CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05308/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della continuazione dei reati oggetto della richiesta - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Lecce nel provvedimento impugnato, che ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di ritenere i reati di cui alla sentenza della medesima Corte del 17/01/2022, irr. il 04/05/2023 (che ha condannato Sarnbito per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 commessi nel 2017 e 2018), uniti da un medesimo disegno criminoso con gli ulteriori reati oggetto dell'istanza, già unificati con provvedimento della Corte di assise appello di Taranto del 13/10/1999 (1.: Tribunale Taranto del 13/01/1992, irr. il 31/01/1994 per i reati di cui agli artt. 416 bis cod pen. armi ed altro; 2: Corte assise Taranto del 30/04/1997, irr. il 28/07/2001 per i reati di cui agli artt. 416 bis cod pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990), in considerazione del fatto che la sentenza più recente assolveva l'imputato dal reato di associazione mafiosa, e che lo iato temporale tra i fatti (di circa 30 anni) fosse tale da escludere un'originaria unica ideazione. Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Osservato in particolare che il principio di diritto richiamato in ricorso (sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Rv. 281375 — 01, per cui , a fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione), fa riferimento specificatamente, per le peculiarità che lo distinguono dagli altri fenomeni associativi, al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen, e che, nel caso concreto giudicato in tale pronuncia, lo iato temporale tra i fatti associativi mafiosi giudicati con le due sentenze oggetto della richiesta di continuazione in executivis era di 12 anni; Osservato che l'ordinanza impugnata ha, invero, correttamente valorizzato il dato cronologico, atteso che tra gli indici sintomatici costituisce senza dubbio elemento decisivo (si veda per tutte Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore -""?'" della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle