CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25308/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24762-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in CASTELFRANCI(AV), [OSCURATO:PERSONA]. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimati - avverso la sentenza n. 643/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2021; Ric. 2021n. 24762sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Napoli di conferma della sentenza del Tribunale di Benevento di rigetto dell’impugnazione ex art. 428 c.c., da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell’atto notarile con cui i genitori [OSCURATO:PERSONA] (deceduto un mese dopo l’atto) e [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto pro quota la nuda proprietà di un loro cespite all’altro figlio Claudio, incambio di assistenza materiale da parte di quest’ultimo per tutta la durata della loro vita, oltre all’importo di euro 40.000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con il primo, il ricorrente denuncia “falsa ed erronea applicazione dell’art. 428 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.pc.”, poiché la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere insussistenti sia lo stato di incapacità di intendere e volere del padre, sia il pregiudizio che gli sarebbe derivato dall’atto, sintomatico della mala fede del fratello Claudio. Ric. 2021n. 24762sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell’erroneo apprezzamento delle prove testimoniali, nonché della mancata ammissione di CTU sulla capacità del disponente. I motivi, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, risolvendosi nella richiesta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio. Inoltre, la valutazione delle risultanze istruttorie, alla luce della quale la Corte territoriale ha ritenuto provata la capacità di [OSCURATO:PERSONA] al momento del rogito, risulta logica e plausibile e non presta il fianco a censure di legittimità, mentre la decisione di non dare ingresso alla CTU, congruamente motivata, è insindacabile in questa sede. La Corte d’Appello ha, peraltro , ritenuto provata l’intenzione del disponente di lasciare il cespite al figlio Claudio in cambio di assistenza, quale frutto di un fermo proposito maturato nel tempo, e non di una decisione estemporanea, ed ha ancora valorizzato il fatto che all’atto avevapreso parte come disponente, pro quota, anche [OSCURATO:PERSONA], della quale non era stata dedotta alcuna collusione con il figlio Claudio in danno del marito. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con queste ragioni della sentenza impugnata. La terza censura, relativa alla nullità della decisione per motivazione apparente, è inammissibile perché si risolve nell’elencazione di alcune massime di pronunce di questa Corte, e non attinge in alcun modo la ratio decidendidella sentenza. Il quarto motivo, relativo all’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. La quinta censura, con cui si denuncia la “violazione delle legge n. 55 del 2014 art. 4…” sulla condanna alle spese, è inammissibile perchè il ricorrente non ha assolto l’onere di Ric. 2021n. 24762sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- indicare puntualmente i singoli parametri che assume violati (Cass., n. 270, 11/1/2016; Cass., n. 10409, 20/5/2016), fermo restando che la Corte territoriale ha espressamente espunto dal conteggio la fase istruttoria, che non è stata svolta in grado di appello. 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. La Corte dichiara inammissibileex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. Nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva le parti intimate. 4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per