CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 49603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego della libera- zione anticipata richiesta con riferimento al semestre 12/10/2020 - 12/4/2021, in cui era stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare, a causa di un episodio di evasione al quale era seguita la provvisoria sospensione dell'esecu- zione di detta misura. Hoxha si era difeso affermando che la presunta evasione era stata denun- ciata dalla ex compagna, [OSCURATO:PERSONA], mossa da rancore nei suoi confronti, segnalando che il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza ex art. 51-ter 0.P., aveva escluso la rilevanza di tale episodio in quanto non accertato. Nell'impugnata ordinanza, il rigetto del reclamo è stato motivato per la gravità dell'episodio di evasione dal centro di accoglienza "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva determinato la revoca della misura domiciliare da parte del Tribunale di sorveglianza, con provvedimento del 10/3/2021, nel quale si era dato atto del mancato accertamento dell'allontanamento dell'Hoxha dal centro di accoglienza/ tuttavia si erano ritenute credibili le informazioni rese dalla ex compagna; pertanto, tale condotta, sebbene ancora sub iudice, posta a base della revoca della detenzione domiciliare insieme ad altri elementi, è stata ritenuta emblema- tica della mancanza di partecipazione dell'Hoxha all'opera rieducativa nel semestre considerato. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 L. n. 354 del 1975 (0.P.), e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il diniego della liberazione anticipata, nonché in relazione ai criteri utilizzati per tale valutazione. Si conclude che l'impugnata ordinanza contraddice il principio di diritto per cui è illegittimo il diniego della liberazione anticipata in relazione ad un semestre nel quale il condannato risulti soltanto denunciato per evasione dagli arresti domiciliari. 3. Questa Corte ha acquisito la posizione giuridica del ricorrente, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha terminato di espiare la condanna ed è stato scarcerato in data 22/9/2022. Pertanto, ricorre una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, che ne comporta l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Si rileva in diritto che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposi- zione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fonda- mento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, cit.). L'intervenuta scarcerazione del ricorrente esclude che possa ritenersi comunque sussistente un suo interesse a coltivare l'impugnazione, non oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti un eventuale pregiudizio derivante al medesimo (Sez. 1, n. 46887 del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677: «Deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di interesse, il reclamo proposto dal condannato che abbia finito di espiare la pena avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata»). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il giorno 2 novem