CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2026
Cassazione n. 25860/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA].P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionedigitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 392/2024,depositata il 5/6/2024 e notificata il 6/6/2024.Numero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di dichiarare nulla oillegittima la fattura n. 0807285310214323 dell’importo di euro17.930,44, di condannare le convenute alla restituzione della somma dieuro 8.964,12 già versata, e, in via subordinata, di rideterminare l’importoeffettivamente dovuto in relazione ai consumi accertati e di condannare ledue società al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda esponevadi avere stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e di averecontestato la fattura di conguaglio sul rilievo che il gestore non avesseprovveduto alle verifiche periodiche e alle letture del contatore previstedal contratto per un periodo superiore a tre anni, in violazione dei principidi correttezza e buona fede. Successivamente, con le memorie ex art. 183c.p.c., formulava deduzioni concernenti il possibile malfunzionamento delcontatore.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccependo il difetto dilegittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. echiedendo il rigetto della domanda, sull’assunto che la fattura contestatatrovasse fondamento nelle risultanze di un verbale di verifica dei consumi,e negando, altresì, la prova del danno allegato dall’attrice.All’esito dell’istruzione documentale e testimoniale il Tribunale di Locri,con sentenza n. 639/2018, dichiarate prive di legittimazione passiva ENELs.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]., qualificava la domanda come azione diaccertamento negativo del credito, dichiarava non dovuto l’importorichiesto con la fattura contestata e condannava ENEL [OSCURATO:PERSONA].p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla restituzione dellaNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026somma di euro 8.964,12, oltre ad accessori, compensando le spese di litenella misura del 50%.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].p.a., deducendo, per quanto ancora rileva, l’erronea qualificazione delladomanda quale azione di accertamento negativo del credito, la novità etardività dell’allegazione concernente il malfunzionamento del contatore,introdotta soltanto con le memorie ex art. 183 c.p.c., nonché la congruitàdei consumi fatturati, quale emergente dalla documentazione prodotta.L’appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.Con sentenza n. 392/2024, depositata il 5 giugno 2024 e notificata il 6giugno 2024, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieval’impugnazione e, in riforma della decisione di primo grado, rigettavaintegralmente la domanda attrice, condannando la società appellata alpagamento delle spese del doppio grado. Segnatamente, riteneva chel'attrice non avesse allegato il malfunzionamento del contatore, avendoprospettato, con l’atto introduttivo, esclusivamente, «la mancata verificaperiodica dei consumi in violazione dei principi di correttezza e buonafede» e, con le memorie ex art. 183 c.p.c., solo ipotizzato «”un’eventualecausa accidentale del malfunzionamento del gruppo di misurazione”, dicui, però, non ha mai chiesto al gestore la verifica; verifica a seguito dellaquale era, poi, onere di quest’ultimo dimostrare il regolare funzionamento,come da giurisprudenza di legittimità richiamata». Pertanto, riteneva cheil Tribunale avesse invertito l’onere della prova, considerato che «in temadi somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanzadella prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatorerichiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nelperiodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmenterilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi dienergia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumentodi misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente èNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e,altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condottenegligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altruicondotte illecite (così Cass., Sez. III, 9/1/2020, n. 297)»; non avendoassolto all'onere di contestare specificamente il dedotto extraconsumo nédi allegare elementi idonei a dimostrare l'anomalia dei consumi fatturati,non sussisteva l'obbligo del gestore di fornire la prova del regolarefunzionamento del misuratore; rilevava, in aggiunta, che dall'esame deidati di consumo risultanti dalle fatture antecedenti e successive a quella diconguaglio non emergevano elementi attestanti l'eccessività dei consumiaddebitati.Per la cassazione di detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1. c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 183 c.p.c. nonché l’omessoesame di un fatto decisivo.È censurata la statuizione della Corte d’appello secondo cui ilmalfunzionamento del contatore non sarebbe stato allegato nell’attointroduttivo, nel quale era stata prospettata esclusivamente la mancataverifica periodica dei consumi, mentre nelle memorie ex art. 183 c.p.c.sarebbe stato soltanto ipotizzato, senza che fosse formulata una specificarichiesta di verifica del misuratore.La ricorrente sostiene che, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c., aveva attribuito l’eccessività dei consumi al malfunzionamentodel contatore e ne aveva richiesto la verifica, così introducendo unaspecificazione della domanda originaria connessa alla medesima vicendaNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026sostanziale, sulla quale la convenuta aveva accettato il contraddittoriosenza sollevare contestazioni nelle successive memorie. Deduce che larichiesta di verifica risultava anche dalle lettere anteriori al giudizio e che ilTribunale aveva ritenuto ritualmente introdotta e discussa la questione delguasto del misuratore. Assume, inoltre, che l’eccessività dei consumi e ilmalfunzionamento emergessero dall’atto introduttivo, dalle memorie exart. 183 c.p.c., dalle lettere di contestazione, dalle fatture e dallerisultanze testimoniali, sicché la Corte territoriale avrebbe erroneamenteescluso che avesse assolto gli oneri posti a suo carico.1.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha affermato che «con l’atto introduttivo parte attricenon ha affatto allegato il malfunzionamento del contatore lamentando,esclusivamente, “la mancata verifica periodica dei consumi in violazionedei principi di correttezza e buona fede” e, in sede di memorie ex art. 183c.p.c., ha solo ipotizzato “un’eventuale causa accidentale delmalfunzionamento del gruppo di misurazione” di cui, però, non ha maichiesto al gestore la verifica».La ricorrente contrappone a tale accertamento che, con la memoria ex art.183, sesto comma, n. 1, c.p.c. e con le precedenti lettere dicontestazione, aveva ricondotto l’eccessività dei consumi almalfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e che talespecificazione della domanda era stata accettata nel contraddittorio dallaconvenuta.È principio consolidato che la modificazione consentita dall’art. 183, sestocomma, n. 1, c.p.c. possa riguardare anche uno o entrambi gli elementioggettivi della domanda, purché la pretesa modificata rimanga connessaalla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini lacompromissione delle potenzialità difensive della controparte nél’allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n.Numero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/202612310; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4322; Cass., Sez. III, 16febbraio 2021, n. 4031).La questione posta dal motivo non coglie la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, ove non è mai stata messa in dubbio l’astratta ammissibilitàdella modificazione della domanda nella memoria prevista dall’art. 183c.p.c., ma è stato fatto riferimento al contenuto concretamente assuntodalle allegazioni formulate dalla ricorrente e alla loro idoneità a integrareuna contestazione specifica del malfunzionamento accompagnata dallarichiesta di verifica. La Corte territoriale non si è limitata a rilevare che ilguasto non era stato dedotto nell’atto introduttivo, ma ha interpretato lasuccessiva allegazione come mera enunciazione di una causa soltantoeventuale di malfunzionamento e ha escluso che fosse stata rivolta algestore una richiesta di verifica del misuratore.Per confutare tale accertamento la ricorrente richiama le lettere anteriorial giudizio, le memorie ex art. 183 c.p.c., le fatture, le produzionidocumentali e le risultanze testimoniali. Il motivo non soddisfa, però, leprescrizioni dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce deiprincipi enunciati dalla Corte EDU con la sentenza Succi e altri c. Italia del28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto di accesso algiudice, né può tradursi nell’ineluttabile onere di integrale trascrizionedegli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso. È tuttavianecessario che il contenuto degli atti richiamati sia puntualmente indicatoall’interno della censura e che ne sia specificamente segnalata la presenzanegli atti del giudizio di merito, in modo da consentire alla Corte diverificare la fondatezza del motivo senza svolgere un’attività di ricerca neifascicoli di ufficio o di parte (Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950).La ricorrente non riproduce il contenuto delle lettere dalle quali dovrebberisultare la richiesta di verifica del contatore, non indica specificamenteNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026quando e mediante quale atto tali documenti siano stati prodotti né neprecisa la collocazione nel fascicolo del giudizio di merito; non distingueciò che aveva detto lo Stinà da ciò che aveva riferito il Barbaro, nonriporta i verbali testimoniali, non indica dove siano i documenti richiamati,usa formule assertive. Quanto alla memoria ex art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c., il ricorso riporta soltanto il riferimento ad «un’eventuale causaaccidentale del malfunzionamento del gruppo di misurazione», senzariprodurre il passaggio dal quale dovrebbe desumersi la richiesta diverifica che la Corte territoriale ha espressamente escluso. Non è quindiconsentito accertare se gli atti invocati contenessero effettivamente unacontestazione specifica del malfunzionamento e la richiesta asseritamentetrascurata dal giudice a quo.Neppure è configurabile l’omesso esame denunciato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un., 7 aprile 2014, n.8053, il fatto il cui omesso esame può assumere rilievo deve identificarsiin un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo, nel senso che il suoesame avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L’omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio qualora il fattostorico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieacquisite.Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato il contenuto dellacontestazione formulata dall’utente e ha escluso che essa integrasse laspecifica deduzione del malfunzionamento accompagnata dalla richiesta diverifica. La ricorrente non denuncia, pertanto, la pretermissione di unfatto storico, ma sollecita una diversa interpretazione degli atti processualie una differente valutazione delle produzioni documentali. Il richiamo allamotivazione della sentenza del Tribunale non vale a integrare il vizioNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026denunciato, poiché l’omesso esame di una valutazione compiuta dalgiudice di primo grado non costituisce omesso esame di un fatto storico aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115c.p.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo.Critica la statuizione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto che nonavesse assolto gli oneri probatori gravanti sulla parte che contesti iconsumi risultanti dal contatore, escludendo per tale ragione che gravassesul gestore la prova del regolare funzionamento del misuratore.Secondo la ricorrente, la contestazione del malfunzionamento delcontatore e dell'eccessività dei consumi era stata ritualmente formulata ecorredata dalla documentazione prodotta, dalle richieste di verifica rivolteal gestore e dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale. Assume pertantoche, una volta prospettata l'anomalia dei consumi e richiestol'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura, sarebbespettato alla società somministrante dimostrare la correttezza degliaddebiti e la regolarità del misuratore, sicché la Corte territoriale avrebbeerroneamente applicato le regole sul riparto dell'onere della prova eomesso di considerare le risultanze istruttorie invocate a sostegno delladomanda.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha correttamente individuato la regola di ripartodell’onere probatorio applicabile in materia di somministrazione di energiaelettrica, affermando che «in tema di somministrazione di energiaelettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all’utentecontestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica edimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo aldato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette ecorrispondente agli ordinari impieghi di energia; incombe, invece, sulNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmentefunzionante».Il giudice a quo ha, quindi, precisato che, ove l’utente contesti la veridicitàdei consumi addebitati invocando il malfunzionamento del contatore,ricadono sul medesimo gli oneri di allegare specificamente tale anomalia,di richiedere la verifica del misuratore e di fornire elementi idonei aevidenziare l’incompatibilità dell’extraconsumo con quelli ordinariamenteregistrati in periodi comparabili. Soltanto in seguito all’assolvimento di talioneri sorge, in capo al gestore, quello di dimostrare il regolarefunzionamento dello strumento.La Corte territoriale non ha, pertanto, attribuito all’utente l’onere dellaprova tecnica del corretto funzionamento del contatore, ma ha accertatoche non si erano verificati i presupposti necessari affinché tale provafacesse carico al somministrante, avendo l’attrice formulato soltanto unriferimento ipotetico ad un’«eventuale causa accidentale delmalfunzionamento del gruppo di misurazione», senza avanzare unaspecifica richiesta di verifica e senza offrire una circostanziatadimostrazione dell’anomalia dei consumi.La ricorrente non contesta la regula iuris enunciata dalla sentenzaimpugnata, che anzi sostanzialmente riproduce, ma ne censural’applicazione alla fattispecie concreta, assumendo di avere assolto glioneri di allegazione e prova che la Corte distrettuale ha invece ritenutoinadempiuti. La doglianza si risolve, quindi, nella richiesta di sostituireall’accertamento compiuto dal giudice di merito una diversa ricognizionedel contenuto degli atti processuali e una differente valutazione dellerisultanze documentali e testimoniali.La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudiceabbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella sullaquale avrebbe dovuto gravare secondo la distinzione tra fatti costitutivi edeccezioni, non anche ove si contesti l’apprezzamento con il quale sia statoNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026ritenuto assolto o non assolto l’onere correttamente individuato. Inquest’ultima ipotesi la censura non pone una questione di violazione dellaregola di giudizio, ma investe la valutazione del materiale probatorioriservata al giudice di merito (Cass., Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7341;Cass., Sez. III, 26 marzo 2024, n. 8118).Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c., il vizio è configurabile quando ilgiudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti edisposte d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbiadichiarato di non dover osservare la regola secondo cui la decisione deveessere fondata sulle prove ritualmente acquisite. Non ricorre, invece,quando si censuri il valore persuasivo attribuito alle prove offerte dalleparti o si pretenda che alcune risultanze siano valutate diversamente daaltre.La ricorrente non deduce che la Corte territoriale abbia utilizzato provenon ritualmente introdotte nel processo, ma lamenta che non abbiapregresse, agli estratti bancari e alle deposizioni testimoniali.Il richiamo alle lettere, alle fatture e alle ulteriori produzioni incorre,inoltre, nelle carenze già rilevate nel § 1.1. in relazione all’art. 366, primocomma, n. 6, c.p.c. La ricorrente pretende di desumere proprio dalcontenuto degli atti non adeguatamente riprodotti e localizzati l’avvenutoassolvimento degli oneri che la sentenza impugnata ha ritenutoinadempiuti, senza consentire di verificare se le risultanze invocate fosseroeffettivamente idonee a dimostrare una contestazione specifica delmalfunzionamento, una richiesta di verifica del misuratore e l’anomalia deiconsumi fatturati.Quanto all’omesso esame dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., valgono ancora i principi esposti nel § 1.1. La ricorrente nonindividua un fatto storico decisivo pretermesso dalla Corte territoriale, malamenta il mancato o inadeguato apprezzamento di una pluralità diNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026elementi istruttori. Il contenuto della contestazione, l’asserita richiesta diverifica e l’eccessività dei consumi sono stati esaminati dalla sentenzaimpugnata, che ha escluso la specificità della prima, l’esistenza dellaseconda e l’anomalia dei consumi sulla base del raffronto tra le fatture. Lacensura investe, dunque, la valutazione delle risultanze acquisite e non èriconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchél'errata o omessa valutazione delle prove documentali e testimonialiacquisite al giudizio. La censura investe la statuizione con la quale la Corted'appello ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'utente inrelazione alla contestazione dei consumi fatturati, reputando irrilevanti lerisultanze istruttorie valorizzate dal giudice di primo grado. La ricorrentededuce che la Corte territoriale avrebbe omesso di apprezzare ilcomplessivo materiale probatorio acquisito, costituito sia dalladocumentazione prodotta sia dalle deposizioni testimoniali, dalle qualiemergevano la limitata operatività della struttura nel periodo interessato,l'assenza di letture periodiche del contatore da parte del gestore, lamodestia dei consumi compatibili con l'attività effettivamente esercitata ela presenza di anomalie nella fatturazione. Assume pertanto che il giudiced'appello abbia disatteso senza adeguata considerazione elementiistruttori che il Tribunale aveva invece ritenuto significativi ai finidell'accertamento dell'inattendibilità dei consumi addebitati, pervenendoad una ricostruzione del fatto non coerente con le risultanze processuali.3.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, dopo avere accertato che l’attrice non aveva formulatouna specifica contestazione del malfunzionamento del contatore nérichiesto la verifica del misuratore, ha esaminato i dati relativi ai consumie ha osservato che «le somme contestate sono relative ad un conguaglioper prelievi di energia effettuati nel periodo 15.4.2005/31.10.2006. LeNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026fatture precedenti conteggiavano consumi in acconto per complessive Kwh9485. Nel lasso di tempo indicato, dal 15.04.2005 al 31.10.2006, ilconsumo complessivo è di Kwh 130291». Ha quindi rilevato che, dividendoil consumo complessivo per i 564 giorni compresi nel periodo considerato,si otteneva un consumo medio giornaliero di kWh 231, sostanzialmentecorrispondente a quello di kWh 209,9 risultante dalla fatturaimmediatamente successiva, concludendo che «non si ravvisa alcunaeccessività dei consumi ponendo a confronto le fatture precedenti e quellasuccessiva alla fattura di conguaglio».La ricorrente contrappone a tale accertamento le deposizioni testimoniali ela documentazione prodotta, dalle quali assume che emergessero lalimitata operatività della struttura ricettiva, il ridotto numero di clienti, lamancata attivazione del servizio di ristorazione, l’utilizzazione soltantoparziale dei locali, l’omessa effettuazione delle letture periodiche e lapresenza di fatture recanti consumi modesti o importi non dovuti. In forzadi ciò sostiene che la Corte territoriale abbia violato gli artt. 115 e 116c.p.c. per non avere attribuito alle indicate risultanze il valore dimostrativoriconosciuto dal Tribunale.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., valgono leconsiderazioni già svolte nel § 2.1. La ricorrente non assume che la Cortedistrettuale abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti oacquisite al di fuori dei poteri officiosi riconosciuti dalla legge, ma contestail valore attribuito alle risultanze ritualmente acquisite e pretende che essesiano apprezzate secondo una diversa ricostruzione della vicenda.La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto qualora il giudicedi merito disattenda il principio della libera valutazione delle prove inassenza di una deroga legislativamente prevista, ovvero valuti secondoprudente apprezzamento una prova soggetta a un regime legale, nonanche quando la parte contesti il concreto apprezzamento delle risultanzeNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026istruttorie compiuto nella sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., 30settembre 2020, n. 20867).Nella specie, la ricorrente non allega che la Corte territoriale abbiaabbia liberamente valutato prove aventi valore vincolante. Si duole,piuttosto, della prevalenza accordata ai dati di consumo risultanti dallefatture e della mancata valorizzazione delle deposizioni testimoniali e delleproduzioni documentali secondo il significato probatorio da essa auspicato.La denuncia della violazione dell’art. 116 c.p.c. costituisce, pertanto, lostrumento formale per formulare una critica rivolta al convincimentomaturato dal giudice d’appello e mira a ottenere una nuova selezione eponderazione delle risultanze istruttorie, non consentite nel giudizio dilegittimità.Né il giudice di merito è tenuto a discutere singolarmente tutti gli elementiacquisiti, essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti idonei a sorreggerela decisione; la preferenza accordata ad alcune risultanze implica chesiano state disattese quelle incompatibili con la ricostruzione accolta,senza che occorra un’espressa confutazione di ciascuna di esse.La ricorrente assume che l'anomalia dei consumi e il malfunzionamentodel gruppo di misura risultassero dalla documentazione prodotta e dalledeposizioni testimoniali. In particolare, richiama il contratto di fornitura, lericevute di pagamento, gli assegni di rimborso, le fatture emesse dallasocietà somministrante, gli estratti dei conti correnti bancari, la lettera del17 ottobre 2008 e le pregresse contestazioni rivolte al gestore; quantoalla prova orale, richiama le deposizioni concernenti la mancataeffettuazione di letture del contatore nel periodo compreso tra il 2005 e il2007, la limitata operatività della struttura ricettiva nei primi anni diminimi o addirittura nulli, circostanze che, ad avviso della ricorrente,avrebbero evidenziato anomalie del gruppo di misurazione.Numero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026Il motivo incorre, però, nella violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6,c.p.c., per le ragioni e secondo i principi, anche in relazione alla sentenzaSucci e altri c. Italia, già illustrati nel § 1.1. La ricorrente richiamacumulativamente il contratto di fornitura, le ricevute di pagamento, gliassegni di rimborso, le fatture, gli estratti bancari e la lettera del 17ottobre 2008, senza riportarne, neppure mediante una sintesisufficientemente specifica, il contenuto rilevante ai fini della censura esenza indicare in quale fase processuale e in quale fascicolo tali documentisiano rinvenibili.Quanto alle deposizioni testimoniali, il ricorso riproduce una serie dicircostanze formulate secondo lo schema dei capitoli di prova e affermagenericamente che esse sarebbero state confermate dai testimoni, senzadistinguere il contenuto delle singole deposizioni, specificare le risposterese da ciascun teste e indicare la sede processuale nella quale i relativiverbali siano reperibili. Non è quindi consentito verificare se le circostanzeasseritamente trascurate fossero state effettivamente confermate neitermini rappresentati né se possedessero efficacia decisiva rispetto allaricostruzione accolta dalla Corte territoriale.Quanto al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., devonorichiamarsi i principi e le considerazioni esposti nel § 1.1. La ricorrentenon individua un fatto storico decisivo pretermesso dalla Cortedistrettuale, ma lamenta il mancato o inadeguato apprezzamento di unapluralità di elementi istruttori. Il fatto storico costituito dall’asseritaeccessività dei consumi è stato esaminato dalla sentenza impugnata, chelo ha escluso sulla base del raffronto tra i consumi registrati nel periodooggetto del conguaglio e quelli risultanti dalla fattura immediatamentesuccessiva. La censura investe, dunque, il peso attribuito agli elementiprobatori e sollecita una diversa inferenza dalle risultanze acquisite, senzaricadere nel paradigma delineato da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n.8053.Numero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026Non giova, infine, il richiamo alla mancata disposizione di una C.T.U.diretta a verificare eventuali anomalie del gruppo di misura. La consulenzatecnica d'ufficio costituisce mezzo istruttorio diverso dalla prova in sensoproprio, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudenteapprezzamento del giudice di merito, il quale può motivarne il diniegoanche implicitamente attraverso la valutazione complessiva del quadroprobatorio (Cass., Sez. VI-1, 13 gennaio 2020, n. 326; conforme Cass.,Sez. lav., 4 luglio 2024, n. 18299).La Corte territoriale ha appunto ritenuto non previamente assolti gli oneridi allegazione e dimostrazione necessari a rendere rilevantel'accertamento tecnico invocato dalla società attrice, sicché la censura sirisolve nella prospettazione della necessità di un accertamento tecnicovolto ad accertare fatti che la Corte territoriale ha ritenuto nonpreviamente allegati e dimostrati. La ricorrente, peraltro, non indicaquando l’istanza sia stata formulata, in quali termini sia stata reiterata nelgiudizio d’appello e se sia stata mantenuta in sede di precisazione delleconclusioni, né illustra le ragioni per le quali l’indagine avrebbe potutoessere utilmente eseguita sul misuratore a distanza di tempo dai consumicontestati.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.nonché l’insufficienza e il vizio della motivazione.sulla base del raffronto tra i consumi registrati nel periodo oggetto delconguaglio e quelli risultanti dalla fattura immediatamente successiva, haescluso l’esistenza di anomalie negli addebiti.La ricorrente sostiene che tale conclusione sarebbe stata tratta daelaborazioni prive di supporto tecnico e fondate esclusivamente sui datiforniti dalla società somministrante, senza tenere conto della discontinuitàdell’attività turistica e della concentrazione delle prenotazioni nel periodoNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026compreso tra il 15 luglio e il 15 agosto di ciascun anno. Prospetta, inoltre,che l’erroneità della fatturazione avrebbe potuto dipendere, anziché dalmalfunzionamento del contatore, dall’erronea applicazione della costantedi trasformazione «K», costituita dal prodotto dei rapporti ditrasformazione dei riduttori di tensione e di corrente dell’apparecchio dimisura. Assume che, in mancanza dell’accertamento tecnico di talecoefficiente, i dati utilizzati dalla Corte territoriale non potessero assumerevalore di fatto noto dal quale desumere, ai sensi dell’art. 2729 c.c., lacorrettezza dei consumi fatturati e che, pertanto, il giudice d’appelloavrebbe dovuto disporre una C.T.U.4.1. Il motivo è inammissibile.Va dato atto che la Corte d’appello, esaminati i dati risultanti dalladocumentazione versata in atti, non ha ravvisato «alcuna eccessività deiconsumi ponendo a confronto le fatture precedenti e quella successiva allafattura di conguaglio».La ricorrente censura il ragionamento che ha condotto il giudice a quo adassumere tale conclusione, deducendo la violazione dell’art. 2729 c.c.,senza che ne ricorrano i presupposti.Il sindacato di legittimità sull’applicazione dell’art. 2729 c.c. è consentitoquando si deduca che il giudice di merito, dopo avere esattamenteenunciato in astratto i caratteri della presunzione, abbia ricondotto airequisiti della gravità, precisione e concordanza circostanze concrete chenon ne siano effettivamente dotate. La censura deve allora evidenziare,quanto alla gravità, l’assenza di un’inferenza probabilistica tra il fatto notoe quello ignoto; quanto alla precisione, l’esistenza di inferenze plurime ealternative rispetto a quella accolta; quanto alla concordanza, la presenzadi elementi probatori dissonanti rispetto alla conclusione presuntiva. Non èinvece consentito prospettare, sotto l’apparente denuncia della violazionedell’art. 2729 c.c., una diversa ricostruzione della quaestio facti ocontrapporre all’inferenza prescelta dal giudice quella reputata preferibileNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026dalla parte (Cass., Sez. III, 4 agosto 2017, n. 19485; Cass., Sez. lav., 16novembre 2018, n. 29635; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785;Cass., Sez. II, 21 marzo 2022, n. 9054).Nella specie, la ricorrente non individua un errore di sussunzionecommesso dalla Corte territoriale nell’applicazione dei requisiti legali dellaprova presuntiva. Non deduce che il raffronto tra i consumi fosseradicalmente inidoneo a instaurare un’inferenza probabilistica, né illustrain termini specifici quali ulteriori inferenze, parimenti plausibili,impedissero di attribuire precisione alla conclusione raggiunta o qualielementi di segno contrario ne escludessero la concordanza. Si limita acontestare l’attendibilità dei dati utilizzati e a prospettare la necessità diuna loro differente lettura alla luce delle caratteristiche stagionalidell’attività esercitata, sollecitando così una rivalutazione del materialeistruttorio e della ricostruzione della quaestio facti.La censura non individua, pertanto, un errore riconducibile al paradigmadell’art. 2729 c.c. nella correlazione valorizzata dalla sentenza impugnatatra la media giornaliera di kWh 231, riferita al periodo oggetto delconguaglio, e quella di kWh 209,9 risultante dalla fattura immediatamentesuccessiva. La ricorrente afferma che tali elaborazioni sarebbero stateunilateralmente predisposte dal gestore e sarebbero prive di verificatecnica, ma non indica specificamente quali dati siano inesatti né qualeoperazione aritmetica sia erronea, opponendo al significato attribuito dallaCorte territoriale al raffronto tra i due periodi una diversa lettura dellerisultanze documentali, fondata sulla stagionalità dell’attività esercitata.La prospettazione relativa all’erronea applicazione della costante ditrasformazione «K» introduce, poi, un tema d’indagine diverso tanto dalmalfunzionamento del contatore quanto dall’omessa effettuazione delleletture periodiche, sui quali si era sviluppata la controversia nei gradi dimerito.Numero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026Ove una questione giuridica implicante accertamenti in fatto non risultitrattata nella sentenza impugnata, la parte che intenda proporla in sede dilegittimità ha l’onere, al fine di evitarne la declaratoria d’inammissibilitàper novità, non soltanto di allegarne la precedente deduzione, ma anchedi indicare in quale atto del giudizio di merito lo abbia fatto, ondeconsentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’asserzioneprima di esaminarne il fondamento (Cass., Sez. I, 2 settembre 2021, n.23792).La Corte territoriale non dà conto di contestazioni concernenti ladeterminazione o l’applicazione della costante di trasformazione. Laricorrente, a sua volta, non allega di avere introdotto tale questione neiprecedenti gradi né indica l’atto nel quale l’avrebbe sottoposta al giudicedi merito. La deduzione richiederebbe, peraltro, nuovi accertamenti infatto circa le caratteristiche tecniche del misuratore, i rapporti ditrasformazione applicabili e il procedimento seguito per lacontabilizzazione dei consumi, incompatibili con la natura del giudizio dilegittimità. Essa è, quindi, inammissibile perché nuova.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., vanno richiamate leconsiderazioni svolte nel § 3.1. La ricorrente non prospetta l’attribuzionedi efficacia legale a una prova soggetta al prudente apprezzamento né lalibera valutazione di una prova vincolante, ma contesta il valorericonosciuto dalla Corte territoriale ai dati desunti dalle fatture e pretendeche gli stessi siano rivalutati mediante un’indagine tecnica.Il richiamo alla necessità di una C.T.U. non consente di superare talirilievi. Per le ragioni già esposte nel § 3.1., la C.T.U. non costituisce unmezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per ricercarefatti non ritualmente allegati o per supplire alle carenze probatorie dellaparte. Nella specie, l’accertamento tecnico viene invocato proprio perintrodurre e verificare l’ipotesi, nuova e rimasta estranea al giudizio dimerito, di un’erronea applicazione della costante di trasformazione.Numero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026Il motivo incorre, altresì, nella violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6,c.p.c., secondo i principi già richiamati nel § 1.1. La ricorrente nonriproduce il contenuto delle fatture e degli ulteriori documenti tecnici daiquali dovrebbe emergere l’erroneità dei dati assunti dalla Corteterritoriale, non ne indica compiutamente la sede di produzione e lacollocazione processuale né specifica quali elementi documentalidimostrerebbero l’applicazione di una costante di trasformazione noncorretta.Quanto, infine, alla denuncia formulata ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., valgono le considerazioni già svolte nel § 1.1. Laricorrente non individua un fatto storico decisivo il cui esame sia statoomesso, ma contesta il ragionamento probatorio seguito dal giudice a quoe prospetta una possibile causa alternativa dell’erroneità dei consumi. Ilfatto storico costituito dall’asserita eccessività degli addebiti è statoespressamente esaminato dalla Corte territoriale, che lo ha esclusomediante il raffronto tra i consumi registrati nel periodo oggetto delconguaglio e quelli immediatamente successivi. La censura mira, dunque,a ottenere una diversa valutazione delle risultanze acquisite e non èriconducibile al paradigma delineato da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n.8053.5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate in favore della controricorrente nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00 perNumero registro generale 19319/2024Numero sezionale 2386/2026Numero di raccolta generale 25860/2026Data pubblicazione 27/09/2026compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis del medesimo art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]