Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04747/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il 12 marzo 1960; avverso la sentenza n. 24673 della Corte di cassazione Sezione III penale del 10 maggio 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO Che la Corte di cassazione, con sentenza n. 24673 del 10 maggio 2023, depositata il successivo 8 giugno 2023, avendo accolto uno dei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 24 gennaio 2022 con la quale la Corte di appello di Lecce ne aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità pronunziata nel precedente grado di giudizio dal Tribunale di quella stessa città, ha rilevato l'avvenuta estinzione dei reati a lui contestati, provvedendo a rimettere gli atti di fronte al giudice competente per valore in grado di appello limitatamente agli aspetti civili riguardanti l'eventuale risarcibilità del danno derivante dall'avvenuta commissione dei reati estinti; che nel dispositivo della predetta sentenza, le motivazione della quale danno puntualmente atto dell'avvenuta estinzione per prescrizione dei reati in contestazione, si dispone esclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al risarcimento del danno nei confronti delle pari civili, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; null'altro aggiungendosi di attualmente rilevante quanto alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA]; che con ricorso del 3 luglio 2023 il difensore di quest'ultimo, avendo fatto presente che in data 22 giugno 2023 la Procura generale presso la Corte di appello di Lecce aveva emesso ordine di esecuzione di pena detentiva in danno dell'[OSCURATO:PERSONA], ha denunziato l'esistenza di un errore materiale nel dispositivo della citata sentenza della Corte di cassazione n. 24673 del 2023 in quanto in esso nulla era stato disposto, pur essendo stata dichiarata l'avvenuta (estinzione per prescrizione dei reati contestati, in merito alla condanna penale a suo tempo inflitta a carco dell'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo altresì la sospensiva dell'ordine di carcerazione; che questa Corte, con ordinanza n. 31495 resa in data 19 luglio 2023, ritenuta in sede delibativa la sussistenza del fumus boni iuris in merito al ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc. pen. oltre che la eccezionale gravità, ha disposto, limitatamente alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], la sospensione degli effetti penali della citata sentenza emessa dalla Corte di cassazione.

CONSIDERATO Che, effettivamente, attraverso l'esame della sentenza n. 24673 pronunziata da questa Corte in data 10 maggio 2023, in particolare delle pagine 23 e 24 della medesima, nelle quali è esaminata la posizione dell'allora imputato [OSCURATO:PERSONA], è possibile rilevare che con essa si era stabilito, riguardo a quest'ultimo, dapprima che anche il ricorso di questo (conformemente a quelli di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) "deve ritenersi (quanto ad uno dei motivi di impugnazione ndr) fondato", precisandosi, quindi , che ciò era dovuto a 'l'assoluta carenza di motivazione su un punto essenziale della motivazione (il che ndr) impone l'annullamento della sentenza gravata.

Essendosi tuttavia i reati estinti per prescrizione in data antecedente alla presente pronuncia l'annullamento deve essere pronunciato ai soli effetti civili, cori conseguente rinvio al giudice civile competente per valore"; che, tuttavia, per mero errore materiale, nella formulazione del dispositivo della sentenza medesima non si era dato atto di tale decisione, essendo stata la posizione dell'attuale ricorrente definita esclusivamente con riguardo all'annullamento ai soli effetti civile della sentenza emessa a suo carico, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, nulla indicando quanto alla condanna penale; che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, la quale già si è pronunziata in ordine alla possibilità di emendare l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione attraverso il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., ogniqualvolta siffatta omissione sia, come nel presente caso, il frutto di un mero errore (percettivo o materiale) dell'organo giudicante (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 marzo 2020, n. 10417), anche nel caso in esame il provvedimento impugnato deve essere emendato; che, infatti, tanto più il riportato principio appare applicabile nel presente caso, in cui l'omissione è rilevabile nel solo dispositivo della sentEnza, essendo, invece, la motivazione di essa chiaramente indirizzata verso l'affermazione della intervenuta prescrizione dei reati contestati; che l'adozione della presente ordinanza costituisce atto necessario e sufficiente per la correzione dell'errore presente nel dispositivo della citata sentenza n. 24673 pronunziata dalla III Sezione penale di questa Corte di cassazione.

PQM Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 24673 pronunciata alla udienza pubblica del 10 maggio 2023, nonché il dispositivo del ruolo di udienza del 10 maggio 2023 relativo al procedimento nrg 43767/22, nel senso che dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" siano inserite le seguenti parole ", [OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla Cancelleria per le necessarie annotazioni.

Così deciso in Roma, il 26 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il 12 marzo 1960; avverso la sentenza n. 24673 della Corte di cassazione Sezione III penale del 10 maggio 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la correzione dell'errore materiale; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO Che la Corte di cassazione, con sentenza n. 24673 del 10 maggio 2023, depositata il successivo 8 giugno 2023, avendo accolto uno dei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 24 gennaio 2022 con la quale la Corte di appello di Lecce ne aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità pronunziata nel precedente grado di giudizio dal Tribunale di quella stessa città, ha rilevato l'avvenuta estinzione dei reati a lui contestati, provvedendo a rimettere gli atti di fronte al giudice competente per valore in grado di appello limitatamente agli aspetti civili riguardanti l'eventuale risarcibilità del danno derivante dall'avvenuta commissione dei reati estinti; che nel dispositivo della predetta sentenza, le motivazione della quale danno puntualmente atto dell'avvenuta estinzione per prescrizione dei reati in contestazione, si dispone esclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al risarcimento del danno nei confronti delle pari civili, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; null'altro aggiungendosi di attualmente rilevante quanto alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA]; che con ricorso del 3 luglio 2023 il difensore di quest'ultimo, avendo fatto presente che in data 22 giugno 2023 la Procura generale presso la Corte di appello di Lecce aveva emesso ordine di esecuzione di pena detentiva in danno dell'[OSCURATO:PERSONA], ha denunziato l'esistenza di un errore materiale nel dispositivo della citata sentenza della Corte di cassazione n. 24673 del 2023 in quanto in esso nulla era stato disposto, pur essendo stata dichiarata l'avvenuta (estinzione per prescrizione dei reati contestati, in merito alla condanna penale a suo tempo inflitta a carco dell'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo altresì la sospensiva dell'ordine di carcerazione; che questa Corte, con ordinanza n. 31495 resa in data 19 luglio 2023, ritenuta in sede delibativa la sussistenza del fumus boni iuris in merito al ricorso presentato ex art. 625-bis cod. proc. pen. oltre che la eccezionale gravità, ha disposto, limitatamente alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], la sospensione degli effetti penali della citata sentenza emessa dalla Corte di cassazione. CONSIDERATO Che, effettivamente, attraverso l'esame della sentenza n. 24673 pronunziata da questa Corte in data 10 maggio 2023, in particolare delle pagine 23 e 24 della medesima, nelle quali è esaminata la posizione dell'allora imputato [OSCURATO:PERSONA], è possibile rilevare che con essa si era stabilito, riguardo a quest'ultimo, dapprima che anche il ricorso di questo (conformemente a quelli di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) "deve ritenersi (quanto ad uno dei motivi di impugnazione ndr) fondato", precisandosi, quindi , che ciò era dovuto a 'l'assoluta carenza di motivazione su un punto essenziale della motivazione (il che ndr) impone l'annullamento della sentenza gravata. Essendosi tuttavia i reati estinti per prescrizione in data antecedente alla presente pronuncia l'annullamento deve essere pronunciato ai soli effetti civili, cori conseguente rinvio al giudice civile competente per valore"; che, tuttavia, per mero errore materiale, nella formulazione del dispositivo della sentenza medesima non si era dato atto di tale decisione, essendo stata la posizione dell'attuale ricorrente definita esclusivamente con riguardo all'annullamento ai soli effetti civile della sentenza emessa a suo carico, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, nulla indicando quanto alla condanna penale; che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, la quale già si è pronunziata in ordine alla possibilità di emendare l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione attraverso il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., ogniqualvolta siffatta omissione sia, come nel presente caso, il frutto di un mero errore (percettivo o materiale) dell'organo giudicante (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 marzo 2020, n. 10417), anche nel caso in esame il provvedimento impugnato deve essere emendato; che, infatti, tanto più il riportato principio appare applicabile nel presente caso, in cui l'omissione è rilevabile nel solo dispositivo della sentEnza, essendo, invece, la motivazione di essa chiaramente indirizzata verso l'affermazione della intervenuta prescrizione dei reati contestati; che l'adozione della presente ordinanza costituisce atto necessario e sufficiente per la correzione dell'errore presente nel dispositivo della citata sentenza n. 24673 pronunziata dalla III Sezione penale di questa Corte di cassazione. PQM Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 24673 pronunciata alla udienza pubblica del 10 maggio 2023, nonché il dispositivo del ruolo di udienza del 10 maggio 2023 relativo al procedimento nrg 43767/22, nel senso che dopo le parole "[OSCURATO:PERSONA]" siano inserite le seguenti parole ", [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla Cancelleria per le necessarie annotazioni. Così deciso in Roma, il 26 s
Sentenza Cassazione n. 04747/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris