.. 6.In accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti , la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare,va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ri- corsodella contribuente. 7.La controricorrente dev’essere inoltre condannata al pagamento, in favoredel ricorrente, delle spese del presente procedimento , per i gradi dimerito e per il giudizio di legittimità , che si liquidano come in dispo- sitivo. P.Q.M LaCorte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna la controricorrenteal pagamento, in favore della ricorrente, delle spes e delpresente procedimento, liquidate per il primo grado in euro 3.400 percompensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e ad euro 200,00