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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20354/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/7/2023 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Forlì riconosceva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e li condannava ciascuno alla pena di 300 euro di ammenda.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Per un verso, la sentenza non avrebbe considerato che le opere sarebbero state sostenute da una regolare SCIA rilasciata nel 2018, e che la violazione riscontrata sarebbe rimasta isolata; per altro verso - ed in contrasto con la novella di cui al d.

Igs. n. 150 del 2022 - non si sarebbero considerate le condotte successive al reato. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono infondati.

4. Il Tribunale, pronunciandosi anche sulla questione qui riproposta, ha redatto una motivazione del tutto adeguata, fondata su elementi oggettivi e priva di illogicità manifesta: come tale, dunque, non censurabile.

4.1. La sentenza, in particolare, ha innanzitutto ben delineato gli elementi costitutivi della contravvenzione, accertandone la sussistenza con ampio ed adeguato argomento (pagg. 2-3), anche tenuto conto della tesi formulata dalla difesa (pag. 4): la natura dell'intervento e le sue caratteristiche, infatti, costituivano chiara espressione della fattispecie di cui all'art. 95, d.P.R. n. 380 del 2001, senza che, peraltro, una valutazione in fatto di tal genere possa essere rinnovata in sede di legittimità, anche con riguardo alla dedotta causa di esclusione della punibilità.

5. Con riguardo, poi, alle condotte successive al reato, la sentenza ha evidenziato - con argomento di merito privo di evidenti aporie logiche - che i lavori erano stati avviati con una SCIA del 2018, ma l'abuso si era protratto sino al settembre 2021 (momento di presentazione della richiesta di sanatoria), dunque per un tempo assai considerevole.

Ancora, il Tribunale ha sottolineato che non era stata fornita alcuna prova del carattere marginale dell'intervento, e che, in ogni caso, la regolarizzazione dell'abuso era passata attraverso non una autorizzazione postuma, ma la rimozione delle opere, che costituisce atto necessitato per espressa previsione normativa (art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001).

Al riguardo, occorre dunque ribadire che, in tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa (tra le altre, Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336).

Ebbene, tale giudizio complessivo risulta compiuto nella sentenza impugnata, in termini adeguati e privi di vizi.

6. I ricorsi, pertanto, devono esser rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/7/2023 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Forlì riconosceva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e li condannava ciascuno alla pena di 300 euro di ammenda. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Per un verso, la sentenza non avrebbe considerato che le opere sarebbero state sostenute da una regolare SCIA rilasciata nel 2018, e che la violazione riscontrata sarebbe rimasta isolata; per altro verso - ed in contrasto con la novella di cui al d. Igs. n. 150 del 2022 - non si sarebbero considerate le condotte successive al reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono infondati. 4. Il Tribunale, pronunciandosi anche sulla questione qui riproposta, ha redatto una motivazione del tutto adeguata, fondata su elementi oggettivi e priva di illogicità manifesta: come tale, dunque, non censurabile. 4.1. La sentenza, in particolare, ha innanzitutto ben delineato gli elementi costitutivi della contravvenzione, accertandone la sussistenza con ampio ed adeguato argomento (pagg. 2-3), anche tenuto conto della tesi formulata dalla difesa (pag. 4): la natura dell'intervento e le sue caratteristiche, infatti, costituivano chiara espressione della fattispecie di cui all'art. 95, d.P.R. n. 380 del 2001, senza che, peraltro, una valutazione in fatto di tal genere possa essere rinnovata in sede di legittimità, anche con riguardo alla dedotta causa di esclusione della punibilità. 5. Con riguardo, poi, alle condotte successive al reato, la sentenza ha evidenziato - con argomento di merito privo di evidenti aporie logiche - che i lavori erano stati avviati con una SCIA del 2018, ma l'abuso si era protratto sino al settembre 2021 (momento di presentazione della richiesta di sanatoria), dunque per un tempo assai considerevole. Ancora, il Tribunale ha sottolineato che non era stata fornita alcuna prova del carattere marginale dell'intervento, e che, in ogni caso, la regolarizzazione dell'abuso era passata attraverso non una autorizzazione postuma, ma la rimozione delle opere, che costituisce atto necessitato per espressa previsione normativa (art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001). Al riguardo, occorre dunque ribadire che, in tema di causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla legge, non può giustificare, di per sé sola, l'applicabilità dell'esimente agli effetti dell'art. 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulteriore criterio, accanto tutti quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa (tra le altre, Sez. 3, n. 46231 del 14/11/2024, Nesca, Rv. 287336). Ebbene, tale giudizio complessivo risulta compiuto nella sentenza impugnata, in termini adeguati e privi di vizi. 6. I ricorsi, pertanto, devono esser rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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