CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21558/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrate; esaminati g2 atti é ii impugnato; memoria udii o difensore dei ricorrente ha insistito bei- Lammissibilità die ricerSO, ritenuto One ini.ierso a inarniinissibHe iDer l:e seguenti ragioni: i) il primo, acconciornotivo sono generici e rtieramentic riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configuraiaiiidii dei icato, alla i-nani:i:di...a e-,i)clusinne della recidiva e al giudizio di bilanciamento, adegeatarnente CUM ardernentl immuni da vizi logici o giuridici dalla Goidid. territoriciie i3a;ginn 2 e 3): i! terzo motivo lamenta i! mancato esame di ed- itlogliaitia che si rivelavi:i', aL. oriqinia manifestamente infondata, attesi() che l'attenuante di ailiart. 335 ., cod. pen. e configurabile solo in caso di costituzione in carcere deLievaiso ovivert, niredso alla vigilanza del rispetto deiie (ifie0Om «E . (;1'2g(j) d, tradui-re l'evaso in carcere (circostanza nei riano «i e ce a CarferiZe è stata fermato da un vigilante all'interno ai dd stii.iierrinercatc); in tai case ; stante ia manifesta infondatezza della doglianza, ilsidd mancato esame 0Ort2 di appello non può comportare liannuilamento i e .5C-2n te n c,'Itta . censi.;ra insescettiblie di accoglimento (Sez. 3,n. 21:329 00 1 0:72010, che, E.- rtanto, non è sorretta da alcun interesse iad impugnare in quíiimén eiccoglin3ento della doglianza ric,n sortirebbe alcun iosid• i.-3vorevele in sede di di rinvio (Se.id T.S.. n 46588 del 03/10/2019, Ra. 2772Y.d. • 5;/.. 2,n. 35949 del 2 .0/ 2319 Liberi:L Rv, 276745); rite.nuto che all'inardrinisibilita dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente pagarnente delle spese process:.iali e della somma di euro tremila da versare in favore [OSCURATO:PERSONA] ootendoai ritenere che lo stesso abbia proposto H ricorso co r.),2 oeh JeL(2,-;THnaziGne della causa di inarnmissibilità (Corte cost. n. 186 dei noci inarnmissibi;ei 2 r,c0,7-,n e condanna H ricorrente ai pagamento delle spese processucii delia somma ni curo hai:v-n:la in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Cos'i deciso i! 15 OPre ente Denpra V , coce: Angelo stanzo r DEPOS11"ATA 2026