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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48147/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono inammissibili - in quanto costituite da doglianze meramente reiterative di critiche già proposte dinanzi al Giudice dell'esecuzione - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza impugnata, emessa nei confronti del suddetto, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate.

Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono state poi ribadite, ad opera della difesa, nella memoria sottoposta all'attenzione di questa Corte, attraverso la quale la difesa ha ribadito le argomentazioni già.

2. Dette censure risultano, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Palermo, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i fatti rappresentati, in ordine ai quali si invoca la riunione in continuazione, siano separati tra loro da un notevole arco temporale.

Trattasi, infatti, di una condanna per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e per estorsione, risalenti al giugno 1999, nonché di una condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso nel febbraio del 2007 e, infine, di una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e per i relativi reati fine (fatti che, tra loro, sono già stati unificati sotto il vincolo della continuazione), collocabili negli anni che vanno dal 2010 al 2012).

Stando alle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Palermo, nella veste di Giudice dell'esecuzione, tali condotte criminose risultano frutto di separate volizioni, non essendovi elementi per ravvisare una pur generica forma di ideazione unitaria preventiva.

La sopra esposta conclusione appare logica e priva della pur minima forma di incoerenza, tanto che è destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono inammissibili - in quanto costituite da doglianze meramente reiterative di critiche già proposte dinanzi al Giudice dell'esecuzione - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza impugnata, emessa nei confronti del suddetto, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate. Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono state poi ribadite, ad opera della difesa, nella memoria sottoposta all'attenzione di questa Corte, attraverso la quale la difesa ha ribadito le argomentazioni già. 2. Dette censure risultano, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Palermo, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti rappresentati, in ordine ai quali si invoca la riunione in continuazione, siano separati tra loro da un notevole arco temporale. Trattasi, infatti, di una condanna per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e per estorsione, risalenti al giugno 1999, nonché di una condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso nel febbraio del 2007 e, infine, di una condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e per i relativi reati fine (fatti che, tra loro, sono già stati unificati sotto il vincolo della continuazione), collocabili negli anni che vanno dal 2010 al 2012). Stando alle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello di Palermo, nella veste di Giudice dell'esecuzione, tali condotte criminose risultano frutto di separate volizioni, non essendovi elementi per ravvisare una pur generica forma di ideazione unitaria preventiva. La sopra esposta conclusione appare logica e priva della pur minima forma di incoerenza, tanto che è destinata a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ott
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