CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 48708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 giugno 2019, irrevocabile il 20 settembre 2019, avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che la doglianza di cui al secondo motivo di impugnazione, relativa ad una notifica del decreto di citazione diretta a giudizio in un domicilio che si assume essere stato eletto, ma che non sarebbe stato oggetto di elezione nel processo conclusosi con la suddetta sentenza, e di conseguenza relativa ad un'incolpevole ignoranza del processo, che ripercorre la doglianza dedotta con l'incidente di esecuzione, andava dedotta con la rescissione del giudicato. Invero, le Sezioni Unite con la pronuncia n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, hanno chiarito che, in caso di giudizio celebrato in assenza, le nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, in ragione del passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità in questi casi di far valere l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo derivante dalle nullità stesse, attraverso la rescissione del giudicato (Rv. 280931-01); e che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Rv. 280931 - 02). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 nov