CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 07498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 8/3/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro animino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione di pena emessa dallo stesso Giudice. La sentenza aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per un tempo corrispondente alla pena applicata (otto mesi). Era stato individuato come luogo di prestazione dell'attività lavorativa il Canile rifugio dell'E.N.P.A. di Novara, presso cui Tafa aveva prestato attività lavorativa per 156 ore. La difesa aveva evidenziato che si trattava del limite massimo previsto dall'art. 54 d.lgs. 274 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che l'art. 165 cod. pen. pone, come unico limite di durata della prestazione dell'attività lavorativa, quello della durata della pena sospesa; il rinvio alla disciplina dell'art. 54 d.lgs. 274 del 2000 operato dall'art. 18-bis disp. att. cod. pen. contiene una clausola di compatibilità e, di conseguenza, non comporta l'applicazione del limite massimo posto da tale norma, dovendosi intendere, invece, limitato alle modalità esecutive dell'attività prestata e non anche alla sua durata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 165 cod. pen., 18-bis disp. att. cod. pen. e 54 d.lgs. 274 del 2000. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità maggioritaria che afferma che il limite massimo di prestazione dell'attività lavorativa non retribuita è di mesi sei e sostiene che tale orientamento è legittimato dall'interpretazione letterale e da quella fondata sulla ratio della norma. Sollecita, se del caso la rimessione alle Sezioni Unite per la soluzione della controversia. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Deve darsi atto che l'interpretazione adottata dal Tribunale di Novara è stata sconfessata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, all'udienza del 27 gennaio 2022, hanno stabilito il principio secondo cui la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli arti. 18-bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. (non superamento della 2 5A1 durata della pena sospesa). Non occorre, quindi, affrontare le motivazioni a sostegno dei due opposti orientamenti, potendo il Collegio aderire alla decisione delle Sezioni Unite sul tema. 2. Tuttavia, il díctum delle Sezioni Unite è stato pronunciato con riferimento al ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ricorso basato sull'illegittimità dell'apposizione d'ufficio da parte del giudice della clausola di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività, per di più per una durata superiore al limite stabilito dall'art. 54 d.lgs. 274 del 2000. La Corte ha ritenuto che la subordinazione alla prestazione di attività non retribuita non potesse essere disposta d'ufficio, cosicché il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione di pena che, pur prevedendo l'applicazione per la seconda volta della sospensione condizionale della pena, non la subordinava all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, cod. pen., e che, per di più, la prestazione dell'attività lavorativa non retribuita non potesse essere stabilita per un periodo superiore a quello indicato dall'art. 54 cit. Il presente ricorso, al contrario, presuppone una sentenza di applicazione della pena irrevocabile, in quanto non impugnata, in forza della quale il beneficio della sospensione condizionale della pena veniva subordinato alla prestazione di attività lavorativa non retribuita per una misura pari alla durata della pena sospesa; si discute, infatti, della revoca del beneficio da parte del giudice dell'esecuzione in conseguenza del parziale inadempimento all'obbligo cui il beneficio era subordinato. La posizione del ricorrente - che ha svolto la prestazione dell'attività non retribuita nella misura massima prevista dall'art. 54 cit., quindi per una durata inferiore a quella stabilita dalla sentenza - presuppone una richiesta di disapplicazione della sentenza irrevocabile nella parte in cui quantifica la durata della prestazione in misura superiore a quel limite, con la sostituzione di quella misura con quella già ricordata. Il ricorrente - occorre sottolineare - nulla deduce circa la eventuale mancanza di consenso da parte dell'imputato all'apposizione della clausola relativa alla prestazione dell'attività lavorativa da parte del giudice della cognizione; piuttosto, rivendica il suo diritto a non eseguire per intero la prestazione, nonostante l'indicazione della sentenza di applicazione di pena. Non è necessario, quindi, richiamare la tematica della violazione dell'art. 4 [OSCURATO:PERSONA] sul divieto di lavoro obbligatorio, in quanto il consenso del soggetto a prestare l'attività lavorativa non retribuita stabilita dalla sentenza non viene negato. 3. Si pone, quindi, il tema dei limiti dell'intervento del giudice dell'esecuzione sul contenuto della sentenza di condanna cui, appunto, deve essere data esecuzione. Si deve subito escludere che la decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata abbia il medesimo effetto - ai finì dì quanto qui interessa - di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari l'illegittimità della disciplina applicata. In effetti, quella delle Sezioni Unite costituisce l'interpretazione "definitiva" di un quadro normativo che preesisteva alla sentenza di applicazione della pena, costituito dall'art. 165 cod. pen. e dall'art. 54 d.lgs. 274 del 2000, richiamato per il tramite della norma di coordinamento (art. 18 -bis disp. att. cod. pen.). La decisione a suo tempo adottata dal giudice della cognizione era, quindi, frutto di una valutazione di diritto in ordine alla applicabilità del solo limite massimo previsto dall'art. 165 cod. pen., valutazione non eccentrica o abnorme, anche se sconfessata successivamente dal massimo organo di legittimità. Occorre ricordare il costante insegnamento di legittimità con riferimento alla richiesta di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.: la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata (Sez. 7, n. 10458 del 25/01/2019, Petullà, Rv. 276294; Sez. 1, n. 11076 del 15/11/2016, dep. 2017, Bibo, Rv. 269759); analogamente, con riferimento alle norme processuali, è stato affermato che non può essere addotta, a fondamento di una richiesta di ineseguibilità del giudicato ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., la violazione dei principi espressi dalle Sezioni unite della Corte dì cassazione nella sentenza n. 27620 del 2016, Dasgupta, in tema di necessaria rinnovazione in appello della prova dichiarativa nel caso di riforma di sentenza assolutoria, rappresentando essi l'esito di un percorso interpretativo che, pur traendo spunto dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha ad oggetto il sistema processuale interno ed è destinato ad uniformare solo per il futuro l'orientamento giurisprudenziale, in ragione del suo valore nomofilattico, senza possibilità di incidere retroattivamente ab extrinseco nei casi in cui già si sia formato il giudicato (Sez. 1, n. 53389 del 16/01/2018, Topo, Rv. 274554). E' importante sottolineare che il principio trova applicazione anche con riferimento al trattamento sanzionatorio: il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, anche a seguito di una pronuncia delle Sezioni Unite, non consente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, implicando tale operazione una modifica sostanziale del giudicato fuori dei casi previsti (Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 24/04/2014, Preziosi, Rv. 259919). Nella sentenza appena citata si faceva menzione del dettato della Corte Costituzionale: «Conformi e chiare indicazioni per l'interpretazione della norma di cui all'art. 673 cod. proc. pen. nei termini sopra esposti sono state offerte dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 230 del 2012, chiamata a scrutinare plurimi profili di incostituzionalità, in relazione alla sua applicazione a pronuncia di condanna irrevocabile per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, commesso dopo la sua novellazione ad opera dalla L. n. 94 del 2009 da straniero irregolare, - fattispecie ritenuta sussistente dal giudice della cognizione in modo difforme dall'indirizzo espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni unite nella sentenza nr. 16452 del 24/2/2011, Alacev, rv. 249546. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la non fondatezza della questione sollevata ed affermato l'esclusione, quale ipotesi di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, del mutamento giurisprudenziale, determinato da una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che neghi la rilevanza penale del fatto giudicato, in tal modo avallando e ribadendo i principi già espressi da questa Corte, ossia che una differente posizione interpretativa sull'esistenza e sul contenuto della norma penale per l'ordinamento giuridico non costituisce causa di revoca della condanna già incontrovertibile. [OSCURATO:PERSONA], nel passare in rassegna le posizioni assunte dalla Corte EDU in merito all'interpretazione dell'art. 7, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisce che "nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale", e che, "parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso", ha escluso che tali disposizioni possano autorizzare l'estensione del campo applicativo dell'art.673 cod. proc. pen. a fronte dell'intervento di un nuovo orientamento interpretativo nella giurisprudenza di legittimità [...] Ha quindi aggiunto che il principio dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo non ha il proprio fondamento nell'art. 25 Cost., comma 2, il quale stabilisce soltanto l'irretroattività delle norme penali più severe, quanto nel principio di eguaglianza, che impone di uniformare il trattamento dei medesimi fatti, in presenza di una diversa considerazione da parte del legislatore del loro disvalore, a prescindere dal momento della loro commissione, se antecedente o successivo all'entrata in vigore della norma che ha disposto l'aboliti° criminis o la modifica migliorativa del trattamento punitivo, ragione per la quale tale principio non assume carattere assoluto, ma può subire deroghe ad opera della legislazione ordinaria ispirata da una sufficiente e ragionevole finalità, come nel caso della salvaguardia del giudicato e della certezza del diritto (ex plurimis, sentenze n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 394 e n. 393 del 2006). Ha poi precisato che l'applicazione di detto principio riguarda soltanto l'ipotesi di successione di "leggi", ossia di atti normativi di produzione parlamentare, secondo quanto deducibile dall'art. 2 cod. pen., commi 2, 3 e 4, alla quale non è equiparabile l'avvicendarsi nel tempo di interpretazioni giurisprudenziali diverse, ostandovi i principi di riserva di legge in materia penale, di cui allo stesso art. 25 Cost., secondo comma, e di separazione dei poteri dello Stato, di cui è espressione l'art. 101 Cost., comma 2». 4. La pretesa del ricorrente non può trovare fondamento nemmeno nell'orientamento di legittimità che riconosce uno spazio al giudice dell'esecuzione in presenza di pena illegale. Come è noto, in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879); con riferimento alle pene accessorie, le Sezioni Unite hanno statuito che l'applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262327). Quella pronuncia, dopo avere ribadito che il principio di legalità giustifica l'intervento del giudice dell'esecuzione in presenza di pena illegale, affrontavano il problema dei limiti di questo intervento: «Ritiene il Collegio che le linee-guida da seguire, per pervenire ad una soluzione che non sia frutto di estemporanee valutazioni, possano ricavarsi dal sistema. Da esso sono, infatti, enucleabili due principi che consentono di delimitare gli interventi sul giudicato del giudice dell'esecuzione. Innanzitutto, va esclusa l'emendabilità in executivis quando il giudice della cognizione si sia già pronunciato in proposito e sia pervenuto, anche se in modo erroneo, a conclusioni che abbiano comportato l'applicazione di una pena accessoria illegale. In tal caso, alla erroneità della valutazione non può che porsi rimedio con gli ordinari mezzi di impugnazione. Tale principio ispira una pluralità di norme del codice di rito e trova specifica enunciazione nell'art. 671 cod. proc. pen. La norma, che pure ha ampliato notevolmente i poteri del giudice dell'esecuzione, esclude espressamente l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, quando questa sia stata esclusa dal giudice della cognizione. La conferma, sia pure sotto altro profilo, che le valutazioni del giudice della cognizione non possano essere rimesse in discussione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, si ricava da quanto previsto in tema di revisione. [...] Si richiede [...] che le prove in questione non siano state già oggetto di esame e valutazione del giudice della cognizione. Significativa sotto l'aspetto esaminato è anche la disposizione di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che consente il ricorso straordinario per la correzione di errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione. [...] La norma, pur determinando [..] una deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, ha, però, limitato la possibilità, da parte del condannato di richiedere la correzione, soltanto all'ipotesi di errore materiale o di fatto. Come ripetutamente ribadito, deve quindi trattarsi di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco. Non è consentito, invece, il rimedio straordinario quando ci si trovi in presenza di un errore valutativo. [...] In conclusione, il principio ispiratore di tutte le norme sopraindicate consente di affermare che, quando il giudice della cognizione abbia espresso le sue valutazioni (a meno di errori macroscopici di calcolo o di applicazione di una pena avulsa dal sistema), non sia possibile rimettere in discussione il giudicato.[...] In secondo luogo, l'intervento del giudice dell'esecuzione è ammesso sempre che non implichi valutazioni discrezionali in ordine alla specie ed alla durata della pena accessoria. Tanto è ricavabile dallo stesso art. 183 disp. att. cod. proc. pen., che consente al pubblico ministero di richiedere, quando non si sia provveduto in sede di cognizione, l'applicazione di una pena accessoria, purché questa sia "predeterminata dalla legge nella specie e nella durata". Anche in tema di disciplina del concorso formale e del reato continuato a norma dell'art. 671, [...] l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. prevede che si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. Tale specifica regola, diversa da quella operante nella fase di cognizione, è dettata dai limitati poteri dell'organo giurisdizionale in executivís, chiamato a dare attuazione al dictum contenuto nella sentenza, interpretandolo od integrandolo, senza facoltà di determinarlo. E tale diversità non è in contrasto con il parametro costituzionale dell'art. 24 Cost., poiché i poteri del giudice dell'esecuzione sono ispirati al criterio della intangibilità del giudicato e consistono nel rideterminare il trattamento sanzionatorio sulla base di un criterio oggettivo meno discrezionale di quello spettante al giudice della cognizione (cfr. Sez. 1, n. 6362 del 31/01/2006, Zungri, Rv. 233442). [...] In applicazione del dato di sistema, che esclude interventi che comportino valutazioni di carattere discrezionale del giudice dell'esecuzione, si è ritenuto, tra l'altro, che il condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. non possa, a seguito della sentenza Corte cost. n. 68 del 2012, richiedere in sede esecutiva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. (Sez. 1, n. 28468 del 23/04/2013, Facchineri, Rv. 256118), ovvero che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui sia subordinata la concessione della sospensione della pena, determini la revoca di diritto del beneficio, non essendo attribuito al giudice dell'esecuzione alcun margine di discrezionalità (Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi, Rv. 255874)». 5. Alla luce di questi principi, non era possibile una disapplicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della sentenza di applicazione di pena nella parte in cui prevedeva la durata della prestazione di attività lavorativa per un tempo corrispondente alla pena applicata (otto mesi). Da una parte, non si era in presenza di una pena illegale in quanto - nonostante la sua natura parzialmente afflittiva - la prestazione dell'attività lavorativa cui è subordinata la sospensione condizionale della pena non può considerarsi una sanzione penale vera e propria; dall'altra, la quantificazione della durata della prestazione era stata determinata con il consenso dell'imputato; ancora, tale durata era frutto di una valutazione giuridica del giudice della cognizione, come tale non sindacabile da quello dell'esecuzione; infine, la "cancellazione" della possibilità di determinare la durata in misura pari alla pena sospesa, se superiore al limite previsto dall'art. 54 d.lgs. 274 del 2000, non avrebbe comportato l'automatica sostituzione di tale durata con quella massima prevista dalla norma appena menzionata, ma avrebbe attribuito al giudice dell'esecuzione una discrezionalità nella sua determinazione: in effetti, se la durata della prestazione non risulta più agganciata alla misura della pena e non è, in qualche modo, proporzionale alla stessa, tale prestazione viene valorizzata nella funzione di pro bation, al pari di altri istituti (ad esempio: affidamento in prova al servizio sociale), e, di conseguenza, la sua durata può esser